I Provvedimenti Presi Dall'Amministratore Di Condominio Ex Art. 1133 C.C.

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Rassegna
di giurisprudenza
I provvedimenti presi
dall’amministratore di
condominio ex art. 1133 c.c.
Il provvedimento con il quale l’amministratore del condomi-
nio di edif‌icio, nell’esercizio dei suoi poteri di curare l’osservan-
za del regolamento di condominio, ai sensi dell’art. 1130, primo
comma, n. 1, c.c., e di adottare provvedimenti obbligatori per
i condomini, ai sensi dell’art. 1133 c.c., inviti un condomino
(nella specie, mediante lettera raccomandata con determina-
zione di un termine per l’adempimento) al rispetto del divieto
regolamentare di collocazione di targhe, senza autorizzazione,
sulla facciata dell’edif‌icio, non costituisce atto illecito, e non
può, quindi, porsi a fondamento di una responsabilità risarci-
toria personale dell’amministratore stesso. * Cass. civ., sez. II,
22 giugno 2011, n. 13689 , Orlando c. Guida ed altri. [RV618390]
In tema di condominio degli edif‌ici, l’art 1133 c.c. prevede la
facoltà del ricorso all’assemblea avverso i provvedimenti dell’am-
ministratore, ma "senza pregiudizio" del ricorso all’autorità giu-
diziaria, e, pertanto, non subordina il diritto alla tutela giurisdi-
zionale al preventivo ricorso all’assemblea. * Cass. civ., sez. II, 22
giugno 2011, n. 13689, Orlando c. Guida ed altri. [RV618391]
A norma dell’art. 1133 c.c., l’amministratore di condominio
ha il potere di assumere provvedimenti obbligatori nei confronti
dei condomini, i quali possono impugnarli davanti all’assemblea
e, ricorrendone le condizioni, davanti all’autorità giudiziaria;
pertanto, poiché l’amministratore è tenuto a garantire il rispetto
del regolamento di condominio allo scopo di tutelare la pacif‌i-
ca convivenza, qualora egli inviti uno dei condomini al rispetto
delle leggi o del regolamento vigenti, non è conf‌igurabile, a suo
carico, alcun atto di turbativa del diritto altrui nel caso in cui
egli abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, nell’am-
bito dei suoi poteri-doveri di cui agli artt. 1130 e 1133 c.c.. (Fat-
tispecie in tema di azione di manutenzione del possesso pro-
mossa nei confronti dell’amministratore). * Cass. civ., sez. II, 11
maggio 2011, n. 10347 , Orlando c. Guida ed altri. [RV617700]
In tema di responsabilità solidale o pro quota dei condomini
per le obbligazioni contratte dall’amministratore nell’interesse
del condominio, è applicabile il principio della parziarietà, os-
sia della ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assun-
te nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive
quote. Ciò in considerazione del fatto che: l’obbligazione, an-
corché comune, è divisibile trattandosi di somma di denaro; la
solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna di-
sposizione di legge e l’art. 1123 c.c. non distingue il prof‌ilo ester-
no da quello interno; l’amministratore vincola i singoli nei limiti
delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle
quote. * Cass. civ., Sezioni Unite, 8 aprile 2008, n. 9148.
Mentre nei rapporti interni tra i singoli condomini le spese
comuni sono ripartite pro quota, ai sensi dell’art. 1123 c.c. ed
in base alle norme del regolamento condominiale, nei confron-
ti dei terzi i condomini sono responsabili solidalmente per le
obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse,
come quelle che l’amministratore abbia assunto (nella specie:
per acquisto di combustibile per riscaldamento) in tale veste e
nei limiti delle sua attribuzioni, così spendendo implicitamente
il nome di tutti i condomini ed impegnandoli tutti in forza del
rapporto di mandato collettivo con gli stessi intercorrente. *
Cass. civ., sez. II, 5 aprile 1982, n. 2085.
Arch. loc. cond. e imm. 5/2016

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