I Profili Processualpenalistici Del Whistleblowing E Le Questioni Ancora Aperte

AutoreMatteo Mangia - Gaia Buonamici
Pagine497-501
497
dott
Arch. nuova proc. pen. 6/2018
DOTTRINA
I PROFILI
PROCESSUALPENALISTICI
DEL WHISTLEBLOWING
E LE QUESTIONI ANCORA
APERTE
di Matteo Mangia, Gaia Buonamici
Abstract
Con il presente contributo si intende procedere alla
disamina dell’istituto del whistleblowing a seguito della
recente estensione della disciplina al settore privato ope-
rata dalla Legge n. 179/2017.
In particolare, verranno messe in luce le principali
criticità che emergono da un’attenta lettura della nor-
mativa in esame, con particolare riferimento alla scar-
sa tutela accordata dal legislatore al soggetto segnalato
rispetto al grado di tutela accordato al segnalante. Tale
questione verrà sviluppata avendo riguardo alle princi-
pali fasi della procedura di whistleblowing di presenta-
zione e di gestione della segnalazione.
Ci si soffermerà, inoltre, sulla tematica relativa all’in-
dividuazione da parte dell’ente, dell’organo deputato a ri-
cevere le segnalazioni e sulle possibili soluzioni operative
suggerite, tra gli altri, da Conf‌industria.
Seguirà, inf‌ine, una rif‌lessione conclusiva sulle que-
stioni ancora aperte che la prassi applicativa contribuirà
in futuro a chiarire.
With this contribution we intend to proceed to the exa-
mination of the institution of whistleblowing as a con-
sequence of the recent extension of the discipline to the
private sector by the Law n. 179/2017.
In particular, we will focus on the main f‌indings that
emerge from a detailed analysis of the legislation in que-
stion, with particular reference to the limited protection
given by the legislator to the subject reported in compari-
son to the degree of protection guaranteed to the whistle-
blower. Such question will be developed with particular
attention to the main phases of the procedure of whistle-
blowing, introduction and dealing of the report.
We will examine moreover the question of the identi-
f‌ication of the subject who shall receive the communica-
tions and, in general, the possible solutions suggested,
among others, by Conf‌industria.
A f‌inal consideration will follow on the questions that
are still open and that the future application of the rules
will help to clarify.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La nuova disciplina del whistleblowing nel
settore privato. 3. La scarsa tutela del soggetto segnalato. 4.
La presentazione della segnalazione. 5. L’organo deputato a
ricevere la segnalazione. 6. Il procedimento di gestione della
segnalazione. 7. Conclusioni.
1. Premessa
Come ormai noto, in data 14 dicembre 2017 è stata pub-
blicata in Gazzetta Uff‌iciale la Legge n. 179/2017 recante
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza
nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”
(c.d. “Legge sul Whistleblowing”).
La nuova legge, oltre a modif‌icare la normativa del
whistleblowing nel settore pubblico, incrementandone le
tutele, introduce un’importante novità, ovvero specif‌iche
protezioni per il dipendente che segnala illeciti anche nel
settore privato.
2. La nuova disciplina del whistleblowing nel settore
privato
L’art. 2 della Legge n. 179/2017 interviene sul D.L.vo. n.
231/2001 e inserisce all’art. 6 una nuova previsione che in-
quadra nell’ambito dei modelli di organizzazione, gestione
e controllo (1) dell’ente le misure legate alla presentazio-
ne e gestione delle segnalazioni.
Alla luce della novella legislativa, è ora previsto che
tutte le società dotate di un modello 231 debbano imple-
mentare le seguenti misure aggiuntive aff‌inché il modello
stesso possa essere considerato idoneo.
In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis, il mo-
dello organizzativo deve prevedere uno o più canali che
consentano ai soggetti apicali o a quelli sottoposti di
presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni
circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del
D.L.vo n. 231/2001, o di violazioni del modello di organiz-
zazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ra-
gione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la
riservatezza dell’identità del segnalante nelle diverse fasi
di gestione della segnalazione e, almeno uno di essi, deve
essere previsto con modalità informatiche (2).
Giova sottolineare che la norma stabilisce che le se-
gnalazioni devono fondarsi su elementi di fatto “precisi e
concordanti”.
I modelli di organizzazione devono, inoltre, prevedere
un duplice sistema di sanzioni disciplinari: da una parte,
verso chi adotta misure discriminatorie verso il segnalan-
te; dall’altra, verso chi effettua, con dolo o colpa grave,
segnalazioni che si rivelano infondate.
Il comma 2-ter introduce la possibilità, per il whistle-
blower o per un’organizzazione sindacale da questi scelta,
di denunciare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’even-
tuale adozione di misure discriminatorie.
Il comma 2-quater, da ultimo, sancisce la nullità del
licenziamento, del trasferimento o del demansionamen-
to e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT