I procedimenti speciali

AutoreStefano Ambrogio
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I PROCEDIMENTI SPECIALI
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I riti speciali
Oltre al procedimento ordinario di cui abbiamo parlato nei capitoli
precedenti, il codice prevede numerosi procedimenti che in varia mi-
sura si discostano dal rito ordinario.
La dottrina (Tonini) distingue a tale proposito tra:
- procedimenti differenziati che sono quelli che pur rispetta ndo la successione delle
fasi tipica del procedimento ordinario (indagini preliminari, udienza preliminare e dibat-
timento) presentano rispetto a quest’ultimo delle differenze. Sono procedimenti diffe-
renziati il procedimento presso il tri bunale monocratico, quello presso il giudice di pace,
quello presso il tribunale dei minori e il procedimen to che accerta l a responsabilità
amministrativa dell’ente;
- procedimenti speciali, che sono quelli che si differenziano dal modello ordinario in
quanto omettono alcune delle fasi tipiche di questo procedime nto e che analizzeremo in
questo capitolo. Sono anche detti riti alternativi in quanto gli stessi sono frutto di una
scelta discrezionale delle parti volta a deviare il procedimento rispetto alle regole generali
in tema di giudizio penale.
I procedimenti speciali, di cui si occupa il libro VI del codice di
procedura penale, si distinguono di due gruppi (Tonini):
- il primo comprende i riti che per giungere più celermente al giudi-
zio, eliminano l’udienza preliminare (giudizio direttissimo e giudizio
immediato);
- il secondo comprende i riti che invece omettono la fase dibattimen-
tale (giudizio abbreviato, patteggiamento e procedimento per de-
creto). Omettendo il dibattimento con tutte le garanzie per la difesa
che questo riconosce, questi procedimenti speciali possono essere
attivati solo con il consenso esplicito o implicito dell’imputato.
La scelta del rito alternativo, pur comportando per l’imputato la priva-
zione delle specif‌iche garanzie dell’udienza preliminare o del dibatti-
mento, è dettata però dai corrispondenti benef‌ici che lo stesso imputato
ne trae in termini di rapida def‌inizione della sua posizione processuale
e, con riguardo al rito abbreviato, al patteggiamento e al procedimento
per decreto, in termini di riduzione della pena nell’ipotesi di condanna.
Si è spesso def‌inito il processo penale come processo collaborativo,
(Riccio), nel senso che l’accordo delle parti può superare i limiti posti
Classif‌ica-
zione dei
procedimen-
ti speciali
Parte VI | I procedimenti di primo grado diversi dall’ordinario
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dalla norma e, per i f‌ini che qui interessano, può consentire l’accesso
a riti speciali. Alcuni (patteggiamento, giudizio direttissimo ove non
sia convalidato l’arresto) sono, infatti, attivati solo con laccordo tra
le parti (p.m. e imputato).
Vi sono, tuttavia, procedimenti speciali che sono rimessi all’iniziati-
va di una singola parte. Rientrano in tale categoria:
- il giudizio abbreviato, che può essere richiesto dal solo imputato ai
sensi dell’art. 438 c.p.p. senza che rilevi il consenso del p.m.;
- il giudizio direttissimo nei casi previsti dall’art. 449 c.p.p. (ad eccezio-
ne dell’ipotesi di cui al 2° comma, che richiede l’accordo tra le parti);
- il giudizio immediato, che può essere frutto dell’iniziativa dell’impu-
tato (in caso di rinuncia all’udienza preliminare ai sensi dell’art. 419,
5° comma, c.p.p.) oppure del p.m. ai sensi dell’art. 453 c.p.p.;
- il procedimento per decreto previsto dall’art. 459 c.p.p., che at-
tribuisce la iniziativa al p.m.
Compete, inf‌ine, al giudice verif‌icare la sussistenza dei requisiti ri-
chiesti dal legislatore per poter procedere secondo le norme dei pro-
cedimenti speciali.
2
Il giudizio abbreviato
Il giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.) è quel rito speciale in base al
quale l’imputato può chiedere che il processo sia def‌inito all’udienza
preliminare sulla base degli atti legittimamente conf‌luiti nel fascicolo
del p.m.: per esempio, sulla base delle sommarie informazioni fornite
alla polizia giudiziaria (Cass., I, 11-5-1993) o delle dichiarazioni rese
dall’indagato in assenza del suo difensore acquisite sul luogo o nel-
l’immediatezza del fatto (Cass., I, 30-1-1998) etc.
La richiesta dell’imputato può essere formulata, oralmente o per
iscritto, solo dopo l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m.;
non a caso la norma attribuisce tale facoltà all’imputato e non all’in-
dagato. Termine f‌inale per la richiesta del rito è quello dell’esposizio-
ne delle conclusioni nel corso dell’udienza preliminare.
Tuttavia, la Corte costituzionale ha ammesso che l’imputato possa
reiterare, prima dell’apertura del dibattimento, la richiesta di giudi-
zio abbreviato condizionato quando la medesima sia stata respinta
dal g.u.p. (sentenza 23-5-2003, n. 169).
Sulla richiesta il giudice delle indagini preliminari provvede con ordi-
nanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
Richiesta
di giudizio
abbreviato

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