I procedimenti sommari

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine415-440

Page 415

@1 Premessa

Nel Libro IV del codice di procedura civile (artt. 633 e ss.) il legislatore regola taluni procedimenti caratterizzati dalla specialità della disciplina, la quale si differenzia, sotto vari aspetti, da quella prevista per il processo ordinario di cognizione. Tali profili di diversità riguardano, in particolare, le modalità con le quali viene garantito il contraddittorio e le caratteristiche del procedimento e del giudizio (SattaPunzi).

Questi procedimenti possono essere distinti nei seguenti gruppi:

- procedimenti sommari, nei quali la cognizione è sommaria, nel senso che il giudice emette la pronuncia sulla base di un accertamento incompleto o superficiale. Essi tendono comunque ad una pronuncia di merito (che, peraltro, per taluni procedimenti è soltanto eventuale, ex art. 669octies, 6° comma, c.p.c.) destinata a divenire incontrovertibile, ossia a passare in giudicato. Appartengono ai procedimenti sommari i procedimenti per ingiunzione e per convalida di sfratto, i procedimenti cautelari (sequestri, denuncia di nuova opera e danno temuto, provvedimenti d’urgenza e procedimenti di istruzione preventiva) e i procedimenti possessori;

- procedimenti camerali, mediante i quali viene esercitata la cd. volontaria giurisdizione, nella quale non vi è una vera controversia da risolvere ma un negozio o un affare da gestire che, per svariati motivi, richiede l’intervento partecipativo del giudice, terzo estraneo e imparziale. Vi rientrano la nomina del curatore dello scomparso, i provvedimenti relativi a minori o incapaci, l’apposizione e rimozione di sigilli etc.;

- procedimenti che svolgono una funzione marginale o sostitutiva dell’attività di cognizione (riconoscimento delle sentenze straniere e procedimento arbitrale).

@2 Il procedimento per ingiunzione

Il procedimento d’ingiunzione è un tipo particolare di procedimento di cognizione caratterizzato:

Page 416

- dall’esigenza di far conseguire al creditore un titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) il più rapidamente possibile e, quindi, di consentirgli di procedere ad esecuzione forzata in tempi relativamente brevi;

- dalla sommarietà della cognizione nella prima fase del procedimento. Difatti, sono previste:

- una prima fase (necessaria) senza contraddittorio (sommaria, appunto), attivata su istanza di parte (ricorso), che sfocia in un provvedimento (decreto ingiuntivo) emesso in assenza di contraddittorio tra le parti (inaudita altera parte);

- una seconda fase (eventuale) attivata dall’opposizione dell’ingiunto (ossia, di colui nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo), nella quale il diritto di credito consacrato nel decreto ingiuntivo viene sottoposto ad esame in contraddittorio tra le parti; l’ingiunto, in sostanza, a seguito della notificazione a lui fatta del decreto ingiuntivo, può proporre opposizione entro un termine perentorio, esercitando un potere analogo a quello d’impugnazione (Mandrioli). L’opposizione dà vita ad un giudizio che si svolge nel contraddittorio tra le parti (cd. contraddittorio differito) e si conclude con una sentenza che sostituisce il decreto ingiuntivo emesso nella fase sommaria.

Ciò precisato in termini generali, vediamo quali sono le tappe del procedimento per ingiunzione.

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro (ossia, il cui ammontare è determinato o facilmente determinabile) o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata (prestazione di dare), il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna (art. 633 c.p.c.) nelle seguenti ipotesi:

- se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

Può trattarsi di atto pubblico, scrittura privata autenticata, scrittura privata con firma non autenticata, telegrammi, telefax, polizze assicurative, assegni bancari, cambiali etc. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili, bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

- se il credito riguarda onorari per prestazioni di avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o di chiunque altro ha prestato la sua opera nel corso di un processo;

- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai o ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Page 417

Il giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo è il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Pertanto, per le cause relative ai diritti di obbligazione è competente il giudice del luogo dove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c.).

Per i crediti derivanti da rapporti di lavoro o previdenziali è competente il tribunale in veste di giudice del lavoro. gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.

Per quanto riguarda le modalità, la domanda di ingiunzione si propone con ricorso depositato in cancelleria contenente, tra l’altro, l’indicazione delle prove che si producono, l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione personalmente, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria (art. 638 c.p.c.).

nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell’art. 633 c.p.c., la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Se il ricorso riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare, in mancanza della prestazione in natura, per liberare l’altra parte. La somma in denaro rappresenta, com’è evidente, il controvalore in denaro della prestazione in natura.

L’attività istruttoria che caratterizza il procedimento ordinario di cognizione (vedi Cap. 13) è incompatibile con il procedimento ingiuntivo. Il giudice, infatti, può solamente rilevare la propria incompetenza o l’impossibilità di tutelare quel diritto in sede giurisdizionale (ad esempio, se si tratta di un debito di gioco), oltre ad effettuare un controllo formale invitando, eventualmente, il ricorrente ad integrare la documentazione se non la ritiene sufficiente (SattaPunzi).

Gli sbocchi possibili del procedimento sono i seguenti:

- se il ricorrente non provvede ad integrare la documentazione come richiestogli dal giudice oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice - ove il ricorso non venga ritirato - lo rigetta con decreto motivato. Tale decreto: a) non impedisce al ricorrente di riproporre la domanda, anche in un

Page 418

giudizio di cognizione ordinario (art. 640 c.p.c.); b) non assume efficacia di cosa giudicata; c) è impugnabile con il regolamento di competenza (Satta);

- se esistono le condizioni previste nell’art. 633 c.p.c., il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, accoglie il ricorso e ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o, invece di queste, la somma offerta in loro sostituzione (art. 639 c.p.c.) nel termine di quaranta giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata (art. 641 c.p.c.).

Il termine di quaranta giorni è perentorio per il debitore e dilatorio per il creditore, nel senso che:

- il debitore deve proporre opposizione, a pena di decadenza, nel termine di quaranta giorni;

- il creditore non può procedere ad esecuzione forzata prima che sia decorso il termine di quaranta giorni.

Il termine in questione, invece, non ha efficacia dilatoria ai fini del pagamento ingiunto: il debitore deve adempiere nel termine di quaranta giorni per scongiurare l’avvio dell’esecuzione forzata, ma non è tenuto ad attendere il decorso di tale lasso di tempo per provvedere al pagamento.

Ciò è coerente con il principio posto dall’art. 1183, 2° comma, c.c., secondo cui "se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente"; nel caso del decreto ingiuntivo, ancorché non provvisoriamente esecutivo, il debitore deve adempiere subito, ex art. 1183 c.c., poiché non è fissato un termine per il suo adempimento; il termine di quaranta giorni offre all’ingiunto esclusivamente un periodo durante il quale il creditore non può procedere con l’esecuzione forzata, ma non comporta che il debitore stesso non possa adempiere prima del decorso del tempo indicato.

Quando concorrono giusti motivi, il termine di quaranta giorni può essere ridotto fino a dieci giorni o aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT