I poteri reattivi dei sindaci nel T.U.F.

AutoreDaniela Caterino
Pagine168-223
167
CAPITOLO TERZO
I POTERI REATTIVI
DEI SINDACI NEL T.U.F.
SOMMARIO. 1. Premessa. - 2. Informazione “attiva” e potere propositivo dei sin-
daci nell’assemblea di bilancio. - 3. L’informazione “atti va” nei riguardi
dell’organo gestorio: potere di convocazione, moral sua sion e intervento. -
4. La legittimazione a formulare proposte nelle riunioni degli organi gestori. -
5. Poteri individuali di convocazione di deliberazione e interferenza del colle-
gio. - 6. La documentazione dell’iniziativa non collegiale dei poteri. - 7. Il pote-
re di convocazione assembleare. - 8. La formulazione di proposte nel caso di
convocazione non collegiale. - 9. L’azione “sociale” di responsabilità. - 10.
L’informazione alla Consob. - 11. Il ricorso all’Autorità giudiziaria.
1. Premessa
L’acquisizione di informazioni è soltanto la fase preliminare
dell’attività sindacale; e pur rivestendo un’importanza fondamenta-
le nell’economia dell’efficienza di ogni sistema di vigilanza, reste-
rebbe di per sé sterile se non fosse accompagnata da strumenti ade-
guati per la valutazione dei dati raccolti, nonché dalla predisposi-
zione di altrettanto adeguati meccanismi di risposta alla conclusioni
che dal processo valutativo emergono1.
Il profilo dell’informazione, ancora una volta, si ripropone co-
me centrale nel quadro dell’analisi delle attribuzioni dei sindaci,
non fosse altro che per la necessità di confrontare il quadro norma-
tivo successivo alle riforme con l’immagine classica di un collegio
sindacale destinato ad una funzione eminentemente referente nei
riguardi dell’assemblea dei soci, cui per opinione di larga parte del-
la dottrina le originarie norme codicistiche lo condannavano2.
1 Una panoramica dei rimedi nelle società chiuse si legge in G. VERNA, Reazioni
del collegio sindacale ad inosservanze alla legge e allo statuto, in Società, 2007, 832.
2 In tal senso cfr., ex multis, G. CAVALLI, I sindaci, cit., 84; P. FERR O-
LUZZI, Le funzioni dei sindaci nel codice civile, cit., 52; G. FERRI, I controlli in-
168
Ora, è indubbio che anche nel T.U.F. (così come nella succes-
siva novella codicistica) risulti ribadita ed anzi rafforzata la ri-
levanza della funzione “referente” del collegio sindacale nei ri-
guardi dell’assemblea dei soci; ma resta da verificare se trovi con-
ferma anche la centralità di tale funzione nel quadro generale dei
poteri dei sindaci, o se invece l’autonomizzazione del collegio sin-
dacale dalle iniziative assembleari, che traspare da una serie note-
vole di indizi normativi, debba condurre a conclusioni diverse.
Un esame del panorama complessivo dei poteri reattivi dei sin-
daci nel T.U.F., oltre a chiarire il profilo appena sollevato, consen-
tirà altresì di ragionare con miglior cognizione di causa su un altro
aspetto dell’attività di vigilanza sindacale che nel T.U.F. (come nel-
le riformulate disposizioni del codice civile) continua a rimanere
alquanto in ombra: quello del momento “valutativo”, ossia della
formazione del giudizio critico sulla scorta degli elementi che
emergono dagli accertamenti eseguiti, tanto dai sindaci uti indivi-
dui, quanto dal collegio.
L’idea che si intende affermare nel presente studio è che le in-
novazioni normative del T.U.F. e poi del codice civile, sotto il pro-
filo della titolarità non collegiale dei poteri, spieghino i loro effetti
prevalentemente se non esclusivamente nella fase strettamente
istruttoria dell’attività di vigilanza sindacale, e comunque non inci-
dano in termini rilevanti nel meccanismo di imputazione dell’at-
tività valutativa3.
2. Informazione “attiva” e potere propositivo dei sindaci nell’as-
semblea di bilancio
L’art. 153 T.U.F. è rubricato Obbligo di riferire all’assemblea.
Ma a dispetto della rubrica (che in ogni caso, ricordiamo con
tern i nel le so cietà per azioni, in AA.VV., Controlli inte rni ed e sterni delle
societ à p er azioni, Milano, 1972, 19; S. FORTUNATO , La certifica zione del
bila ncio, cit., 57.
3 Per una prospettazione in contra sto con l’affermazione qui proposta, si ve-
da P. MAGNANI, sub art. 151, in Testo unico della finanza, Commentario a cura
di Marchetti Bianchi, cit., 1750-5; la critica alla teoria dell’A. verrà svolta infra ,
Capitolo IV, § 1.
169
l’antico brocardo, non est lex), la portata innovativa della disposi-
zione si coglie prevalentemente nella prospettiva del corrisponden-
te potere, più che in quella dell’obbligo, che preesisteva al Testo
Unico e da questo è stata semplicemente ridefinita in coerenza
con la nuova articolazione dei doveri con riguardo all’oggetto
dell’informazione in ogni caso dovuta ai soci, consistente nella “at-
tività di vigilanza svolta” nonché “sulle omissioni e sui fatti censu-
rabili rilevati”. Accanto al minimum di informazione che va resa ai
soci in occasione4 dell’unica assemblea sociale della quale è obbli-
gatorio lo svolgimento (la norma testualmente afferma che il colle-
gio sindacale riferisce “all’assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio”5), ed accanto alla possibilità6 che il collegio si pro-
nunzi con una propria proposta sul progetto di bilancio predisposto
dagli amministratori, si apre lo spazio per una serie pressoché infi-
nita di interventi propositivi dell’organo di vigilanza nei confronti
4 L’assemblea di bil ancio di regola cost ituirà nul la di più che l’occ asione
della relazione , dal momento c he quest a “si t rasforma in una relazione volta
ad i nformare an nualmente i soci de ll’esito de lla vigila nza”; peral tro, è gi usto
rileva re che “appare quanto mai op portuno che i sindaci diano conto i n tale
sede d ell’operato degli ammin istratori p er consenti re all’asse mblea di v aluta-
re l’ eventuale p romozione de ll’azione s ociale di responsabili tà senza i vinco-
li p rocedurali ordinariame nte previs ti” (così G. CANN IZZARO, sub art.153 , in
AA.VV. (a cur a di Alpa-Cap riglione), Commentar io, cit., 1 417). T ra l’al tro,
la co rrispondent e disposiz ione del Codice esp ressamente comprende nell’og-
getto della rel azione dei sindaci, a prescindere dalla circostanza che siano o me-
no titolari della funzione di controllo contab ile, anche l’informativa all’assem-
blea “sui risultati dell’esercizio sociale”.
5 Analogo obbligo viene imposto dall’art. 153 T .U.F., in caso di società a si-
stema dualistico, nei confronti del con siglio di sorveglianza, chiamato a re ndere
la propria relazione innanzi all’assemblea convocata “ai sensi dell ’art. 2364 bis,
comma 2 del codice civile”, al fine di decidere sulla destinazione del risultato
economico d’esercizio risultante dal bilancio ap provato dallo stesso consiglio di
sorveglianza.
6 Da intendersi come eventualità e non come facoltà, dal momento che a
mio avviso la valutazione dei sindaci appare doverosa ogni qual volta, sulla base
di elementi acquisiti nel corso della loro ordinaria attività di vigilanza, il progetto
di bilancio appaia per qualsiasi ragione, ed anche in una sua singola voce, non
pienamente convincente. Nel senso qui sostenuto P. VALENSISE, La disciplina
del collegio sindaca le, cit., 136; parla invece di “mera facoltà”, argomentando
dalla (presupposta) totale sottrazione all’organo delle funzioni di controllo con-
tabile, G. CANNIZZARO, sub art. 153 , cit., 1418.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT