I poteri del giudice

AutoreIsabella Calia
Pagine209-236
209
I poteri del giudice
ISABELLA CALIA
SOMMARIO: 1. Dall’impostazione codicistica al c.d. “collegato lavoro”. - 2. Il sindacato giudiziale
sulle clausole generali. - 2.1. Nozione di “clausole generali”. - 2.2. Gli effetti sul piano operati-
vo. - 3. La qualificazione dei contratti certificati. - 3.1. L’interpretazione delle clausole contrat-
tuali certificate. - 4. Le tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo nei contratti collettivi. -
4.1. Segue. Nei contratti individuali certificati. - 4.2. I criteri di calcolo dell’indennità risarcitoria
per i licenziamenti illegittimi. - 5. Cenni sulle conseguenze della nullità del termine apposto al
contratto. 6.- L’applicabilità ai giudizi pendenti e l’integrazione della domanda.
1. Dall’impostazione codicistica al c.d. “collegato lavoro”
Le recenti riforme non hanno intaccato uno degli aspetti peculiari del rito
del lavoro, rappresentato dal conferimento al giudice di poteri istruttori più am-
pi di quelli attribuiti al giudice ordinario1.
Alla luce di quanto disposto dall’art. 421 c.p.c., infatti, la disponibilità della
prova nel processo del lavoro è ben più accentuata rispetto a quella, già rilevan-
te, concessa al giudice nell’ordinario rito di cognizione.
La norma, la cui funzione primaria è di affermare che «caratteristica preci-
pua del detto rito speciale è il contemperamento del principio dispositivo con
l’esigenza della ricerca della verità materiale»2, conferisce al giudice del lavoro
il potere di disporre ex officio, in qualsiasi momento, l’ammissione di ogni
mezzo di prova (2° comma), dunque anche oltre quelli offerti e richiesti dalle
parti, pur nei limiti dei fatti dedotti e allegati dalle parti stesse3.
Nel sistema dispositivo attenuato4, che caratterizza il rito ordinario, si inse-
riscono pertanto elementi propri del sistema inquisitorio, che tuttavia non pri-
1 Sui poteri officiosi del giudice, P. SANDULLI, Il giudizio di primo grado, in AA.VV., Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale, a cura di G. Santoro Passarelli, Milano, 2009, 2261
ss.; G. TARZIA, Manuale del processo del lavoro, Milano, 2008, 150 ss.; F. P. LUISO, Il processo del
lavoro, Torino, 1992, 190 ss.; G. VIDIRI, Poteri istruttori del giudice del lavoro nel processo civile
rinnovato, in Giust. civ., 2010, II, 147 ss.; M. MISCIONE, Le prove nel processo del lavoro di primo
grado nel primato della giurisdizione, in Mass. giur. lav., 2008, 74; F. DE SANTIS, Poteri istruttori
d’ufficio, effetti della non contestazione e verità del processo, in Nuova giur. civ. comm., 2005, II, 155.
2 Cfr. Cass. 28 maggio 2003, n. 8468, Riv. it. dir. lav., 2004, II, 417, con nota di C. CECCARELLI,
L’accertamento della verità materiale nel processo del lavoro: ruolo e iniziativa del giudice nella
ricostruzione di un puzzle, secondo cui espressamente «quando le risultanze di causa offrono signifi-
cativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata
sull’onere della prova ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti
il potere - dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a supe-
rare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia d’ostacolo il verifi-
carsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti».
3 In tal senso, fra le altre, Cass. 6 luglio 2000, n. 9034, Riv. giur. lav., 2001, II, 637, con note di
I. CIMATTI, Luci e ombre di una contraddittoria norma processuale ex art. 421 e 437 cod. proc. civ., e
A. MAZZIOTTI, Potere-dovere istruttorio del giudice nel rito del lavoro.
4 Cfr. C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Torino, XXI (a cura di Carratta), 2011,
I, 89 ss.
210
vano le parti dei loro poteri né le esonerano dall’onus probandi, posto che sono
consentiti solo interventi integrativi, e non sostitutivi, della semiplena probatio5
già acquisita al processo.
Si attua in tal modo il bilanciamento delle ripercussioni negative sulla ri-
cerca della verità che derivano dal sistema preclusivo per le parti; in tal senso si
è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, che ha visto nell’esercizio dei
poteri officiosi il modo di ammortizzare «effetti troppo distanti dalla realtà di
fatto»6.
Giova chiarire che la specialità del rito e l’attribuzione al giudice del lavoro
di ampi poteri istruttori non costituiscono uno strumento per la realizzazione di
obiettivi sopraindividuali e di politica sociale, bensì si giustificano in relazione
alle peculiarità ed ai caratteri specifici del rapporto stesso contraddistinto da
una conflittualità strutturale tra le parti.
Invero, la circostanza che al giudice del lavoro siano stati riconosciuti
maggiori poteri istruttori non elimina l’equidistanza che egli deve mantenere
nei confronti delle parti, che possono sempre presentare deduzioni in ordine alle
prove disposte d’ufficio o chiedere l’ammissione di nuovi mezzi istruttori; né,
ovviamente, al giudice è consentito supplire all’inerzia di uno dei contendenti,
così abdicando alla propria imparzialità7.
Del resto, le regole che disciplinano il processo del lavoro sono pienamente
applicabili non soltanto quando l’azione è promossa dal lavoratore, ma anche
quando sia il datore di lavoro a proporre la domanda, ad esempio per ottenere il
risarcimento dei danni subiti a causa della prestazione negligente del lavoratore
o per sentir accertare la legittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un
dipendente.
Si omette qui di ripercorrere il nutrito dibattito dottrinario e giurispruden-
ziale originato dall’art. 421 c.p.c., posto che, come già detto, la disposizione non ha
subito modifiche a seguito dei recenti interventi normativi sul processo civile.
Unica variazione, assolutamente marginale, è rappresentata dalla correzio-
ne del refuso contenuto nel 2° comma, laddove, volendo riferirsi all’art. 420
(come era nel 1973), si continuava a richiamare il «comma sesto dell’articolo
precedente» pur dopo l’inserimento dell’art. 420 bis ad opera dell’art. 18 d.leg.
40/2006; con l’art. 53, 1° comma, d.l. 112/2008 (conv. in l. 133/2008) si è per-
tanto proceduto ad aggiornare il riferimento all’articolo precedente con quello
all’art. 4208.
5 Cfr. Cass. 10 dicembre 2008, n. 29006, Lav. giur., 2009, 406; 8 settembre 2006, n. 19270, No-
tiziario giur. lav., 2007, 127; 8 agosto 2002, n. 12002, Lav. giur., 2003, 79.
6 Così testualmente Cass., sez. un., 20 aprile 2005, n. 8202, Foro it., 2005, I, 1690, con note di
D. DALFINO, Limiti all’ammissibilità di documenti nuovi in appello: le sezioni unite compongono il
contras to di giurisprudenza (anche con riferimento al rito ordinario), C. M. BARONE, Nuovi documenti in
appello: è tutto chiarito?, e A. PROTO PISANI, Nuove prove in appello e funzione del processo.
7 Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, Foro it., 2005, I, 1135, con nota di E. FABIANI, Le
sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro; 7 dicembre 2010, n.
24801.
8 L. DE ANGELIS, Il processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi del biennio
2008-2009, in AA.VV., Il processo civile riformato, diretto da M. TARUFFO, Bologna, 2010, 451.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT