I nuovi dispostivi per prevenire l'abbandono dei bambini in auto: approvata la legge

AutoreMarco Massavelli
CaricaCommissario Polizia Locale Rivoli (TO)
Pagine897-898
897
dott
Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
DOTTRINA
I NUOVI DISPOSTIVI
PER PREVENIRE L’ABBANDONO
DEI BAMBINI IN AUTO:
APPROVATA LA LEGGE
di Marco Massavelli (*)
Il Parlamento ha, di recente, def‌initivamente appro-
vato le modif‌iche dell’articolo 172, codice della strada,
concernenti l’introduzione dell’obbligo di installazione di
dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini all’inter-
no di veicoli chiusi (si rinvia alla L. 1° ottobre 2018, n. 117,
pubblicata in questo stesso fascicolo, nella rubrica “Legi-
slazione e documentazione” - N.d.R.).
Innanzitutto, si è modif‌icata la rubrica dell’articolo: da
“Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per
bambini” a “Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di rite-
nuta e sicurezza per bambini”.
Al comma 1, dell’articolo 172, il Legislatore ha aggior-
nato il riferimento alla normativa comunitaria, relativa
ai veicoli della categoria internazionale L6e (quadricicli
leggeri): infatti, il regolamento UE n. 168/2013, del 15 gen-
naio 2013 ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la
direttiva 2002/24/CE, del 18 marzo 2002.
Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a
due, tre e quattro ruote classif‌icati in base all’allegato I,
inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote,
i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i
quad da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leg-
geri e pesanti.
I quadricicli leggeri, in particolare, sono ora def‌initi
dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del citato regola-
mento UE n. 168/2013, e si dividono in:
a) quad da strada leggeri;
b) quadrimobili leggeri per scopi commerciali (adibiti
al trasporto merci) o per trasporto passeggeri
Anche tali veicoli, a norma dell’articolo 172, codice
della strada, unitamente agli altri elencati nel comma 1,
devono essere muniti, per il conducente e per i passeggeri,
di apposite cinture di sicurezza o di sistemi di ritenuta per
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo
le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Com-
missione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o
alle equivalenti direttive comunitarie, nel caso in cui gli
stessi abbiano una statura inferiore a 1,50 m.
Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bam-
bini devono essere utilizzati in qualsiasi situazione di mar-
cia.
Dopo il comma 1, la nuova disposizione di legge intro-
duce il comma 1-bis:
«1-bis. Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1,
N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’este-
ro e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un
bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile
con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo
di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a preve-
nire l’abbandono del bambino, rispondente alle specif‌iche
tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
Innanzitutto: sui veicoli dovrà essere installato un ap-
posito dispositivo di allarme, volto a prevenire l’abbando-
no del bambino.
Su quali veicoli? Sui veicoli di categoria M1, N1, N2,
N3 immatricolati in Italia, ovvero immatricolati all’estero
e condotti da residenti in Italia.
Alcune osservazioni.
L’obbligo di avere il dispositivo di allarme non è previ-
sto per i veicoli di categoria M2 e M3, per i quali l’articolo
172, codice della strada, impone comunque di essere do-
tati di sistemi di sicurezza (cinture di sicurezza e sistemi
di ritenuta per bambini) che devono essere utilizzati dagli
occupanti quando sono seduti.
I veicoli immatricolati all’estero, sia in Stati Membri
UE, sia in Stati extra-UE, devono essere condotti da sog-
getto residente in Italia: se il conducente non è residente
in Italia, l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allar-
me volto a prevenire l’abbandono del bambino non è obbli-
gatorio, e quindi non può essere in alcun modo sanzionato.
L’obbligo di utilizzare l’apposito dispositivo di allarme
vale solo se sul veicolo viene trasportato un bambino di età
inferiore a quattro anni, che sia assicurato al sedile con
idoneo sistema di ritenuta omologato. L’obbligo quindi non
sussiste nel caso in cui il bambino non sia regolarmente
allacciato: il Legislatore non ha previsto la possibilità di
dimenticare un bambino non allacciato che, ad esempio,
stia dormendo sul sedile posteriore; e nemmeno il caso in
cui un bambino di età uguale o superiore a quattro anni,
regolarmente allacciato con sistemi di ritenuta omologati
stia, di nuovo, dormendo sul sedile posteriore.
Sarebbe stato meglio non prevedere alcun limite di età,
ma legare l’obbligo di utilizzo del dispositivo di allarme al
trasporto di passeggeri per i quali vige l’obbligo dell’utiliz-
zo degli appositi sistemi di ritenuta per bambini.
Dal punto di vista sanzionatorio, la nuova disposizio-
ne modif‌ica anche il comma 10 dell’articolo 172, codice
della strada: è prevista, infatti, la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro per
chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini,
o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis.
Nulla è stato previsto, dal punto di vista della sanzione,
nel caso in cui il conducente del veicolo non sia proprio
dotato del dispositivo di allarme: a parere di chi scrive, si
ritiene applicabile la sanzione di cui al comma 10, dell’ar-
ticolo 172, codice della strada, anche per tale caso, in virtù

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT