I mutamenti della competenza

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine73-82

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@1 La litispendenza

In alcuni casi la competenza del giudice può essere influenzata da determinate situazioni, in presenza delle quali si assiste a un’attribuzione della competenza secondo criteri diversi da quelli fin qui esaminati.

La litispendenza è la situazione che si determina quando la stessa causa è proposta (pende) davanti a giudici diversi. In tal caso si pone il problema di stabilire quale dei due giudici debba deciderla, ossia quale dei due giudici sia competente.

In proposito, l’art. 39, 1° comma, c.p.c., indica, come criterio risolutore, il principio della prevenzione, in base al quale è competente il giudice adito per primo; il giudice adito successivamente, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, dichiara con ordinanza (e non più con sentenza: si tratta di una novità introdotta dalla L. n. 69/2009) la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. L’omissione dell’ordinanza di cancellazione della causa successivamente proposta rende nulla la sentenza eventualmente pronunciata (Mandrioli).

Contro il provvedimento che dispone (o nega) la litispendenza è ammesso il regolamento di competenza.

L’art. 39, 3° comma, c.p.c., prima della recente riforma del 2009, disponeva che "la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione". nulla disponeva in caso di instaurazione del giudizio mediante ricorso.

L’orientamento prevalente riteneva, nel silenzio del legislatore, che in caso di processo instaurato con ricorso occorre guardare, per stabilire se è stato instaurato prima di un altro processo, al momento del deposito del ricorso in cancelleria (Cass. n. 3978/2003). un orientamento minoritario, però, affermava che ai fini della litispendenza e della continenza occorreva considerare il momento della notifica del ricorso e non del suo deposito presso la cancelleria (Cass. n. 4904/1998).

La L. n. 69/2009, che ha toccato vari aspetti del processo civile, nel modificare il 3° comma dell’art. 39 c.p.c. ha aderito al primo orientamento. Difatti, tale disposizione attualmente recita nel seguente modo: "La prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso".

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@2 La continenza

Mentre, come visto al paragrafo precedente, il 1° comma dell’art. 39 c.p.c. disciplina gli effetti della litispendenza sulla competenza applicando il criterio della prevenzione, il 2° comma del medesimo articolo disciplina gli effetti sulla competenza di quel particolare aspetto della litispendenza che è la continenza di cause.

In generale, ricorre la continenza quando una causa contiene in sé un’altra causa per la maggior ampiezza del petitum (cioè, del provvedimento richiesto al giudice), ferma la coincidenza di tutti gli altri elementi (Liebman, Franchi). Più precisamente, si parla di continenza quando due cause:

- pendono contemporaneamente davanti a giudici diversi nel medesimo grado (il principio della continenza non si applica fra cause pendenti in gradi diversi: Cass. n. 5007/1998);

- hanno identici soggetti e causa petendi (la pretesa fatta valere);

- differiscono solo quantitativamente nel petitum, nel senso che la richiesta formulata in una delle due cause ricomprende quella formulata nell’altra. Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara la continenza con ordinanza (e non più con sentenza: si tratta di una novità introdotta dalla L. n. 69/2009) e fissa un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice.

Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate.

Affinché la continenza operi quale di spostamento della causa da un giudice all’altro, dunque, occorre che almeno uno dei due giudici sia competente a conoscere entrambe le liti (se sono competenti entrambi, si concede preferenza a quello preventivamente adito). La continenza, infatti, non modifica gli ordinari criteri di competenza, ma è un criterio ulteriore di identificazione del giudice davanti al quale è opportuno che sia concentrata la trattazione e la decisione dell’intera controversia, per ragioni di economia processuale e di prevenzione di contrasto tra giudicati. Tale meccanismo comporta che il giudice che si spoglia della causa (il giudice successivamente adito o il giudice preventivamente adito, ove non sia competente anche per la causa proposta successivamente), per stabilire se e davanti a quale foro debba avvenire l’assorbimento della causa minore in quella maggiore, deve verificare l’ambito della propria e dell’altrui competenza, non essendo sufficiente il solo riscontro della prevenzione, come avviene invece in caso di litispendenza.

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