I mezzi di prova

AutoreStefano Ambrogio
Pagine145-161
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I MEZZI DI PROVA
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Testimonianza
La testimonianza è un mezzo di prova tipico che ha ad oggetto l’as-
sunzione di dichiarazioni in ordine ai fatti utilizzabili dal giudice per
la sua deliberazione.
In quanto tipico mezzo di prova l’assunzione della testimonianza può avvenire solo in di-
battimento (artt. 497-500 c.p.p.) oppure in sede di incidente probatorio (art. 392 c.p.p.).
Durante la fase delle indagini preliminari o l’udienza preliminare, le persone informate
non “testimoniano” ma “rendono informazioni ”, che eventualmente possono essere
utilizzate in dibattimento, dopo le contestazioni (art. 500, co. 6 c.p.p.).
L’art. 194 c.p.p. f‌issa i limiti entro i quali la testimonianza può essere
ammessa:
- il testimone deve essere esaminato su fatti specif‌ici e determinati
e su quelli strettamente connessi;
- il teste non può mai essere chiamato a rispondere sulla moralità
dell’imputato, salvo non si tratti di circostanze specif‌iche attinenti
al tema della prova;
- possono essere sempre poste domande relative ai rapporti tra il
teste e l’imputato o le altre parti del processo o altri testi, utili per
valutarne la credibilità;
- il testimone può essere sentito anche su fatti concernenti la per-
sona of‌fesa, quando il comportamento dell’imputato si ritenga con-
dizionato da quello della vittima.
Il testimone è chiamato a raccontare fatti precisi, di cui assume la
responsabilità per averli vissuti in prima persona (testimonianza
diretta) o per averli appresi da altri soggetti individuati (testimo-
nianza indiretta o de relato); ne consegue che nessun valore può
essere attribuito alle voci dif‌fuse senza indicazione di una fonte pre-
cisa (si pensi al “si diceva in giro che…”) ed agli apprezzamenti per-
sonali, senza alcuna specif‌ica e riconosciuta competenza in materia
(si pensi al “mi sembrava una persona tranquilla”).
In ottemperanza al principio del contraddittorio da cui deriva il divieto di attribuire valore di
prova alle dichiarazioni raccolte al di fuori del processo, nel caso di testimonianza indiretta
Limiti della
testimonianza
Testimonianza
de relato
Parte III | Il diritto delle prove
146
(o de relato) la deposizione del teste può essere utilizzata solo se il teste riveli le generalità
del soggetto da cui ha appreso le notizie e questi venga a sua volta chiamato a testimo-
niare, anche d’uff‌icio dal g iudice. Ai f‌ini della credibilità del racconto, il giudice resta libero
di verif‌icare se dare credito al testimone de relato, ovvero al teste di riferimento chiamato
successivamente a deporre. Ciò che conta è che entrambi siano sentiti in contraddittorio.
Se la persona a cui il teste fa riferimento non è chiamata a deporre, la testimonianza
indiretta è inutilizzabile, a meno che l’esame risulti impossibile per morte, infermità o
irreperibilità del teste di riferimento (art. 195 c.p.p.).
È vietata la testimonianza de relato da parte degli organi della polizia in relazione ad
informazioni assunte da testimo ni sia nel caso in cui siano state osservate le modalità
degli artt. 351 e 357 lett. a) e b), c. p.p., sia nel caso in c ui tali modalità non siano state
osservate ( Corte Cost. 30-7-2008, n. 305 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 195, co.4, c.p.p.), al f‌ine di evitare che abbiano ingresso nel processo atti inve-
stigativi non ammissibili e non utilizzabili.
Ogni persona ha la capacità di testimoniare (art. 196 c.p.p.).
La capacità di testimoniare non è limitata dalla capacità di agire o
dalla stessa capacità di intendere e di volere (cd. capacità naturale),
motivo per il quale possono essere assunti come testimoni anche il
minore o l’interdetto.
L’idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso e di magg iore ampiezza rispetto a
quello della capacità naturale, implicando non soltanto la necessità di determinarsi libera-
mente e coscientemente, ma anche il discernimento critico del contenuto delle domande
al f‌ine d i dare risposte coeren ti, la capacità di valutazione delle domande suggestive, la
suff‌iciente capacit à mnemonica in ordine a fatti s pecif‌ici oggetto della deposizione e la
piena coscienza dell’impegno di riferire con verità e compl etezza i fatti a sua conoscenza.
Pertanto, l’obbligo di accertamento della capacit à di intendere e di v olere non deriva da
qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del testimone, ma
sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza, nel testimone, di
ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in
relazione all’uff‌icio ricoperto (Cass., I, 28-3-1998).
In ogni caso, possono essere disposti accertamenti per verif‌icare le
condizioni f‌isiche e mentali del testimone, i quali però non incidono
sull’ammissibilità della testimonianza bensì sulla credibilità del
contenuto delle dichiarazioni rese.
Non possono essere sentiti come testimoni il responsabile civile e il
civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
In questi casi il soggetto, che è comunque a conoscenza dei fatti, non
può essere chiamato a prestare giuramento, ma deve essere esami-
nato come le altre parti (par. 2), potendo avvalersi della facoltà di
non rispondere, al pari dell’imputato, in quanto non può essere co-
stretto ad indicare elementi a proprio carico.
Ai sensi dell’art. 197 c.p.p. non possono essere chiamati a testimo-
niare:
Capacità d i
testimoniare
Incompati-
bilità con
l’uff‌icio di
testimone

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