I fatti illeciti e la responsabilità extracontrattuale

AutoreStefano Ambrogio
Pagine355-368
355
Capitolo 30
Atipicità
dell’illecito
civile
Illecito civile
1I fatti illeciti
I FATTI ILLECITI E LA RESPONSA-
BILITÀ EXTRACONTRATTUALE
30
Ai sensi dell’art. 1173 c.c., il fatto illecito è una delle fonti delle obbligazioni: esso,
in particolare, determina il sorgere dell’obbligo al risarcimento del danno.
Al risarcimento per fatto illecito è dedicato l’art. 2043 c.c., in base al quale qua-
lunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In base a tale disposizione è
fatto illecito qualunque fatto che arrechi un danno ingiusto.
Il fatto illecito individuato dall’art. 2043 c.c. è anche def‌inito illecito civile
al f‌ine di distinguerlo dal cd. illecito penale.
Una determinata condotta, infatti, oltre a determinare il sorgere di una re-
sponsabilità civile in capo a chi l’ha posta in essere, può essere fonte di respon-
sabilità penale. Ciò accade quando esiste una disposizione di legge che vieta
in modo specif‌ico quel tipo di condotta, stabilendo in caso di sua inosservanza
l’applicazione di una pena (multa, ammenda, reclusione o arresto).
L’illecito penale è tipico, in quanto la nostra Costituzione stabilisce che “nes-
suno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso” (art. 25 Cost.). Si tratta del cd. principio di legali-
, ribadito dall’articolo 1 del codice penale, in base al quale non può esistere
un reato e non può essere applicata una pena se non esiste una disposizione
di legge che espressamente qualif‌ica un determinato fatto come reato.
L’illecito civile, invece, è atipico, in quanto l’art. 2043 c.c. fa riferimento a
qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”
e conf‌igura, così, una serie potenzialmente inf‌inita di fatti illeciti.
Non è possibile, pertanto, stabilire a priori quali fatti umani siano in grado
di generare un danno e quindi un obbligo di risarcimento né quali danni
siano risarcibili, perché l’illecito civile comprende qualsiasi fatto umano
colpevole che abbia causato ad un altro soggetto un danno ingiusto.
Il principio di atipicità dell’illecito civile, però, non è assoluto.
In primo luogo, esistono una serie di disposizioni che prevedono f‌igure tipiche di
illeciti civili, le quali, in alcuni casi, presentano una disciplina in parte diversa rispetto
a quella generale dell’art. 2043 c.c.

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