I difficili confini delle competenze in laboratorio: la figura del biologo

AutoreMaddalena Fascì
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giur giur
Rivista penale 5/2018
MERITO
5/2018 Rivista penale
MERITO
dei medici, sia pure dotati di specializzazioni diverse. Os-
serva il Giudice che, sebbene il P.M. sia incorso effettiva-
mente in tale fraintendimento (essendo effettivamente il
D.E. un laureato in biologia e lo S. un laureato in medicina
e chirurgia), la sua richiesta di archiviazione debba essere
accolta. Ed, invero, dalle indagini è emerso che il D.E. non
ha effettuato né visite mediche (ed, infatti, i pazienti sen-
titi a sommarie informazioni hanno negato di essere stati
visitati dal dr. D.E.) né prescrizioni terapeutiche rivolte
direttamente ai pazienti, trattandosi di atti che avrebbero
costituito esercizio di attività medica.
Dalla documentazione esibita si evince che il D.E., nel-
la sua qualità di responsabile del laboratorio di genetica
medica presso l’Ospedale di Matera, ha effettuato soltan-
to attività di consulenza genetica pre test genetico e post
test genetico, offrendo la sua collaborazione ai medici
che gli avevano chiesto gli opportuni pareri. Tale attività
non è riservata in modo esclusivo ai laureati in medicina
e chirurgia con specializzazione in genetica medica ma
compete anche ai laureati in biologia con specializzazione
in genetica medica o genetica applicata, come si desume
dalla normativa in materia, ed in particolare dall’autoriz-
zazione generale al trattamento dei dati genetici rilascia-
ta il 15 dicembre 2016 dal Garante per la protezione dei
dati personali e dal Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 gennaio 2017 in materia di def‌inizione
ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. Del
resto, analoghe conclusioni sono contenute nel verbale
del 14 dicembre 2015 della Commissione di esperti ester-
ni sull’attività di genetica medica nella ASM (Azienda
Sanitaria Materana), verbale in cui gli esperti (nomina-
ti dalla ASM proprio per cercare di risolvere i contrasti
sorti nell’ambiente lavorativo tra il dr. D.E. ed il dr. S.)
evidenziano che le consulenze genetiche pre e post test
genetici esibite dal dr. D.E. sono congrue con l’attività ine-
rente il ruolo attualmente ricoperto da quest’ultimo, quale
responsabile del laboratorio di genetica. Si reputa, in forza
di tali argomentazioni, che le indagini già svolte non sia-
no suscettibili di ulteriori sviluppi, in quanto le indagini
suppletive richieste dall’opponente (acquisizione di docu-
mentazione sanitaria e nomina di periti) si rivelano del
tutto superf‌lue. (Omissis)
I DIFFICILI CONFINI
DELLE COMPETENZE
IN LABORATORIO:
LA FIGURA DEL BIOLOGO
di Maddalena Fascì
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La vicenda processuale. 3. Il delitto di eser-
cizio abusivo della professione: considerazioni generali; 3.1)
Un terreno di scontro tra l’esercizio abusivo della profes-
sione e il principio di determinatezza. 3.2) Il compimento
di atti tipici è suff‌iciente per integrare il reato di cui all’art.
348 c.p.?. 3.3) Rapporto problematico tra il soggetto eser-
cente la professione medica e il biologo.
1. Premessa
Con la decisione in commento, la giurisprudenza di me-
rito esamina uno degli aspetti più problematici del delitto di
abusivo esercizio di una professione, ossia quello dell’indi-
viduazione degli atti che appartengono ad una professione
c.d. “protetta” il cui svolgimento, in assenza della prescritta
abilitazione, integra la fattispecie del reato in questione.
In particolare, l’esercizio delle professioni sanitarie si
deve espletare nel rispetto reciproco dello specif‌ico ambi-
to di competenza professionale, considerando che spesso
risulta diff‌icile def‌inirne i conf‌ini.
Paradigmatico, in tale senso, risulta il caso in cui la
condotta del responsabile di un laboratorio di genetica
possa integrare il reato di cui all’art. 348 c.p.
A tale proposito, giova analizzare quali atti siano di
esclusiva competenza del medico e quali rientrino nella
competenza concorrente del biologo, il quale ultimo ha do-
vuto imporsi nel mondo del lavoro, in contesti in cui altre
f‌igure erano meglio conosciute e già operanti da tempo.
Tale f‌igura professionale, altresì, può avvalersi di leggi
“strutturali” estremamente precise e dettagliate.
2. La vicenda processuale
La premessa fattuale all’ordinanza di archiviazione in
analisi riguardava gli accadimenti avvenuti nei confronti
del responsabile di un laboratorio di genetica, indagato
per il reato di esercizio abusivo della professione.
In particolare, alla luce della ricostruzione dei fatti for-
nita dalla pubblica accusa, era emerso che il procedimento
de quo non doveva essere instaurato dal momento che il
medesimo responsabile aveva effettuato esclusivamente
attività di consulenza genetica pre e post test genetico ed
aveva offerto la sua collaborazione anche ai medici.
La contestazione consisteva nel fatto che la motivazio-
ne del Pubblico Ministero risulterebbe viziata poiché il
medesimo P.M. aveva considerato che sia il responsabile
del laboratorio che la persona offesa fossero medici con
specializzazioni diverse. Segnatamente, il primo laureato
in biologica, la seconda in medicina e chirurgia.
La questione, giunta al vaglio del Giudice per le inda-
gini preliminari, veniva accolta, nella misura in cui dalle
indagini si evinceva che il suddetto responsabile non ave-
va effettuato visite mediche né prescrizioni terapeutiche,
atti questi intergranti esercizio dell’attività medica.
di un congiunto, seppur potenzialmente diffamatoria, sarà
comunque idonea ad integrare gli estremi dell’esimente
dell’esercizio del diritto di critica purchè essa risponda al
vero, si riferisca a vicende specif‌iche, si connoti di pubbli-
co interesse e di continenza formale. Tuttavia nel caso in
cui detta notizia si trasformi in meri attacchi personali,
infondati e gratuiti, allora la condotta dell’agente verrà
punita ex art. 595, 3° comma, c.p. (ex multis Cass. pen.,
sez. V, n. 41767/2009).
Per tali motivi, va affermata la penale responsabilità
dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, poiché utiliz-
zando un mezzo di diffusione pubblica offendeva la repu-
tazione della P.O.
Non può essere applicata l’esimente di cui all’art. 51,
1° comma, c.p., come richiesto dalla difesa, di cui non ne
ricorrono gli estremi poiché l’imputato, in un contesto di
“lotta politica”, nel quale sono ammessi toni aspri e vee-
menti, “di parte” e non obiettivi, utilizzava espressioni
ostili, meramente diffamatorie, lesive della dignità mo-
rale ed intellettuale dell’avversario politico, e attribuiva
alla P.O. epiteti ed attività per le quali, durante l’istrut-
toria dibattimentale, non sono emersi elementi che ne
dimostrano la fondatezza e la riferibilità a specif‌ici epi-
sodi (cfr. Cass. pen., sez. V, n. 48712/2014, in cui la Corte
ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che
aveva escluso la sussistenza della scriminante del diritto
di critica politica in relazione all’uso di espressioni quali
attività di “compravendita di consiglieri”, “simulata legali-
tà dell’azione amministrativa” e “auspicio dell’intervento
della magistratura”, formulate senza che fosse compiuto
alcun riferimento a vicende specif‌iche).
Allo stesso tempo risulta di diff‌icile applicazione al
caso specif‌ico anche il richiamo all’art. 21 della Carta co-
stituzionale. La libertà di manifestazione ed espressione
del proprio pensiero non è garantita in modo assoluto ed
indiscriminato, incontra comunque dei limiti e va contem-
perata con altri diritti, come quello all’onore e alla dignità
al f‌ine di proteggere ciascuno da liberi ed ingiustif‌icati at-
tacchi personali.
Non ricorre nemmeno la causa di non punibilità di cui
all’art. 599, 2°comma, c.p. poiché, anche alla luce delle di-
chiarazioni dell’imputato in dibattimento, non è emerso
alcun fatto ingiusto posto in essere dalla persona offesa
nei confronti dell’imputato.
Sussiste, invece, l’aggravante contestata poiché la dif-
fusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di
una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione
aggravata ai sensi dell’art. 595, 3° comma, c.p., sotto il
prof‌ilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di
pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal
modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere
un numero indeterminato, o comunque quantitativamen-
te apprezzabile, di persone e comunque non può dirsi po-
sta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social
network destinati ad un’attività di informazione professio-
nale diretta al pubblico (Cass. pen., sez. V, n. 4873/2017).
Inoltre, visto il tenore delle affermazioni del L. nei
confronti della persona offesa, e per gli stessi motivi per
cui non ricorrono gli estremi del diritto di critica politica,
come causa di giustif‌icazione, non possono essere conces-
se le attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p..
È integrata la contestata continuazione interna, appa-
rendo evidente che l’odierno imputato ha agito in esecu-
zione di un medesimo disegno criminoso.
Adeguata sanzione si stima, valutati tutti i criteri di cui
all’art. 133 c.p., quella di mesi otto di reclusione, oltre al
pagamento delle spese processuali (p.b. mesi sei di reclu-
sione, aumentata ex art. 81 cpv. c.p. alla pena f‌inale di cui
al dispositivo).
All’affermata responsabilità penale dell’imputato con-
segue, ai sensi dell’art. 539, comma 1, c.p.p., la condanna
dello stesso al risarcimento dei danni subiti dalla costitui-
ta parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Ai sensi dell’art. 539, comma 2, c.p.p. si provvede alla
liquidazione di una provvisionale di euro 2.000,00 in fa-
vore della parte civile, poichè, alla luce delle risultanze
istruttorie, si ritiene che sia stata raggiunta la prova di
una parte del danno cagionato alla persona offesa.
Ai sensi dell’art. 541, comma 1, c.p.p. si condanna l’o-
dierno giudicabile alla rifusione delle spese di costituzione
e di onorario sostenute dalla costituita parte civile che si
liquidano in euro 1.600,00, oltre IVA e CAP come per legge.
L’imputato ha già fruito del benef‌icio di cui all’art. 163
c.p. (Omissis)
TRIBUNALE PENALE DI MATERA
UFF. GIP, ORD. 19 DICEMBRE 2017, N. 4224
(UD. 3 NOVEMBRE 2017)
EST. ONORATI – IMP. D.E.
Abusivo esercizio di una professione y Profes-
sione sanitaria y Scambio epistolare tra professio-
nisti medici y Contenente pareri ed opinioni sulle
cure ed adozioni da intraprendere per i vari pazien-
ti y Conf‌igurabilità y Esclusione.
. Uno scambio epistolare tra professionisti medici con
il quale vengono espressi pareri ed opinioni sulle cure
ed adozioni da intraprendere per i vari pazienti non co-
stituisce abuso dell’esercizio della professione medica,
e cioè la prescrizione di diagnosi e cure riguardanti,
nella fattispecie, la genetica medica. (c.p., art. 348)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.M. ha chiesto l’archiviazione del procedimento
instaurato a carico di D.E.D., rilevando che dalla docu-
mentazione esibita non si desume il presunto abuso dell’e-
sercizio della professione medica, e cioè la prescrizione
di diagnosi e cure riguardanti la genetica medica, trattan-
dosi invece di “uno scambio epistolare tra professionisti
medici con il quale vengono espressi pareri ed opinioni
sulle cure ed adozioni da intraprendere peri vari pazienti.”
L’opponente ha sostenuto che tale motivazione sarebbe
viziata dal fraintendimento, in cui sarebbe incorso il P.M.,
costituito dall’aver ritenuto che sia D.E.D. che S.O. fossero

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