I danni di entità superiore al valore commerciale di un veicolo tra risarcimento per equivalente e reintegrazione in forma specifica. Parte II

AutoreGiorgio Gallone
Pagine91-102
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 2/2019
Dottrina
I DANNI DI ENTITÀ
SUPERIORE AL VALORE
COMMERCIALE DI UN
VEICOLO TRA RISARCIMENTO
PER EQUIVALENTE E
REINTEGRAZIONE IN FORMA
SPECIFICA. PARTE II (*)
di Giorgio Gallone
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La reintegrazione in forma specif‌ica nell’or-
dinamento tedesco. 3. Il pensiero dottrinario, inaugurato nel
1985, favorevole alla non identità della quantif‌icazione pecu-
niaria del risarcimento del danno nel caso di reintegrazione
in forma specif‌ica, ovvero di risarcimento per equivalente. 4.
Il criterio soggettivo e quello oggettivo di misura del danno
da risarcire. 5. L’orientamento minoritario in tema di liquida-
zione del danno nella reintegrazione in forma specif‌ica, e nel
risarcimento per equivalente. 6. L’orientamento minoritario
della S.C. è quello costantemente seguito dalla Cassazione in
tema di danni riportati ad un veicolo.
1. Premessa
Nell’area dell’illecito aquiliano il danno derivante dalla
circolazione dei veicoli si prof‌ila a prima vista come un
“tema minore”, ma, alla luce dell’incidenza percentuale,
lo stesso viene invece ad assumere una notevole rilevanza
non solo sociale ma anche economica (1).
A nostro modo di vedere questo è il motivo per cui una
parte della giurisprudenza e della dottrina, “nel tentativo di
scongiurare la possibilità che un danno di massa si risolva
in un’occasione di indebito lucro per i danneggiati”, assume
che, qualora la riparazione del veicolo incidentato richieda
spese il cui complessivo ammontare eccede lo stesso valore
di mercato del bene, il Giudice deve limitarsi a condannare
l’impresa di assicurazione, ed il responsabile del danno, al
pagamento di una somma di denaro equivalente al mero
valore venale del mezzo al momento del sinistro.
Noi riteniamo che qualora il proprietario abbia già
rottamato quest’ultimo, in quanto non più ripristinabile
perché irrimediabilmente distrutto, sia pienamente con-
divisibile l’opinione della S. C. secondo cui il quantum
risarcibile in tal caso consiste proprio nel valore di mer-
cato che il veicolo aveva al momento del sinistro stradale
(2). È stato osservato in dottrina come nell’ipotesi in cui
la res sia irrimediabilmente distrutta, ed il bene leso sia
una cosa fungibile, cioè di un genere presente sul mercato
del luogo ove la reintegrazione deve avvenire, la somma
necessaria per il risarcimento in forma specif‌ica coincide
con l’equivalente della perdita (3). Nel momento in cui il
bene patrimoniale venga distrutto si sostituisce ad esso il
credito che ha per oggetto l’equivalente calcolato secondo
la situazione di mercato di quel momento (4). Nel caso di
distruzione della res quest’ultima, infatti, ha un prezzo di
mercato che costituisce ad un tempo il valore della cosa e
la somma necessaria per procurarla al danneggiato (5).
Come abbiamo visto in precedenza il proprietario del
veicolo non ha, però, l’obbligo di rottamare necessaria-
mente quest’ultimo nel caso in cui ricorrano le condizioni
relative alle c.d. “riparazioni antieconomiche” (6), e ciò in
particolare qualora la res non sia stata irrimediabilmente
distrutta (7); lo stesso non ha neppure l’obbligo di ripa-
rarla prima di poter proporre l’azione diretta nei confronti
del responsabile del danno e dell’impresa di assicurazione
(8). Di conseguenza non ci sembra condivisibile l’opinio-
ne secondo cui, nel caso di supposte riparazioni antieco-
nomiche, pure in tali condizioni il danneggiato non possa
ricevere a titolo di risarcimento una somma maggiore del
valore venale che il veicolo aveva al momento del sinistro.
Abbiamo poi già evidenziato come a noi non sembra cor-
retto quanto costantemente affermato dalla Cassazione (a
partire dalla sentenza n. 2402 del 1998) (9), ovverosia che
la domanda di risarcimento del danno subita da un veicolo
deve “in effetti” essere considerata una richiesta di risarci-
mento in forma specif‌ica quando abbia ad oggetto la som-
ma necessaria per effettuare la riparazione dei danni (10).
È stato osservato in dottrina come quello di identif‌icare
questo tipo di domanda quale reintegrazione in forma spe-
cif‌ica, per poi desumere l’eccessiva onerosità nella presta-
zione del responsabile, sia, a ben vedere, un “espediente”
utilizzato per tentare di risolvere il diverso problema della
stima e della liquidazione del danno (nel caso di specie al
veicolo) (11). Tra l’altro, se la domanda giudiziale è rela-
tiva ad una richiesta risarcitoria nella quale non si pone il
problema del valore del mezzo di certo la stessa rappresen-
terebbe un’azione ex art. 2054 c.c., mentre, in maniera del
tutto singolare, nell’ipotesi di riparazioni antieconomiche

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