I danni di entità superiore al valore commerciale di un veicolo, tra risarcimento per equivalente, reintegrazione in forma specifica e compensatio lucri cum damno

AutoreGiorgio Gallone
Pagine1-15
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Arch. giur. circ. ass. e resp. 1/2019
Dottrina
I DANNI DI ENTITÀ
SUPERIORE AL VALORE
COMMERCIALE DI UN
VEICOLO, TRA RISARCIMENTO
PER EQUIVALENTE,
REINTEGRAZIONE IN FORMA
SPECIFICA E COMPENSATIO
LUCRI CUM DAMNO (*)
di Giorgio Gallone
SOMMARIO
1. L’esegesi della giurisprudenza di legittimità in tema di co-
sto delle riparazioni superiori al valore commerciale di un
veicolo. 2. Il valore da attribuire ad un bene danneggiato di-
verso dal veicolo ai f‌ini della misura del danno da risarcire. 3.
Il diritto del danneggiato a non riparare il veicolo incidentato
prima di proporre l’azione diretta nei confronti del respon-
sabile del danno e dell’impresa di assicurazione. 4. Le ripa-
razioni di un veicolo c.d. antieconomiche. 5. Il risarcimento
per equivalente e quello in forma specif‌ica. 6. La nostra cri-
tica all’impostazione della sentenza della Cassazione n. 2402
del 1998 (aspetti di diritto sostanziale). 7. La nostra critica
all’impostazione della sentenza della Cassazione n. 2402 del
1998 (aspetti di diritto processuale). 8. La nostra critica
alla tesi della compensatio lucri cum damno in tema di danni
riportati ad un veicolo; 8.1) Il recente intervento delle S.U.
della S.C. in tema di compensatio lucri cum damno.
1. L’esegesi della giurisprudenza di legittimità in tema
di costo delle riparazioni superiori al valore commer-
ciale di un veicolo
In tema di sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli
il problema dell’entità e dei limiti alla risarcibilità dei danni
alle cose ha assunto una notevole rilevanza non solo econo-
mica ma anche sociale vista la frequenza con cui lo stesso
si presenta (1). Ecco perché questa materia è stata negli
ultimi decenni molto “arata” dalla giurisprudenza di legit-
timità. Il problema nasce dal fatto che il Giudice di merito,
in subiecta materia, agisce in mancanza di “criteri certi ed
univoci” che possono in concreto orientare la sua attività
discrezionale entro “ambiti normativamente def‌initi”.
Ciò premesso giova precisare come pochi anni dopo
l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per la r.c.a.
(L. 990/1969) siano state depositate, in materia di danni
riportati ad un veicolo a seguito di sinistro stradale, deci-
sioni della giurisprudenza di legittimità che alcune volte
si sono poste in contrasto con i principi affermati dalla
stessa nel periodo precedente, e che, talora, si sono addi-
rittura poste in diretto contrasto tra loro.
Ad esempio, nel 1977 la Cassazione ritenne “per la pri-
ma volta” che il costo delle riparazioni di un veicolo doves-
se essere determinato in base ad un’obiettiva estimazione
dei relativi lavori, desumendola possibilmente dal raffron-
to con i prezzi che, nel luogo in cui si trova la cosa, vengo-
no praticati da coloro che effettuano i lavori stessi, perché
solo in tal modo la liquidazione del danno si sarebbe potu-
ta ritenere corrispondente all’”effettiva perdita” subita dal
danneggiato in conseguenza del fatto illecito (2). La con-
seguenza di tale impostazione era che le somme pagate in
più rispetto a quelle ritenute “necessarie e suff‌icienti” per
la riparazione del mezzo incidentato non potevano essere
rimborsate dall’assicuratore per la r.c.a. (3).
Sempre in quel periodo la giurisprudenza di legittimità
affrontò le problematiche relative al costo delle riparazio-
ni di un veicolo qualora queste avessero superato il valore
commerciale dello stesso, e nel 1975 “per la prima volta”
affermò come fosse giuridicamente corretto ritenere che
in luogo di computare le spese necessarie per la ripara-
zione, e la conseguente svalutazione del veicolo riparato,
si potesse tener conto della differenza fra il valore com-
merciale del mezzo prima del sinistro, e la somma ricava-
bile dalla vendita dello stesso nelle condizioni in cui si era
venuto a trovare dopo il sinistro; il tutto, ovviamente, con
l’aggiunta degli ulteriori pregiudizi subiti, compresi quelli
relativi alle spese di nuova immatricolazione (4).
Ciononostante nel 1976, ancora in tema di “riparazioni
c.d. antieconomiche di un veicolo”, la Cassazione sostenne
l’opposto principio secondo cui “il proprietario di un’auto-
vettura di vecchia costruzione, e perciò di esiguo valore
commerciale, rimasta danneggiata a seguito di un sinistro
stradale, non è tenuto a venderla e ad acquistarne un’altra
parimenti usata, pretendendo dal danneggiante, a titolo di
risarcimento, la sola differenza di prezzo, ben potendo far-
la riparare e chiedere al danneggiante l’importo corrispo-
sto per la riparazione: il costo di queste ultime è, appunto,
quello ripetibile a titolo di risarcimento del danno” (5).
Singolare è che nel redigere la massima uff‌iciale di
tale ultima decisione sia stato anteposto al suddetto

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