I Controversi Rapporti Tra Tutela Del Denunciante (Whistleblower) E Sistema 231

AutoreStefano Maria Corso
Pagine293-299
293
Arch. nuova proc. pen. 4/2018
Dottrina
I CONTROVERSI RAPPORTI
TRA TUTELA DEL DENUNCIANTE
(WHISTLEBLOWER)
E SISTEMA 231 (*)
di Stefano Maria Corso
(*) Con eccezione della premessa, il testo è un estratto del lavoro mo-
nograf‌ico, Il whistleblowing dopo la legge n. 179/2017. La tutela del presta-
tore d’opera che segnala illeciti endoaziendali, La Tribuna, Piacenza, 2018.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. I limiti soggettivi degli obblighi di tutela. 3.
La natura non obbligatoria del modello organizzativo. Sua
ricaduta sulla disciplina del whistleblower. 4. La tutela del
whistleblower è circoscritta ai reati presupposto di responsa-
bilità amministrativa dell’ente datore di lavoro?.
1. Premessa
Con legge 30 novembre 2017 n. 179 è stata estesa al
settore privato la disciplina del c.d. whistleblower, cioè
del lavoratore che segnala illeciti anche di natura penale
commessi dal datore di lavoro o da altri dipendenti.
La disciplina varata dall’Italia sembra destinata ad una
rivisitazione, stando almeno al “contratto”, proposto dalle
forze politiche al governo che dimostra ampia f‌iducia nel-
la potenzialità dell’istituto nel contrasto alla illegalità, in
genere, e alla corruzione, in particolare.
L’Italia che, con la legge n. 179/2017, ha risposto per
tempo alla Risoluzione 24 ottobre 2017 del Parlamento eu-
ropeo che auspicava misure legislative di protezione dei
lavoratori che “nell’interesse pubblico” segnalano irregola-
rità ed illeciti endoaziendali, trova ulteriori sollecitazioni
nella proposta di direttiva che la Commissione Europea ha
adottato il 23 aprile 2018 per la protezione di coloro che
denunciano violazioni del diritto UE.
Allo stato la scelta del legislatore nazionale appare sal-
damente ancorata alla disciplina di cui al d.lgs. 8 giugno
2001 n. 231 sulla responsabilità amministrativa “da reato”
degli enti, una scelta non esente da prof‌ili critici.
2. I limiti soggettivi degli obblighi di tutela
La soluzione scelta dal legislatore del 2017 per assicu-
rare la “tutela del dipendente o collaboratore che segnala
illeciti nel settore privato” (così la rubrica dell’art. 2) appa-
re manifestamente circoscritta all’interno dell’ente datore
di lavoro e, quindi, senza ricadute esterne particolari a li-
vello, ad esempio, di accertamento ispettivo o giudiziario.
Quelli che sono disciplinati sono gli interventi di tutela
cui è chiamato il datore di lavoro, da attuarsi mediante una
riorganizzazione dell’organizzazione secondo le linee detta-
te dal legislatore, e le modalità di sterilizzazione della rea-
zione padronale ove la segnalazione di illeciti non risponda
agli interessi aziendali, almeno come interpretati dalle per-
sone f‌isiche che ne hanno la rappresentanza e la gestione o
che ne controllano anche di fatto l’amministrazione.
La scelta operata dal legislatore, intervenendo sull’art. 6
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è diretta alla gestione delle segna-
lazioni destinate a rimanere “interne” all’azienda – almeno
alla luce delle intenzioni che muovono il whistleblower – e
non sembra preoccuparsi minimamente né della segnala-
zione di illeciti fatta all’esterno (in via esclusiva o parallela
alla segnalazione all’interno) né delle ricadute interne della
segnalazione di illeciti in ambito aziendale, comunque fatta.
La scelta di assumere come settore privilegiato ed
esclusivo di intervento il sotto sistema rappresentato dal
le 2008 n. 81 in tema di salute e sicurezza sul lavoro) (1)
determina precise ricadute sulla tutela del whistleblower
ed autorizza dubbi non peregrini sulla ampiezza (ed effet-
tività) della tutela stessa garantita ai prestatori d’opera.
Un primo limite si rinviene nel fatto che detta norma-
tiva non pone regole (complete o meno) valide per tutti i
lavoratori, ma soltanto per quelli “dipendenti” (o in rappor-
to di “collaborazione”) con gli enti datori di lavoro espres-
samente presi in considerazione dal d.lgs. n. 231/2001.
Il riferimento è all’art. 1 del citato decreto, rubricato
“soggetti”, che circoscrive l’ambito di applicazione della
responsabilità amministrativa (2) e sottrae ad essa sog-
getti certamente operanti come datori di lavoro: si pensi,
innanzitutto, alla persona f‌isica che rivesta il ruolo di da-
tore di lavoro (e che non può essere forzosamente ricon-
dotto nel genus di ente); agli “enti che svolgono funzioni
di rilievo costituzionale” (es., il Parlamento, la Corte co-
stituzionale etc.) e che necessariamente si avvalgono di
personale dipendente e/o di collaboratori; a soggetti quali
i partiti e i sindacati la cui natura privatistica (e la cui
dimensione economica) induce, da sempre, a qualche per-
plessità sul loro non assoggettamento alla disciplina del
d.lgs. n. 231/2001; agli enti non collettivi (certamente pos-
sibili datori di lavoro), ma da intendersi, condivisibilmen-
te, esclusi dalla responsabilità (3) e dal campo di applica-

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