I contratti pubblici

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine339-355
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I CONTRATTI PUBBLICI
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La nozione di contratto pubblico
La categoria dei contratti pubblici comprende tutti i negozi - di con-
tenuto patrimoniale e ad oggetto privatistico - nei quali è parte
una pubblica amministrazione.
Ciascun ente pubblico, al pari di ogni altro soggetto giuridico, è ti-
tolare di autonomia negoziale: pertanto, per realizzare i suoi scopi
istituzionali può operare in un ambito esclusivamente pubblicistico,
facendo uso di poteri di supremazia ed emanando provvedimenti
unilaterali, ovvero può muoversi in campo privatistico avvalendosi
dell’ordinario strumento contrattuale per instaurare rapporti con
soggetti terzi secondo i canoni del codice civile. La dottrina, a tale
proposito, distingue tradizionalmente gli strumenti a disposizione
dell’amministrazione classif‌icandoli in attività jure imperii ed attività
jure privatorum (l’argomento è dif‌fusamente trattato nel Cap.12).
I contratti che l’amministrazione conclude con i terzi nell’esercizio dell’autonomia privata
di cui è titolare non devono essere confusi con gli accordi sottoscritti ai sensi dell’art.
11 della L. n. 241/1990. Questi ultimi , infatti, rappresentano una modalità di esercizio
del potere pubblico e sono sottoposti ad un reg ime peculiare, tanto da essere qualif‌icati
come accordi di diritto pubblico (vedi Cap.29). Con i primi, viceversa, l’amministrazione
dispone della propria sfera giuridica come qualsia si privato, sia pure nel rispetto delle
regole e dei principi stabiliti in ragione del perseguimento di interessi di natura collettiva.
Tali regole riguardano, in particolare, le modalità per giungere alla stipulazione del con-
tratto, e danno vita ad una particolare procedura denominata evidenza pubblica.
In materia di appalti, si segnala che il codice dei contratti pubblici -
approvato con D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 - def‌inisce “contratti pubbli-
ci” i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acqui-
sizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori,
posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai
soggetti aggiudicatori.
Attivit à
jure imperii
e jure
privatorum
Parte VIII | I contratti della P.A. e i servizi pubblici
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Le fasi dell’evidenza pubblica per la scelta del
contraente
Le regole procedimentali dell’evidenza pubblica hanno lo scopo
principale di garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche se-
condo i principi di buona amministrazione: ciascun ente deve sce-
gliere volta per volta il sistema che consenta di individuare l’of‌ferta
migliore al prezzo più vantaggioso, dando ampia pubblicità alla gara
e compiendo una valutazione oggettivamente verif‌icabile, in modo
da garantire alle imprese interessate all’aggiudicazione del contratto
di concorrere in condizioni di parità.
Il principio esposto assume particolare valore nell’attuale sistema giuridico. Anche nel silenzio
della legge, si ritiene infatti implicito nei canoni di razionalità, imparzialità e buon andamento
dell’azione amministrativa il precetto della minima procedimentalizzazione concorsuale di
evidenza pubblica (con predeterminazione dei criteri da osservare), in tutte le ipotesi in cui
debba attribuirsi un benef‌icio ad un numero limitato di destinatari e la platea degli aspiranti
sia potenzialmente superiore. La base normativa di riferimento è l’art. 12, 1° comma, della L.
n. 241/1990, per il quale ogni procedura competitiva, anche se non rientra in senso proprio
nella categoria delle procedure contrattuali dell’evidenza pubblica, deve essere governata
dai medesimi principi generali, quali la par condicio degli aspiranti (pensiamo, ad esempio,
all’assegnazione di aree a prezzo popolare ai soggetti interessati o alla distribuzione di un
f‌inanziamento pubblico tra le imprese private di un certo settore).
Si intendono, in tal modo, evitare possibili abusi o comunque negli-
genze della stazione appaltante, che utilizza denaro pubblico.
La Corte di Giustizia, peraltro, nell’individuazione del concetto di
organismo di diritto pubblico (sul quale vedi anche Cap. 5, par. 3) -
come tale soggetto alla normativa europea sugli appalti ed assogget-
tato alle regole della trasparenza e della concorrenza - ha assunto,
tra gli altri, il criterio interpretativo dell’ef‌fetto utile.
In base ad esso, se un ente ha scopo di lucro ed è tenuto a ripiana-
re le eventuali perdite assumendo il cd. rischio d’impresa, è dif‌f‌icile
che si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche
nell’af‌f‌idare un appalto e quindi non è necessario imporgli un mec-
canismo di scelta del contraente più vantaggioso, perché dovrebbe
perseguire da sé questo obiettivo; viceversa se l’ente agisce nell’in-
teresse generale e la copertura dei costi - ove non si raggiunga con i
proventi dell’attività - è assicurata da f‌inanziamenti pubblici, è pos-
sibile che compia la scelta della controparte per scopi diversi dal
Il criterio
dell’effet to
utile

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