I confini del giudicato cautelare nel sequestro preventivo e la (conferma della) possibilità di proporre richiesta di revoca ex art. 321, comma 3, C.P.P., della misura reale per questioni preesistenti ma non dedotte

AutoreEnrico Fassi
Pagine20-26
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giur
1/2019 Rivista penale
DECISIONI DELLE SEZIONI UNITE
posizione, da parte dell’interessato, della richiesta di rie-
same avverso il provvedimento applicativo di una misura
cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza
delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fat-
ti sopravvenuti”.
9. In applicazione di quanto precede e del principio
sopra indicato, deve riconoscersi che nel caso di specie il
tribunale ha erroneamente dichiarato inammissibile l’ap-
pello avverso il provvedimento che ha rigettato l’istanza di
revoca del sequestro, ritenendo che la contestazione circa
l’esigibilità dei crediti f‌iscali presso la società raggiunta
dalla misura cautelare andava dedotta utilizzando il rime-
dio del riesame.
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugna-
ta, con rinvio al Tribunale di Latina per un nuovo giudizio
sull’appello proposto. (Omissis)
I CONFINI DEL GIUDICATO
CAUTELARE NEL SEQUESTRO
PREVENTIVO E LA (CONFERMA
DELLA) POSSIBILITÀ
DI PROPORRE RICHIESTA
DI REVOCA EX ART. 321,
COMMA 3, C.P.P.,
DELLA MISURA REALE PER
QUESTIONI PREESISTENTI
MA NON DEDOTTE
di Enrico Fassi
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. La questione di diritto sottoposta alla
Corte e la precedente elaborazione delle sezioni unite della
Cassazione. 3. L’orientamento contrapposto alle sezioni unite
di segno restrittivo. 4. Brevi cenni al c.d. giudicato cautela-
re nei suoi rapporti con l’istituto della revoca della misura
cautelare. 5. La conferma della ammissibilità della richiesta
di revoca - e dell’appello ex art. 322 bis c.p.p. - per motivi
esistenti al momento della applicazione della cautela reale e
non dedotti in sede di riesame. 6. Conclusioni.
1. Introduzione
Le sezioni unite della Cassazione tornano sul tema
relativo alla proponibilità della richiesta di revoca della
misura cautelare reale precedentemente disposta - co-
siccome del successivo appello cautelare ex art. 322 bis
c.p.p., conseguente al rigetto della prima - in assenza di
una preventiva attivazione del rimedio del riesame ex art.
324 c.p.p. nonché senza la presenza di elementi nuovi e
sopravvenuti rispetto al quadro originario, e sulla conti-
gua tematica del c.d. giudicato cautelare, con una condi-
visibile pronuncia che riafferma con decisione l’approdo
precedentemente raggiunto dalle stesse sezioni unite.
La devoluzione della già affrontata questione giuridica
alla Cassazione nella sua composizione più autorevole, ex
art. 618 c.p.p., è stata difatti resa necessaria in considera-
zione della emersione di un rinnovato contrasto nella giu-
risprudenza di legittimità sulla tematica sopra menziona-
ta, in particolare nella materia del sequestro preventivo,
cagionato dalla presenza di diverse decisioni - successive
ad un arresto delle sezioni unite del 2004 (1) - che aveva-
no risolto la problematica interpretativa in senso opposto.
Brevemente, l’occasione per la Corte di riprendere in
esame la tematica di cui si discetta trae origine nell’ambito
di un procedimento pendente avanti l’Autorità Giudiziaria
di Latina a carico degli amministratori di una persona giu-
ridica, imputati per i reati di cui agli artt. 4, 10 bis e 10 ter
D.L.vo n. 74/2000, nell’ambito del quale era stata disposta
in data 1 marzo 2017 la misura cautelare del sequestro pre-
ventivo dell’importo di € 3.133.738,94 nei confronti della
persona giuridica medesima cosiccome di una distinta
persona giuridica, giacché considerato quale prof‌itto de-
rivante dalla commissione dei delitti poc’anzi menzionati.
In data 30 maggio 2017, in sede di udienza preliminare,
il patrono degli imputati formulava istanza di revoca del
provvedimento di sequestro, giacché la persona giuridica
“attratta” dagli effetti del provvedimento reale sarebbe
stata da ritenersi estranea al procedimento penale, che ri-
guardava la diversa persona giuridica attinta dalla misura
cautelare reale, rispetto alla quale la prima compagine era
originata tramite scissione con conferimento di specif‌ico
ramo d’azienda.
Sulla base dell’art. 173, commi 12 e 13, del D.P.R. n.
917/1986, nessun vincolo di solidarietà passiva sarebbe
potuto essere ascritto, con riferimento alla debenza tribu-
taria, a carico della nuova compagine per via di pregresse
violazioni poste in essere dalla società scissa e conseguen-
temente nessun vincolo reale sarebbe potuto essere dispo-
sto nei confronti dei beni della prima società.
L’istanza veniva tuttavia respinta dal giudice per l’u-
dienza preliminare, giacché tale elemento dedotto non
costituiva novità rispetto all’originario quadro cautelare
né avrebbe determinato una diversa considerazione delle
esigenze cautelari presenti ab origine, con correlata im-
possibilità di deduzione in sede di revoca della misura
cautelare.
Ulteriormente, il successivo rimedio ex art. 322 bis
c.p.p. veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale adito,
sempre sulla base del presupposto per cui, nel giudizio di

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