I Compiti Assegnati Alle Associazioni Dal D.M. 16 Gennaio 2017 Per Le Locazioni Agevolate, Transitorie E Per Studenti

AutorePaolo Scalettaris
Pagine512-521
512
dott
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
I COMPITI ASSEGNATI
ALLE ASSOCIAZIONI
DAL D.M. 16 GENNAIO 2017
PER LE LOCAZIONI AGEVOLATE,
TRANSITORIE E PER STUDENTI
di Paolo Scalettaris
SOMMARIO
1. Gli accordi territoriali; 1.1) I soggetti che partecipano
alla contrattazione. 1.2) La convocazione delle associazio-
ni. 1.3) Le modalitĂ  di svolgimento delle trattative dirette
all’accordo. 1.4) Il contenuto dell’accordo. 2. Gli accordi in-
tegrativi per le grandi proprietĂ ; 2.1) I soggetti che parteci-
pano all’accordo. 2.2) Il contenuto degli accordi integrativi.
3. Gli ulteriori compiti delle associazioni; 3.1) L’assistenza
delle parti nella stipulazione dei contratti. 3.2) L’attestazio-
ne della rispondenza del contenuto del contratto all’accor-
do. 4. Le locazioni transitorie; 4.1) Le organizzazioni inte-
ressate. 4.2) Le esigenze di transitorietĂ . 4.3) Gli ulteriori
contenuti degli accordi per le locazioni transitorie. 4.4) Gli
accordi integrativi per le grandi proprietĂ . 4.5) Le locazioni
transitorie. 5. Le locazioni per studenti universitari; 5.1) I
soggetti ed il contenuto degli accordi. 5.2) Gli accordi inte-
grativi. 5.3) I compiti ulteriori delle associazioni. 6. La com-
missione di negoziazione e conciliazione stragiudiziale; 6.1)
La Commissione. 6.2) I compiti della Commissione. 6.3) Il
funzionamento della Commissione.
1. Gli accordi territoriali
L’art. 1 del decreto (intitolato “criteri per la determi-
nazione dei canoni dei contratti di locazione nella con-
trattazione territoriale”) è diretto a def‌inire i criteri per la
f‌issazione dei canoni di locazione per le locazioni “agevola-
te”. La norma aff‌ida a questo riguardo alla contrattazione
locale una serie di compiti.
Consideriamo ciò che le associazioni sono chiamate a
fare in sede di contrattazione e le modalitĂ  che esse devo-
no seguire nel compimento delle operazioni previste.
1.1. I soggetti che partecipano alla contrattazione
Quanto al prof‌ilo soggettivo, le organizzazioni chiama-
te a partecipare alle trattative sono sempre (come giĂ  in
precedenza, in base al decreto ministeriale del 30 dicem-
bre 2002) le “organizzazioni della proprietà edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello locale”.
Si noti che la disposizione indica con chiarezza che le
associazioni che devono partecipare alla contrattazione
sono quelle maggiormente rappresentative a livello lo-
cale (1). Va sottolineato che non è affatto certo che tali
associazioni siano le medesime associazioni che abbiano
partecipato alla contrattazione che ha condotto alla sot-
toscrizione della convenzione nazionale: alla convenzione
nazionale sono chiamate ad intervenire le associazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale mentre
qui viene considerato solo ed esclusivamente il livello lo-
cale. Tra le due condizioni può non esservi coincidenza
(2).
Da notare poi come possa apparire in molti casi poco
aderente alla realtĂ  la considerazione della maggiore
rappresentativitĂ  delle associazioni a livello comunale
(si ricordi al proposito che gli accordi locali hanno ap-
punto, quale ambito territoriale di riferimento, il livello
comunale). In molti Comuni di piccole dimensioni può es-
sere privo di reale signif‌icato il riferimento alla maggiore
rappresentativitĂ  delle associazioni in quel Comune (con
riguardo ad una scala ridottissima quale quella di un pic-
colo Comune, infatti, una “rappresentatività” delle asso-
ciazioni potrebbe mancare del tutto così come potrebbe
darsi che in quel Comune non sia presente l’articolazione
locale di alcuna associazione).
Da sottolineare peraltro come la stessa previsione della
convocazione non di tutte le associazioni rappresentative
a livello locale ma solamente di quelle che siano “maggior-
mente” rappresentative a quel livello comporti la necessi-
tà – o quanto meno la possibilità – di un confronto tra le
diverse organizzazioni in relazione alla maggiore o minore
rappresentativitĂ  di ciascuna ed imponga la conseguente
scelta, che può presentarsi diff‌icile anche perché non è
nemmeno stabilito quale sia il numero delle associazioni
che devono - o che possono - partecipare alle trattative.
1.2. La convocazione delle associazioni
Il 2° comma dell’art. 1 chiarisce che la convocazione
delle associazioni deve essere effettuata dai Comuni. Si
dispone infatti che “a seguito delle convocazioni avviate
dai comuni, singolarmente o in forma associata, le orga-
nizzazioni della proprietĂ  edilizia e dei conduttori mag-
giormente rappresentative a livello locale” si riuniscono
per dare avvio alla trattativa f‌inalizzata a raggiungere l’ac-
cordo territoriale.
Vengono peraltro f‌issate anche ulteriori regole aff‌inché
le cose possano svolgersi in modo utile e tale da rendere
possibile il raggiungimento degli accordi. Viene disposto
(ed è questa una previsione che nel precedente D.M. non
era presente quantomeno nei medesimi termini e nella
sua interezza) che “al f‌ine di assicurare la formazione de-
gli accordi territoriali di cui all’art. 2, comma 3, della leg-
ge 431 del 1998, trascorso il termine di 60 giorni previsto
per la convocazione delle organizzazioni della proprietĂ 
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, le
stesse organizzazioni possono produrne formale richiesta
ai comuni interessati; nel caso in cui i comuni non adem-
piano nei successivi 30 giorni, le organizzazioni possono
procedere di propria iniziativa alle convocazioni”.
Viene così prevista una sequenza di passaggi che per
una parte corrisponde a quanto è già indicato nella stessa
legge di riferimento (la convocazione delle organizzazioni
da parte dei Comuni entro sessanta giorni dall’emanazio-

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