I cartelli preannuncianti l'uso dell'autovelox devono essere 'ben visibili' per gli utenti stradali

AutoreAldo Carrato
CaricaConsigliere di Cassazione e assistente di studio a tempo parziale della Corte costituzionale
Pagine50-53
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giur
1/2018 Arch. giur. circ. ass. e resp.
LEGITTIMITÀ
c.p.c., espunga dall’impugnata sentenza del tribunale di
Bolzano la condanna al pagamento del rimborso forfetario
delle spese generali nella misura del 12,5%.
In dipendenza dell’accoglimento solo in minima parte
del ricorso a questa Corte, vi è ampio margine perché si
dichiari che il Comune ricorrente non ha diritto a ripetere
le spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza dell’accoglimento seppur in minima par-
te del ricorso non sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma
1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i presupposti per
il versamento da parte del Comune di Trodena di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello
dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (tanto a prescindere
all’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938
dell’8 maggio 2014, ove in motivazione si precisa che è
"principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le
altre Amministrazioni parif‌icate non sono tenute a versare
imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente
ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso
debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che
l’obbligazione non sorge"). (Omissis)
I CARTELLI PREANNUNCIANTI
L’USO DELL’AUTOVELOX
DEVONO ESSERE
“BEN VISIBILI” PER GLI UTENTI
STRADALI
di Aldo Carrato (*)
È risaputo che – secondo la giurisprudenza di legitti-
mità ormai consolidatasi - il rilevamento automatico della
velocità mediante apparecchi elettronici costituisce fonte
di prova idonea a formare il convincimento del giudice
anche se l’attività umana risulta mediata dallo strumen-
to; pertanto, l’attendibilità del rilevamento della velocità
riscontrata dagli organi di polizia attraverso lo strumento
elettronico non può essere esclusa sulla base di semplici
affermazioni attinenti ad un supposto imperfetto funzio-
namento dell’apparecchio stesso in presenza di ritenute
potenziali disfunzioni o di elementi esterni interferenti, la
cui prova incombe alla parte che li allega.
Ovviamente, le rilevazioni dei misuratori automatici
non possono godere della fede privilegiata propriamente
indicata nell’art. 2700 c.c. in quanto oggetto di una per-
cezione non sensoriale, ma appunto mediata dallo stru-
mento, ma esse sono pur sempre - in relazione al libero
apprezzamento che deve compiere il giudice - dotate di
un’intrinseca attendibilità, f‌ino a prova contraria; diver-
samente le integrative attestazioni che completano l’atti-
vità di contestazione proveniente dai pubblici uff‌iciali con
riguardo alle indicazioni delle modalità di tempo (in rela-
zione alla data e all’ora del rilevamento) e di luogo (circa
la località e la progressiva chilometrica ove è stato posi-
zionato l’apparecchio) da essi direttamente riscontrate,
nonché a quelle di natura procedimentale (relativamen-
te alle operazioni di installazione e di predisposizione al
funzionamento, previo computo della prescritta tolleranza
da detrarre, unitamente alla verif‌ica della debita omolo-
gazione dell’apparecchio) dagli stessi compiute sono ri-
conducibili nell’alveo dell’eff‌icacia prevista dalla predetta
norma e, se operate regolarmente ed in modo inequivoco,
rafforzano, confermandola, l’attendibilità assegnata ai ri-
sultati della rilevazione elettronica.
Sul piano procedimentale la stessa giurisprudenza ha
precisato che dalle norme che disciplinano la rilevazione
della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche
(cioè dall’art. 142, comma 6, c.d.s. 1992 e art. 345 del re-
lativo regolamento di attuazione) si desume che gli stru-
menti rilevatori devono essere omologati dal Ministero
dei lavori pubblici, devono consentire – mediante appo-
sito accertamento f‌issato in idoneo rilievo fotograf‌ico (1)
– di f‌issare la velocità del veicolo in un dato momento
in modo chiaro ed univocamente emergente, tutelando
la riservatezza dell’utente, e devono essere direttamen-
te gestiti dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12
c.d.s. (2).
Contemporaneamente, quanto alla preventiva omolo-
gazione dell’apparecchiatura, essa ha ad oggetto esclusi-
vamente il tipo di strumento mentre non è necessario che
ogni singolo strumento rilevatore sia sottoposto a distinta
e specif‌ica omologazione ministeriale (3), né, inf‌ine, può
ritenersi causa di invalidità dell’accertamento la circo-
stanza che nel verbale di accertamento sia stata omessa
l’indicazione dei dati relativi all’omologazione del tipo di
strumento impiegato.
È stato anche posto in risalto come la circostanza che il
verbale sia stato compilato da un agente diverso da quelli
che avevano (precedentemente) proceduto al rilevamen-
to dell’infrazione è irrilevante ai f‌ini della validità della
contestazione, poiché l’art. 385 del D.P.R. n. 495 del 1992
(regolamento di attuazione del nuovo c.d.s.), nel disci-
plinare le modalità della contestazione non immediata di
cui all’art. 201 c.d.s., prevede che il verbale sia compilato
dall’“organo accertatore”: espressione, questa, che rende
legittimo il compimento di tale attività da parte di qual-
siasi soggetto che faccia parte dell’organo, e sia abilitato,
in siffatta qualità, a compiere gli accertamenti di compe-
tenza dell’organo stesso, senza alcuna distinzione fra com-
ponenti dell’organo che abbiano assistito all’infrazione, e
componenti che non vi abbiano assistito. Va soggiunto che

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