I beni

AutoreStefano Ambrogio
Pagine135-145
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Capitolo 11
Cose e beni
La nozione giuridica di beni
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I BENI
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L’art. 810 c.c. def‌inisce beni le cose che possono formare oggetto di diritti.
Da tale def‌inizione risulta immediatamente che non tutte le cose sono beni
in senso giuridico: sono tali, infatti, solo quelle cose, quelle entità materiali
o ideali, che possono formare oggetto di diritti, sulle quali, cioè, può essere
esercitato un diritto.
I beni, dunque, possono essere meglio def‌initi come tutte le entità che si
presentano utili, cioè atte a soddisfare un bisogno umano, e suscettibili di
appropriazione (Santoro Passarelli). Aff‌inché sussistano tali requisiti, inol-
tre, è necessario che si tratti di entità limitate, cioè presenti in natura in
quantità limitate rispetto alle necessità dell’uomo.
Nell’ambito delle cose, in virtù di quanto detto, è possibile distinguere tra:
- cose in senso giuridico (cd. res in commercium) che possono formare oggetto di
diritti e, per questo, rappresentano la categoria dei beni;
- cose in senso non giuridico (cd. res extra commercium) che non hanno utilità eco-
nomica, sono comuni a tutti perché disponibili in quantità illimitate (aria, luce solare,
acqua del mare) o sono inaccessibili (come i minerali e i metalli disponibili su altri
pianeti) e per questo non possono formare oggetto di diritto.
Dall’art. 810 c.c. è possibile, poi, ricavare una ulteriore importante indicazione:
i beni sono oggetto di diritti. Ciò signif‌ica che il patrimonio di un individuo è
formato, da un punto di vista materiale, da beni, ma, dal punto di vista giuri-
dico, esso è costituito da diritti, in quanto il bene segue solo la sorte del diritto,
essendone oggetto (Gazzoni). Se si acquista una casa non si diventa titolari
della casa quanto piuttosto del diritto di proprietà su di essa. È dunque errato,
dal punto di vista strettamente giuridico, dire che si è venduta la propria casa:
in realtà si vende (si trasferisce) il diritto di proprietà sul bene.
Ciò chiarito, è comprensibile come su una stessa cosa possono coesistere più
diritti (si pensi ad un appartamento dato in locazione sul quale coesistono il
diritto di proprietà del proprietario e il diritto di godimento dell’inquilino).
Ed è anche comprensibile come gli stessi diritti possono essere considerati
beni giuridici (si pensi ad un diritto di credito, che fa conseguire al suo
titolare una utilità economica, il quale può essere ceduto ad un terzo).

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