Riconoscimento, alla sig.ra Hoxha (Caushi) Zhaneta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hoxha (Caushi) Zhaneta, nata il 3 gennaio 1956 a Durazzo (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di «Zooteknik i Larte» conseguito in Albania presso l'«istituto Superiore di Agricoltura» di Tirana (Albania) e rilasciato il 20 giugno 1980, ai fini dell'accesso all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato inoltre che la richiedente possiede un'ampia esperienza professionale maturata nel settore della zootecnia a partire dal 198° n Albania, come documentato in atti;

Rilevato che il menzionato titolo accademico-professionale e', secondi quanto attestato dalla Ambasciata d'Italia a Tirana nella dichiarazione di valore datata 17 dicembre 2005, condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di «zootecnica» in Albania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali espresso nella nota in atti datata 14 giugno 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «dottori...

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