DETERMINAZIONE 7 luglio 2011 - Linee guida sulla tracciabilita'' dei flussi finanziari ai sensi dell''articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (Determinazione n. 4). (11A09850)

Premessa

Il 7 settembre 2010 e' entrato in vigore il «Piano straordinario contro le mafie», varato con legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalita' organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali.

Lo strumento della tracciabilita' e' disciplinato principalmente dall'art. 3 e dall'art. 6 della legge n. 136 che hanno gia' subito una importante modifica ad opera del decreto-legge n. 187 del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 2010 (in G.U. del 18 dicembre 2010). In particolare, con tali provvedimenti normativi sono state apportate modifiche al predetto art. 3 della legge n. 136/2010, mentre l'art. 6 del decreto n. 187/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, da un lato, introdotto la disciplina transitoria sulla tracciabilita' dei pagamenti per i contratti di appalto in corso al 7 settembre 2010 e, dall'altro, chiarito, con interpretazione autentica, alcune importanti espressioni contenute nel testo dell'art. 3.

L'Autorita' ha adottato, in materia, due atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 novembre 2010, recante «Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187», e n. 10 del 22 dicembre 2010, recante «Ulteriori indicazioni sulla tracciabilita' dei flussi finanziari». La prima adottata all'indomani della pubblicazione sulla G.U. del d.l. n. 187/2010; la seconda, adottata a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 217/2010, di conversione del d.l. 187/2010.

A far data dal 2 maggio 2011 e' entrato, inoltre, in funzione un sistema semplificato per l'acquisizione del CIG per talune fattispecie.

Alla luce dell'esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della legge, l'Autorita' ritiene necessario emanare una nuova determinazione che riordini quanto affermato nei precedenti atti e fornisca nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune specifiche fattispecie.

Pertanto, la presente determinazione e' da considerarsi sostitutiva delle due precedenti determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010.

Sulla base di quanto sopra considerato,

IL CONSIGLIO

approva le linee guida sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Roma, 7 luglio 2011

Il presidente relatore: Brienza

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 8 luglio 2011

Il segretario: Esposito

Indice

  1. Le finalita' della legge n. 136/2010.

  2. Entrata in vigore e regime transitorio.

    2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010.

    2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010.

    2.3 L'adeguamento automatico.

  3. Ambito di applicazione.

    3.1 Soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilita'.

    3.2 La filiera delle imprese.

    3.2.1 Esemplificazioni di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture.

    3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei.

    3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilita'.

    3.5 Concessioni di lavori e servizi.

    3.6 Tracciabilita' tra soggetti pubblici.

    3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia.

    3.8 Contratti nei settori speciali.

    3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice.

    3.10 Contratti ex articolo 25 del Codice.

    3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del Codice.

    3.12 Incarichi di collaborazione.

    3.13 Amministrazione diretta e cottimo fiduciario.

    3.14 Ipotesi peculiari.

    Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite.

    Cash pooling.

    Compensazione e datio in solutum ex articolo 53, comma 6 del Codice.

  4. Fattispecie specifiche.

    4.1 Servizi bancari e finanziari.

    4.2 Servizio di tesoreria degli enti locali.

    4.3 Servizi legali.

    4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.

    4.5 Servizi sanitari.

    4.6 Erogazioni e liberalita' a favore di soggetti indigenti.

    4.7 Servizi di ingegneria ed architettura.

    4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio.

    4.9 Cessione dei crediti.

    4.10 Contratti nel settore assicurativo.

    4.11 Contratti di associazione.

    4.12 Contratti dell'autorita' giudiziaria.

    4.13 Risarcimenti ed indennizzi.

    4.14 Cauzioni.

  5. Modalita' di attuazione della tracciabilita'.

    5.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati.

    5.2 Reintegro dei conti correnti dedicati.

    5.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

  6. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP.

    6.1 Il codice CUP.

    6.2 Il codice CIG.

    6.3 Casi di semplificazione del CIG.

    6.4 Il CIG negli accordi quadro.

    6.5 Il CIG nelle gare divise in piu' lotti.

    6.6 Acquisti destinati a piu' commesse.

  7. La tracciabilita' attenuata.

    7.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2.

    7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3.

    7.3 Utilizzo di carte carburante.

    7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione.

  8. Il fondo economale.

  9. Comunicazioni. 1. Le finalita' della legge n. 136/2010.

    E' necessario preliminarmente svolgere alcune riflessioni di carattere generale sulle finalita' della legge n. 136/2010, al fine di cogliere la reale portata delle disposizioni sulla tracciabilita' e, soprattutto, di delineare una linea guida interpretativa generale, che consenta di inquadrare le specifiche fattispecie che possono presentarsi nell'esperienza concreta, mediante un approccio di tipo sistematico.

    Cio' allo scopo di individuare la chiave di lettura che permetta di sciogliere eventuali dubbi interpretativi, affinche' gli enti affidanti e gli operatori economici possano identificare, caso per caso, le corrette regole applicative da seguire, atteso che la valutazione in ordine all'assoggettabilita' alla tracciabilita' delle singole fattispecie rimane di loro esclusiva competenza.

    A tale scopo, e' opportuno rammentare che le disposizioni sulla tracciabilita' dei flussi finanziari sono dettate da una legge contenente misure di contrasto alla criminalita' organizzata, denominata «piano straordinario contro le mafie», legge che e' stata approvata all'unanimita' dal Parlamento.

    Si tratta, quindi, di uno degli strumenti che l'ordinamento appronta nel dichiarato intento di arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell'attivita' di esecuzione delle commesse pubbliche; la finalita' specifica e' quella di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose.

    La legge n. 136/2010 costituisce, pertanto, la sintesi di un approccio innovativo alle strategie di contrasto dei tentativi di penetrazione mafiosa nell'economia legale, di cui le disposizioni sulla tracciabilita' rappresentano solo un tassello, anche se fondamentale.

    Con l'obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, la norma prevede, infatti, che tutti i movimenti finanziari connessi a contratti di appalto (e relativi subappalti e subcontratti) debbano essere effettuati secondo modalita', stabilite nella medesima norma, che ne garantiscano la piena tracciabilita'.

    Obiettivo finale dell'impianto normativo e' principalmente quello di anticipare, il piu' a monte possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica, attraverso una rete di monitoraggio idonea a coinvolgere e responsabilizzare le componenti sane del sistema, nonche' in grado di far emergere indicatori di anomalie e di distorsioni della libera concorrenza e del mercato, in relazione ai quali avviare mirate attivita' di contrasto.

    Il percorso di prevenzione disegnato dal legislatore con la legge n. 136/2010 organizza e mette a regime esperienze e prassi consolidate, sia pure calibrate su specifici interventi o settori di attivita': l'art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza una forma di controllo dei contratti pubblici, quella della tracciabilita' finanziaria, che non costituisce un inedito nel nostro panorama legislativo. Essa, infatti, trova un precedente immediato nelle previsioni che, in sede correttiva, sono state inserite nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ossia nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d'ora in avanti denominato Codice). In effetti, con il secondo decreto correttivo (decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113) e' stato modificato l'art. 176 del Codice, dedicato all'affidamento a contraente generale, stabilendo che il contenuto degli accordi per la sicurezza antimafia delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di carattere strategico deve conformarsi alle decisioni del CIPE, le quali, a loro volta, vengono adottate sulla base delle linee-guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, organismo istituito ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in seguito «confluito» nell'art. 180 del Codice. Inoltre, le prescrizioni del CIPE, oltre ad essere vincolanti per l'intera filiera degli esecutori dell'opera pubblica (precisa la norma che l'impresa aggiudicataria e' tenuta a trasferire i propri obblighi antimafia agli altri operatori economici che, a qualunque titolo, partecipano alla realizzazione dei lavori), possono prevedere misure per il controllo dei flussi finanziari, inclusi quelli concernenti le risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell'art. 175 del Codice (project financing) e quelli derivanti da qualunque altra modalita' di finanza di progetto. Piu' oltre, la norma puntualizza che lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario e' definito sempre dal CIPE, che puo' indicare, a questo scopo, anche soglie inferiori ai limiti previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio.

    Inoltre la tracciabilita' ha trovato applicazione per specifici interventi...

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