Guida in stato di ebbrezza

Pagine65-73

Page 65

a. Configurabilità.

Non sussiste concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (comma 7), trattandosi di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici; ne deriva, sul piano dell’irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la legittimità dell’applicazione del principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenuazioni previste dalla legge (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto legittima la decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni). * Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 2009, n. 3745, Zeller c. Prefettura Verona ed altri. [RV606556]

In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, il certificato medico relativo agli esami del prelievo ematico, effettuati secondo i normali protocolli medici dal pronto soccorso durante il ricovero in una struttura ospedaliera, è utilizzabile a fini probatori come documento, e quindi non necessita di alcun deposito a beneficio della difesa ex art. 366 c.p.p. durante le indagini preliminari e di alcuna conferma in sede testimoniale nel corso del dibattimento. * Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2006, n. 24382 (ud. 28 aprile 2006), P.M. in proc. c. Campagnutta, in Arch. giur. circ. 2007, 378. [RV234490]

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2003 n. 151, convertito nella legge 1° agosto 2003 n. 214, che ha ritrasferito al «tribunale» la competenza a conoscere della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186, comma secondo, c.d.s.: «per l’irrogazione della pena è competente il tribunale»), originariamente attribuita alla competenza del giudice di pace (articolo 4, comma primo, lettera q, D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274), deve ritenersi, in ossequio al principio di ragionevolezza, la competenza del tribunale anche per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 del codice della strada). * Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21456 (ud. 11 aprile 2006), Deleo, in Arch. giur. circ. 2007, 266. [RV234572]

Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall’art. 186 del nuovo Codice della strada senza alcuna limitazione, e quindi sussiste anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il veicolo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi la pericolosità della condotta. * Cass. civ., sez. II, 17 febbraio 2006, n. 3569, De Nisi c. Commissariato Governo Trento, in Arch. giur. circ. 2007, 545. [RV592988]

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285), per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito - in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali - ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l’esito dell’esame alcolimetrico. Peraltro, questo principio non può estendersi fino a ritenere che qualunque manifestazione riconducibile all’uso di sostanze alcoliche possa far ritenere integrata la fattispecie incriminatrice, anche perché il sistema che disciplina la materia non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione. Per l’effetto, in difetto dell’esame alcolimetrico, per poter ritenere provato lo stato di ebbrezza penalmente rilevante, occorre che gli elementi sintomatici di tale stato siano significativi, al di là di ogni ragionevole dubbio, di una assunzione di bevande alcoliche in quantità tale che si possa affermare il superamento della soglia prevista dalla legge, non bastando al riguardo l’esistenza di elementi sintomatici di significato ambiguo (quali, nella specie, sono stati ritenuti, la generica dichiarazione del verbalizzante secondo cui l’imputato «non sembra molto in sé», non risultando chiarita in sentenza la ragione che potesse consentire di ricondurre questo stato all’abuso di alcool, e la riferita presenza dell’alito vinoso, trattandosi di elemento riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche ma inidoneo a dimostrare, da solo, il superamento della soglia vietata). * Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2005, n. 36922 (ud. 13 luglio 2005), Compagnucci, in Arch. giur. circ. 2006, 516. [RV232232]

La contravvenzione di ubriachezza punita dall’art. 688 c.p. concorre con la guida in stato di ebbrezza punita dall’art. 186 del codice della strada, data la diversità degli interessi giuridici rispettivamente tutelati dalle due norme. Nel codice penale, infatti, l’art. 688 mira alla prevenzione dell’alcolismo e alla tutela dell’ordine pubblico, in quello stradale, invece, l’art. 186 vuole garantire la sicurezza della circolazione sulle strade e l’incolumità di chi vi si trova. La differenza tra l’ebbrezza e l’ubriachezza sta nell’intensità dell’alterazione psicofisica, più grave nella seconda per la presenza di un maggior tasso alcolemico, nonché nel fatto che mentre l’ebbrezza può non essere manifesta, l’ubriachezza è punibile solo quando lo è. L’ubriachezza, quindi, in sè comprende e assorbe, dal punto di vista clinico, l’ebbrezza, perché ne costituisce uno stato più avanzato: ma, per essere perseguibile, deve essere oltre che in luogo pubblico, anche manifesta. * Cass. pen., Sezioni Unite, 5 febbraio 1996, n. 1299 (ud. 27 settembre 1995), Cirigliano. [RV203633]

Page 66

b. Accertamento.

In tema di guida in stato di ebbrezza accertata mediante etilometro, l’omessa indicazione della seconda cifra decimale del valore di alcolemia non deve essere intesa come la volontà di approssimare ai soli decimi di grammo/litro gli accertamenti più precisi forniti dalla strumentazione disponibile. (Nella fattispecie il valore accertato era di 1,5 g/l ed il fatto doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c, c.s. e non già ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b). * Cass. pen., sez. IV, 6 aprile 2010, n. 12904c.c. (4 marzo 2010), Saccon, in Arch. giur. circ. 2010, 383

I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l’accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l’assenza di consenso dell’interessato. * Cass. pen., sez. IV, 6 marzo 2009, n. 10286 (ud. 9 dicembre 2008), Esposito, in Arch. giur. circ. 2009, 10286.

In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso deposito del verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcoltest” non integra alcuna nullità, ma costituisce una mera irregolarità che non incide sulla validità o sull’utilizzabilità dell’atto, rilevando solo ai fini della decorrenza del termine entro il quale è consentito l’esercizio delle attività difensive. * Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 4159 (ud. 15 ottobre 2009), Tamburini, in Arch. giur. circ. n. 6/10 [RV246418]

I risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell’ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona). * Cass. pen., sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4118 (ud. 9 dicembre 2008), Ahmetovic, in Arch. giur. circ. 2009, 605.

Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S., reintrodotto a seguito del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. nella L. n. 125 del 2008, è integrato anche dal rifiuto di sottoporsi agli accertamenti effettuati dalla polizia stradale a mezzo degli strumenti portatili (cosiddetto “etilometro”) di cui al comma terzo della suddetta disposizione normativa. * Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2010, n. 11845 (c.c. 2 marzo 2010), Ortola., in Arch. giur. circ. 7/8 2010.[RV246539]

Ai fini della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, gli “accertamenti qualitativi non invasivi”, non danno necessariamente luogo, quando abbiano esito positivo, ad accompagnamento del soggetto al più vicino ufficio o comando, onde effettuare, come previsto dal successivo comma 4 dello stesso art. 186, l’ulteriore accertamento “con strumenti e procedure determinati dal regolamento”, dovendosi invece ritenere consentito che tale ulteriore accertamento sia effettuato anche sul posto, purché con apparecchi quali l’etilometro previsto e disciplinato dall’art. 379 del Regolamento del C.d.S., fermo restando che lo stato di ebbrezza può essere comunque desunto anche da circostanze sintomatiche, in presenza delle quali ed in mancanza di altri decisivi elementi, deve ritenersi sussistente, per il principio del favor rei, l’ipotesi di minore gravità...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT