Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
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Rassegna
di giurisprudenza
Guida sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti
■ In tema di guida in stato di alterazione psicofisica per uso
di sostanze stupefacenti, per la configurabilità della circostan-
za aggravante di aver causato un incidente, è sufficiente che
si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua
fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la con-
statazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi,
purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente ido-
nea a determinare danni. (In motivazione la S.C. ha sottolineato
la piena sovrapponibilità della disposizione contenuta nell’art.
187, comma primo bis, a quella di cui all’art. 186, comma secon-
do bis, cod. strada, che prevede la medesima circostanza aggra-
vante per il reato di guida in stato di ebbrezza) . * Cass. pen., sez.
IV, 10 settembre 2015, n. 36777 (ud. 2 luglio 2015), Scudiero, in
questa Rivista n. 1/2016 [RV264419]
■ Quando è stato emesso decreto penale di condanna, la suc-
cessiva richiesta del difensore del condannato di applicazione
della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità prevista
dall’art. 187, comma ottavo bis D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285,
deve essere proposta nell’ambito dell’eventuale giudizio di
opposizione, ma non può costituire oggetto di un’autonoma
istanza formulata per ottenere la modifica del decreto, da par-
te del giudice per le indagini preliminari, poichè questi, una
volta emesso il provvedimento, si spoglia dei poteri decisori
sul merito dell’azione penale. (Fattispecie in tema di reato di
rifiuto di sottoporsi agli accertamenti relativi alla guida sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti). * Cass. pen., sez. I, 4 giugno
2015, n. 24055 (c.c. 15 aprile 2015), Apicella, in questa Rivista
n. 11/2015 [RV263968]
■ In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione
della pena detentiva o pecuniaria - irrogata per il reato di gui-
da in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di
sostanze stupefacenti - con quella del lavoro di pubblica utilità
non è richiesta alcuna istanza dell’imputato, essendo sufficien-
te, ex art. 186, comma nono bis, c.d.s., la sua non opposizione.
Ne deriva che ove l’imputato abbia manifestato la ‘non opposi-
zionè, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle
modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostituti-
vo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice
che si determini a disporre il predetto beneficio. * Cass. pen.,
sez. IV, 14 maggio 2015, n. 20043 (ud. 5 marzo 2015), Torregros-
sa, in questa Rivista n. 11/2015 [RV263890]
■ La sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro
di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 187, comma 8-bis, cod. stra-
da, non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti
legali ma è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice
in ordine alla meritevolezza dell’imputato ad ottenerla. * Cass.
pen., sez. IV, 20 aprile 2015, n. 16387 (ud. 23 ottobre 2014 ), Ca-
ruso, in questa Rivista n. 11/2015 [RV263385]
■ Per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accerta-
menti necessari alla verifica della condizione di alterazione
psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope, disciplinata dall’art. 187, comma ottavo, cod. strada,
sono previste le medesime sanzioni amministrative accessorie
dettate per la corrispondente fattispecie contravvenzionale del
rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, di cui all’art. 186, comma set-
timo, cod. strada, di talché, nel caso in cui il veicolo condotto
dall’imputato appartenga a terzi, la durata della sospensione
della patente di guida è raddoppiata. * Cass. pen., sez. IV, 8
aprile 2015, n. 14169 (c.c. 16 ottobre 2014), P.G. in proc Vaglia
[RV263276]
■ In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia
condanna per più reati che comportano l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della pa-
tente di guida, deve determinare la durata complessiva di questa
effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti
per ciascun illecito, atteso che, in proposito, non rilevano disci-
pline tipicamente penalistiche finalizzate o a limitare l’inflizione
di pene eccessive (come nel caso dell’art. 81 c.p.) ovvero ad evi-
tare restrizioni troppo ampie della libertà personale (come nel
caso dell’art. 307 c.p.p.). * Cass. pen., sez. IV, 17 marzo 2014, n.
12363 (ud. 4 dicembre 2013), Capobianco, in questa Rivista n.
6/2015 [RV262136]
■ Non è configurabile il reato previsto dall’art. 187, comma ot-
tavo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi al prelievo di liquido biologico
per accertare l’uso di stupefacenti) nel caso in cui il soggetto
alla guida di un’autovettura rifiuti il prelievo delle urine, accon-
sentendo a quello ematico, sufficiente, nel caso concreto, a di-
mostrare l’assunzione dello stupefacente. * Cass. pen., sez. IV,
15 gennaio 2014, n. 1494 (ud. 9 luglio 2013), Pirastu. [RV258175]
■ Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti, è necessario provare che il conducen-
te si trovasse alla guida dell’autovettura in stato di alterazione
psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.
(Nella fattispecie è stato escluso il reato de quo poichè il ricor-
rente era stato controllato dalla Polizia quando si trovava nella
sua vettura ferma in area di sosta mentre discuteva con la pro-
pria fidanzata). * Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30209 (ud.
9 aprile 2013), A.G., in questa Rivista n. 10/2013.
■ Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti, non è necessario che lo stato di alte-
razione del conducente venga accertato attraverso idonea visita
medica di riscontro, ma è sufficiente che venga data prova della
precedente assunzione di droghe da parte di quest’ultimo e pa-
rimenti, che venga dimostrato che la guida sia avvenuta mentre
permaneva lo stato di alterazione psicofisica. * Cass. pen., sez.
IV, 18 gennaio 2013, n. 2762 (ud. 10 aprile 2012), C.S.N., in questa
Rivista n. 4/2013.
■ In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato
di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "reci-
diva nel biennio", rileva la data del passaggio in giudicato della
sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si
procede, e non la data di commissione dello stesso. * Cass. pen.,
sez. IV, 13 dicembre 2012, n. 48276 (c.c. 17 ottobre 2012), P.G. in
proc. Gardelli, in questa Rivista 5/13. [RV253923]
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
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