LEGGE 7 gennaio 2008, n.5 - Ratifica ed esecuzione dell''Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Citta'' del Guatemala l''8 settembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Citta' del Guatemala l'8 settembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 gennaio 2008

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

D'Alema, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Mastella

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2162):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)

il 24 gennaio 2007.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 12 febbraio 2007 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 17 aprile 2007;

2 maggio 2007 ed il 7 giugno 2007.

Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il

17 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1726):

Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 6 e 10.

Esaminato dalla 3 commissione il 18 ed il 26 settembre

2007.

Esaminato in aula il 27 novembre 2007 ed approvato il

12 dicembre 2007.

Vedere testo in lingua da pag. 4 a pag. 16

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Guatemala, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",

Desiderosi di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte

Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e Riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine "investimento" si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico.

  1. beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento;

  2. azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

  3. crediti in denaro o qualsiasi altro diritto di prestazione avente valore economico connesso ad un investimento, cosi' come gli utili reinvestiti e redditi da capitale;

  4. diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, disegni industriali e altri diritti di proprieta' intellettuale e industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e diritti di avviamento commerciale;

  5. ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni vigenti in matteria di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

  6. ogni incremento di valore dell'investimento originario. Ogni modifica nella forma dell'investimento non altera la sua natura.

    2. Con il termine "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali straniere, consociate e filiali che siano in qualche modo controllate dalle suddette persone fisiche o giuridiche.

    3. Con il termine "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato, in conformita' con le sue leggi.

    4. Con il termine "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, come istituzioni pubbliche, societa' di persone, societa' di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dall'estensione della loro responsabilita'.

    5. Con il termine "redditi" si intendono le somme derivanti da un investimento, includendo in particolare profitti o interessi, capital gains, dividendi, royalties o pagamenti per assistenza, servizi tecnici o di altro genere, nonche' ogni pagamento in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti o prodotti agricoli.

    6. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine e le acque interne sulle quali le Parti Contraenti esercitano la sovranita' e diritti sovrani o giurisdizionali in conformita' al diritto internazionale.

    7. Con il termine "'trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia non meno favorevole del migliore trattamento nazionale o del trattamento della nazione piu' favorita.

    8. Con il termine "diritto d'accesso" si intende il diritto ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente.

    9. Il termine "attivita' connesse ad un investimento" include, tra l'altro...

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