La pubblicità del gruppo (art. 2497 bis c.c.): la trasparenza dell'attività di direzione e coordinamento tra staticità e dinamismo
Autore | Vincenzo Cariello |
Pagine | 307-335 |
Vincenzo Cariello
La pubblicità del gruppo (art. 2497 bis c.c.): la trasparenza
dell’attività di direzione e coordinamento tra staticità e dinamismo*
S: 1. Premessa. – 2. Forme “statiche” (relative ai soggetti e al perimetro di esplicazione) e “dinami-
che” (relative ai legami e agli eetti) di trasparenza dell’attività di direzione e coordinamento. I soggetti
pubblicizzati. La società ovvero l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento e la portata
applicativa della prescrizione concernente l’indicazione nella relazione sulla gestione della società diret-
ta e coordinata dei rapporti intercorsi anche con soggetti non societari ovvero non enticati (art. 2497
bis, comma 5°, c.c.). – 3. (Segue): pubblicità della titolarità soggettiva dell’attività di direzione e coordi-
namento derivante da stabile esercizio da disponibilità e principio di eettività: in particolare, la pub-
blicità dell’attività congiunta di direzione e coordinamento. – 4. Gli autori della pubblicità (tra sogge-
zione ed esercizio dell’attività di direzione e coordinamento). – 5. Gli oggetti della pubblicità. – 6. La
questione dell’ecacia dell’iscrizione nella c.d. apposita sezione del registro delle imprese. – 7. Pubbli-
cità dell’attività di direzione e coordinamento e responsabilità dei gestori per “abusivi” omissione ovve-
ro mantenimento di forme di pubblicità. – 8. (Segue): la neutralità del rapporto tra pubblicità dell’atti-
vità di direzione e coordinamento e responsabilità della società o dell’ente che dirige e coordina.
1. La pubblicità dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 bis c.c.) non
risulta abbia costituito un tema particolarmente soerto nei lavori della Commissione di
Riforma. Nell’ambito di questa, un confronto e un dibattito sembrano si siano sviluppa-
ti unicamente sulle forme di pubblicità: venendo contemplate, all’inizio, l’indicazione
negli atti e nella corrispondenza e la redazione di apposita clausola dell’atto costitutivo
delle società dirette e coordinate; passandosi poi ad aggiungere l’iscrizione della soggezio-
ne all’attività in apposita sezione del registro delle imprese; giungendosi inne ad abban-
donare la pubblicità realizzata con l’atto costitutivo1. Nell’iter formativo complessivo
dell’art. 2497 bis c.c. aggiustamenti di vario genere interessano poi le forme di pubblicità
previste dai commi 4 e 52 e vari proli delle disposizioni contenute nei primi tre commi3.
* Il saggio, eccetto qualche integrazione, riette il testo dello Studio approvato dalla Commissione Studi
d’Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato.
1 Quest’ultimo (rectius, lo statuto) slitta da (“mero”) strumento di trasparenza dell’esistenza dell’attività di
direzione e coordinamento a (eventuale) fonte di legittimazione e regolamentazione della stessa (art. 2497
sexies, comma 2°, v.t.; art. 2497 septies c.c. n.t.). Ovvio peraltro che la ricorrenza di un’attività di direzione e
coordinamento basata su apposita clausola statutaria ovvero su specico contratto non determinano la di-
sapplicazione del regime pubblicitario condensato nell’art. 2497 bis c.c. Un capitolo a parte è rappresentato
dalla questione della possibile praticabilità di una strutturazione e formulazione parasociale dell’esercizio
dell’attività di direzione e coordinamento.
2 Il riferimento alla nota integrativa ha preso il posto della previsione inizialmente contemplante l’apposita
sezione del bilancio; il prospetto riepilogativo del bilancio d’esercizio ha sostituito quello dell’ultimo bilan-
cio consolidato; la richiesta di indicare gli eetti dell’attività di direzione e coordinamento sull’esercizio
dell’impresa sociale e sui risultati ha rimpiazzato la prescrizione dell’indicazione dei principali eetti
sull’esercizio impresa sociale; la specica menzione dei rapporti intercorsi con società ovvero l’ente che diri-
ge e con le società “sorelle” si è imposta sulla menzione degli scambi.
3 Quali: l’eliminazione del riferimento alla tempestiva rimozione della menzione nell’atto costitutivo, negli
308 Studi in onore di Umberto Belviso
L’interpretazione e l’applicazione dell’art. 2497 bis c.c., tuttavia, non si rivelano paci-
che4 in nessuna delle quattro aree di rilevanza in cui si presta a essere scomposta e ricom-
posta la disciplina della pubblicità dell’attività di direzione e coordinamento: i soggetti, gli
oggetti, le forme, le fattispecie di responsabilità eventualmente connesse alla pubblicità5.
atti e nella corrispondenza quando sia cessata attività di direzione e coordinamento; l’allargamento della
tutela risarcitoria ai terzi in generale, non solo ai creditori.
4 Per alcune questioni v. già C, sub art. 2497/II, in Società di capitali. Commentario, a cura di Nic-
colini e A. Stagno d’Alcontres, III, Napoli, 2004, 1876 ss.
5 Alla richiesta del legislatore delegante di “prevedere forme di pubblicità dell’appartenenza al gruppo” (art.
10, lett. c, della 1. 3.10.2001, n. 366), emblematica estrinsecazione dei principi di trasparenza (art. 2, lett.
h, 1. n. 366/01) cui dovrebbe essere ispirata la disciplina dell’attività di direzione e coordinamento, il legi-
slatore delegato ha pensato di rispondere prescrivendo appunto quattro dierenti adempimenti pubblicita-
ri: “indicazione” negli atti e nella corrispondenza della società diretta e coordinata della società o dell’ente
alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta la società diretta e coordinata medesima (art. 2497
bis, comma 1°, c.c.); “iscrizione” in sezione speciale del registro delle imprese delle società o degli enti che
esercitano tale attività e di “quelli” (rectius, società) che vi sono “soggetti” (rectius, soggette: art. 2497 bis,
comma 2°, c.c.); esposizione nella nota integrativa della società diretta e coordinata di un prospetto riepilo-
gativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che dirige e coordina (art. 2497 bis,
comma 4°, c.c.); indicazione nella relazione sulla gestione della medesima società diretta e coordinata dei
rapporti intercorsi con “chi” su di essa eserciti la stessa attività e con le società “sorelle”, nonché dell’eetto
prodotto da questo esercizio sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati (art. 2497 bis, comma 5°,
c.c.). Subito qualche immediata rapida osservazione: (i) di certo la “pubblicità dell’appartenenza al gruppo”
(art. 10, lett. c, l. n. 366/01) concorre al rispetto della previsione di “una disciplina del gruppo secondo
principi di trasparenza” (art. 10, lett. a, 1. n. 366/01); ma, altrettanto di sicuro, non esaurisce l’assolvimento
degli stessi principi, in quanto «la pubblicità del rapporto di direzione e coordinamento è necessaria, ma
insuciente. La pubblicità dovrebbe coinvolgere, almeno per le società aperte al mercato, l’intera struttura
di governo delle società legate da rapporto di direzione, con l’indicazione dei centri decisionali eettivi ai
diversi livelli, dei legami tra di essi intercorrenti, della struttura… e dei processi operativi» (G. R, La
riforma del diritto societario nel quadro comunitario e internazionale, in La riforma del diritto societario. Atti
del Convegno di Courmayeur, 27-28.9.2002, Milano, 2003, 23); (ii) dell’importanza preminente delle
informazioni contenute nella relazione sulla gestione al ne di individuare le particolarità che caratterizzano
le posizioni delle singole società all’interno di un singolo gruppo è pienamente consapevole il F E-
S D D G D S, Un diritto dei gruppi di società per l’Europa, in Riv. soc.,
2001, 371 ss. (in particolare, 373). Nelle proposte del F, anzi, è proprio l’esaustiva informazione
contabile ad assumere il ruolo di strumento fondamentale per la realizzazione delle esigenze di trasparenza
(esterna e interna) del gruppo. Quanto più l’obiettivo preminente e qualicante è di informare i soci della
società “glia” ma anche della capogruppo, nonché i terzi esterni alla struttura di gruppo sui rischi e sulle
conseguenze di aggregazione e alla disaggregazione di una società in/da un gruppo, tanto più acquista rile-
vanza l’estensione e la puntualità dell’informazione resa dalla relazione sulla gestione. In particolare, anche
i soci della capogruppo dovrebbero conoscere se situazioni di rischiosità economico-patrimoniale proprie
delle società “glie” possano ripercuotersi sui conti della capogruppo. Correlativamente, soci e creditori di
queste ultime dovrebbero essere informati su rischi e vantaggi derivanti alle loro società dall’appartenenza al
gruppo. Tra le informazioni da inserire nella relazione sulla gestione, il F seleziona l’identità dei soci
di controllo e dei rappresentanti delle società “madre” negli organi di gestione e di vigilanza delle società di
gruppo, l’organigramma di rischio, la denizione delle politiche del gruppo in relazione alle attività proprie
delle singole società, le indicazioni su corporate opportunities e la loro inuenzabilità dalla politica di gruppo
e dalle attività di altre società di gruppo, la struttura di nanziamento interno; il cash management, i rischi
specici quali il rilascio di garanzie intragruppo. La specica disciplina nazionale dell’informazione conta-
bile di gruppo (art. 2497 bis, commi 4 e 5, c.c.) si segnala, ancora una volta, anche in relazione a questo
specico aspetto, più per le incertezze interpretative ingenerate che per la reale funzionalità delle norme
dettate rispetto agli scopi con le stesse perseguiti. Così, non deve destare sorpresa che il comma 4° sia stato
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