Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la definizione delle modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per

  1. ´testo unicoª: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con

    legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106; dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222; b) ´Comitatoª: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico; c) ´gruppo tecnicoª: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico; d) ´strutturaª: l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al testo unico, le attivita' del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana e' il seguente

    ´Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.

    Puo' inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Puo' concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblicaª.

    - Il testo del comma 4 dell'art. 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: ´testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroª, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario, e' il seguente

    ´4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministriª.

    - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' il seguente

    ´1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa...

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