Regolamento generale di organizzazione, sui Gruppi nazionali di ricerca, di amministrazione, contabilita' e finanza.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153 Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi ed in particolare l'art. 1, comma 2 e l'art. 10, comma 1, in tema di autonomia regolamentare, finanziaria e contabile;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 8, commi 1, 4 e 5;

Viste le norme del decreto legislativo n. 19 del 1999 che si applicano all'Istituto secondo il richiamo del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 25 giugno 1999, n. 208, concernente Disposizioni in materia finanziaria e contabile, che prevede, tra l'altro, per gli enti pubblici l'adeguamento ai principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ed in particolare l'art. 95 con il quale viene abrogato il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 Riordino del CNR, ed in particolare il comma 8 dell'art. 23;

Vista le deliberazioni in data 6 dicembre 2005, verbale n. 158 del comitato direttivo e in data 14 dicembre 2005, verbale n. 141 del consiglio di amministrazione con le quali sono stati approvati il Regolamento di organizzazione, il Regolamento dei Gruppi nazionali di ricerca e il Regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza;

Considerato che i tre regolamenti sono stati portati a conoscenza dei revisori dei conti in data 26 gennaio 2006;

Visto il rilievo del MIUR n. 390 del 10 aprile 2006;

Vista la successiva deliberazione conclusiva da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 168 del 1989, in data 27 giugno 2006, verbale n. 145, trasmessa al Ministero vigilante in data 6 luglio 2006;

Decorso il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta l'emanazione dei seguenti regolamenti:

  1. Regolamento generale di organizzazione dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi;

  2. Regolamento sui Gruppi nazionali di ricerca dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi;

  3. Regolamento di amministrazione, contabilita' e finanza dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi, e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

    Roma, 21 settembre 2006

    Il presidente dell'INdAM: De Concini

    REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE

    DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA

    FRANCESCO SEVERI

    approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2006 verbale n. 145

    Art. 1.

    Finalita' e principi generali

  4. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM), individuando le competenze fondamentali degli organi e degli uffici, in applicazione del principio di separazione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.

  5. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

    1. promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche allo scopo di integrare le potenzialita' formative esistenti nelle varie universita' italiane;

    2. svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;

    3. procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito dell'Unione europea.

  6. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, l'Istituto puo':

    1. costituire Gruppi nazionali di ricerca con l'apporto di professori e ricercatori universitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei Gruppi sovrintende un Consiglio scientifico ed un direttore;

    2. stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con universita', con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di ricerca pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici internazionali;

    3. stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica applicata;

    4. promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi, costituiti anche in societa' per azioni, nonche' di societa', anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo di ricerche di matematica pura ed applicata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;

    5. assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali, borse di studio e borse di ricerca avanzata.

  7. L'Istituto, in particolare, prevede di:

    1. promuovere e gestire corsi sistematici avanzati per la formazione di nuovi ricercatori di matematica (corsi di formazione) e per il perfezionamento dei ricercatori matematici (corsi di perfezionamento) anche nella prospettiva dell'istituzione del dottorato di ricerca presso l'Istituto stesso, e incentivare la partecipazione ai corsi stessi;

    2. promuovere l'attivita' di ricerca matematica perseguita da docenti universitari e ricercatori matematici anche attraverso la costituzione di Gruppi nazionali di ricerca;

    3. organizzare conferenze, seminari, convegni e altri incontri comunque denominati, e finanziare, se riferibile ai fini istituzionali dell'Istituto e solo per le spese strettamente necessarie, la partecipazione di docenti universitari o ricercatori matematici a seminari o convegni;

    4. promuovere la pubblicazione di opere di ricerca matematica, in particolare atti di convegni programmati dall'Istituto;

    5. porre in essere altre attivita' o altri interventi rivolti ai fini indicati dalla legge riordinatrice.

    Art. 2.

    Programmazione delle attivita' e del fabbisogno di personale

  8. L'istituto opera sulla base di un piano triennale di attivita' aggiornato annualmente. Ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonche' le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui alla normativa vigente.

  9. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

  10. Il piano triennale, deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente e sentito il comitato direttivo, e' trasmesso al Ministro dell'universita' e della ricerca per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.

  11. Il piano triennale e' predisposto sentiti e tenendo conto delle proposte di carattere scientifico dei Gruppi nazionali di ricerca.

  12. Il consiglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dal piano, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali.

    Art. 3.

    Organi

  13. Sono organi dell'Istituto:

    1. il presidente dell'Istituto;

    2. il comitato direttivo;

    3. il consiglio di amministrazione;

    4. il collegio dei revisori dei conti.

    Art. 4.

    Il Presidente

  14. Il presidente dell'Istituto e' eletto dal comitato direttivo. Il presidente e' nominato secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il comitato direttivo elegge anche un vicepresidente vicario ed un secondo vicepresidente con votazioni separate.

  15. Il presidente:

    1. ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

    2. convoca e presiede il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione;

    3. presenta annualmente al Ministero dell'universita' e della ricerca una relazione sull'attivita' scientifica svolta nell'anno precedente, sentiti il consiglio di amministrazione e il comitato direttivo;

    4. puo' provvedere, quando sussistano obiettive ragioni di necessita' ed indifferibilita', e sotto la propria personale responsabilita', salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo, all'adozione degli atti ritenuti necessari;

    5. conferisce le borse e i premi di studio, sulla base delle graduatorie di cui valuta la legittimita';

    6. esercita i poteri disciplinari nei confronti dei beneficiari di dette borse e premi, e in genere dei frequentatori dei corsi e delle altre attivita' scientifiche e didattiche dell'Istituto;

    7. puo' richiedere di propria iniziativa e richiede, in seguito a delibera del consiglio di amministrazione, pareri all'Avvocatura generale dello Stato, informando del parere reso il consiglio di amministrazione;

    8. il presidente, ove lo ritenga necessario e opportuno, puo', sotto la propria responsabilita' e mediante atto scritto e revocabile in ogni momento, delegare le sue facolta', in tutto o in parte, ai due vicepresidenti dell'Istituto o ad uno solo degli stessi. Non possono essere delegate le facolta' di cui alla lettera d) del presente articolo, e il compito di presiedere il consiglio di amministrazione.

    9. propone gli incarichi al personale dirigenziale dell'istituto e ne determina, ai sensi di legge, le rispettive responsabilita';

    10. esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle leggi in vigore o dai regolamenti dell'Istituto.

  16. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente vicario.

    Art. 5.

    ...

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