Disposizioni di cui al disegno di legge del governo in materia di regolazione del mercato edilizio e per l'istituzione del fascicolo di fabbricato

AutoreGiovanni Taverna
Pagine669-671

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Art. 1. (Fascicolo del fabbricato). Deve essere aggiornato ogni 10 anni.

Tenuto dal proprietario o dall'amministratore del condominio.

Informazioni di tipo: identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico.

Modificazioni statiche, funzionali e impiantistiche. Presupposto per il rilascio di autorizzazioni o certificazioni comunali.

Obbligo di citazione del libretto nei contratti di locazione o di alienazione del fabbricato o di singola unità immobiliare.

Alla compilazione provvede un tecnico abilitato. Acquisizione della documentazione tecnico amministrativa senza oneri.

Art. 2. (Messa in sicurezza del patrimonio edilizio). I Comuni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore, individuano le aree al cui interno sono compresi i fabbricati da assoggettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza attraverso la puntuale ricognizione del singolo fabbricato, sulla base dei seguenti criteri:

a) particolari caratteristiche del sottosuolo;

b) presenza di abusivismo edilizio; c) inclusione tra quelle assoggettate a vincoli derivanti da condizioni di fragilità;

d) presenza di insediamenti definibili come centri storici. All'interno delle aree così individuate i Comuni possono graduare l'obbligo di sottoporre a verifica gli edifici tenendo conto di:

a) epoca di costruzione;

b) sistema costruttivo; c) interventi di risanamento o ristrutturazione edilizia con mutamenti di destinazione d'uso ovvero con incremento di volumetria superiore al 20%;

d) particolare consistenza per volumetria o dimensioni. Esclusioni: edifici fino a 2 piani fuori terra ed edifici non abitativi fino a ml. 9 di altezza.

Art. 3. (Termini di predisposizione del fascicolo del fabbricato). 1. Per edifici ricadenti nelle aree individuate ai sensi dell'art. 2: entro 24 mesi dalla individuazione delle aree.

  1. Per gli edifici in aree esondabili, a rischio frana e nei comuni a rischio sismico (edifici anteriori al 1975), entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge.

  2. Per gli altri edifici i comuni definiscono la graduazione per la predisposizione del fascicolo che dovrà essere definita entro 10 anni dall'entrata in vigore della legge.

    Nel caso di inadempienza dei comuni al punto 2 il fascicolo deve essere predisposto entro 30 mesi dalla entrata in vigore della legge.

    Art. 4. (Attestato di conformità e certificato di idoneità statico-funzionale). Certificazioni del professionista all'atto della predisposizione del fascicolo o ad ogni suo aggiornamento:

    a) attestazione di conformità alla originaria configurazione del fabbricato (in assenza di modifiche sostanziali: strutturali o funzionali) e di rispondenza degli impianti alla vigente normativa, e di assenza di elementi rilevabili «a...

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