LEGGE 24 febbraio 1999, n.49 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV, paragrafo 2, dell'accordo stesso.

    Art. 3.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 febbraio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Diliberto LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 2902)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 21 novembre 1997.

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1 , 2 , 4 , 5 e 6 .

    Esaminato dalla 3 commissione il 26 marzo 1998.

    Relazione scritta annunciata il 7 aprile 1998 (atto n.

    2902/ A - relatore sen. Vertone Grimaldi ).

    Esaminato in aula ed approvato il 7 aprile 1998.

    Camera dei deputati (atto n. 4771)

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e XI.

    Esaminato dalla III commissione il 19 ed il 26 gennaio 1999.

    Esaminato in aula il 12 febbraio 1999 e approvato il 18 febbraio 1999.

    TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA ED I GOVERNI DELLE NAZIONI CHE CONTRIBUISCONO ALLA FORZA MULTINAZIONALE DI PROTEZIONE SULLO STATUS DI DETTA FORZA Considerando la Risoluzione 1101 adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza una Forza Multinazionale di Protezione (FMP) in ALBANIA; Prendendo atto del consenso dato dal Governo della Repubblica di ALBANIA ad una Forza militare multinazionale guidata dall'Italia, il Governo di ALBANIA ed il Governo delle Nazioni che contribuiscono alla FMP, qui di seguito denominate le Parti, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE.

    Articolo 1 Sfera di applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al personale civile e militare, alle proprieta' ed ai beni degli elementi/unita' nazionali delle Nazioni che partecipano all'operazione quando agiscono in relazione all'Operazione o per prestare soccorso alla popolazione civile.

  4. Le Parti contraenti potranno stipulare accordi supplementari per definire i dettagli dell'Operazione, tenendo conto anche della sua evoluzione futura.

  5. Tranne nel caso in cui specificamente previsto altrove, le disposizioni del presente Accordo e gli obblighi assunti dalle autorita', ovvero i privilegi, le immunita', le agevolazioni o le concessioni accordate alla FMP nella Repubblica di Albania o a ciascuno dei suoi membri si applicheranno nella Repubblica di Albania.

  6. Ai fini dei presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni

    (a) "la FMP" indica la Forza Multinazionale di Protezione, che consiste in una coalizione di Nazioni che forniscono truppe, allo scopo di attuare la Risoluzione 1101, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 marzo 1997, che autorizza, su richiesta, un intervento della Forza Multinazionale di Protezione nella Repubblica di Albania (b) "l'Operazione" indica il sostegno, la preparazione e la partecipazione delle Nazioni che contribuiscono alla FMP, (c) "il personale della FMP" indica il personale militare e civile appartenente ai servizi armati terrestri, marittimi o aerei della FMP nella Repubblica di Albania, quando si trova nel territorio della Repubblica di Albania per espletare i suoi doveri ufficiali, ad eccezione del personale assunto localmente; (d) "strutture" indica tutti i locali ed il territorio necessario per svolgere le attivita' operative, di addestramento ed amministrative dalla FMP per l'Operazione, nonche' per alloggiare il personale della FMP, (e) "Governo" indica il Governo della Repubblica di Albania.

    Articolo II Privilegi e immunita' della FMP e del personale della FMP 1. La FMP ed il personale della FMP che gode dei privilegi e delle immunita' di cui al presente Accordo si asterranno dal compiere atti o svolgere attivita' incompatibili con l'imparzialita' e l'internazionalita' dei loro doveri, o che non siano conformi allo spirito del presente Accordo. La FMP ed il personale della FMP rispetteranno le leggi ed i regolamenti locali, compatibilmente con il mandato ad essi affidato. Il Comandante della Forza FMP adottera' i provvedimenti atti a garantire il rispetto di tali obblighi.

  7. Il Governo si impegna a rispettare Il carattere esclusivamente internazionale, della FMP. La FMP ed il personale della FMP, nel corso delle attivita' svolte in Albania, dovranno contattare e collaborare con le legittime autorita' centrali e locali della Repubblica di Albania.

  8. Tranne nel caso in cui diversamente...

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