DECRETO 27 luglio 2009 - Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l''anno accademico 2008/2009. (09A13462)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

Visto, in particolare, l'art. 35, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visti gli articoli 37 e seguenti del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Visto l'art. 117, comma 3, del titolo V della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che annovera tra le materie di potesta' legislativa concorrente la «tutela della salute» e «le professioni»;

Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;

Viste le note n. prot. A00GRT/73190/A.060.050 del 12 marzo 2008 e n. A00GRT/294588/A.060.050 del 7 novembre 2008 con le quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno comunicato, per l'anno accademico 2008/2009, un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.895 unita';

Preso atto che nel corso dell'incontro tecnico della Conferenza Stato-regioni in data 23 febbraio 2009 si e' recepita la richiesta del coordinamento interregionale di integrare i dati del fabbisogno relativi alla regione Umbria con tre unita' per la medicina d'emergenza ed urgenza;

Considerato che dal fabbisogno complessivo devono essere sottratti sei posti relativi alla scuola di psicologia clinica, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4483 del 25 maggio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT