Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di apertura di credito effettuate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, lettera c), della legge 31 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma, 68, lettera c), della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l'inserimento di un art. 205-bis al medesimo testo unico, con il quale sono autorizzate e disciplinate le aperture di credito, quale ulteriore forma di finanziamento a disposizione degli enti locali;

Visto che lo stesso art. 205-bis, comma 5, lettera f) del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno debba essere determinata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito;

Decreta:

Art. 1.

  1. Le aperture di credito contratte, ai sensi dell'art. 205-bis del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno una durata massima di tre anni, fatta salva la possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale e sono regolate a tasso fisso o a tasso variabile.

    Art. 2.

  2. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, e' fissato nella misura del tasso pari all'Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04%.

  3. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto di apertura di credito. I tassi Swap sono riportati alla pagina TTST1 del circuito Reuters.

    Art. 3.

  4. Il costo globale annuo massimo...

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