Gli istituti deflattivi del contenzioso

AutoreGiuseppe Napoli - Silvia Rocchi
Occupazione dell'autoreDottore commercialista e revisore legale
Pagine369-414
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12.1 Autotutela
L’autotutela consiste nel potere-dovere dell’Amministrazione Finan-
ziaria di correggere o eliminare, su propria iniziativa o su istanza del
contribuente, un proprio atto riconosciuto successivamente invalido, ov-
vero inadeguato.
In ambito tributario, l’istituto de quo è disciplinato dall’art. 2-quater,
del D.L. n. 564/1994, ove è previsto che l’esercizio del potere di annulla-
mento o di revoca degli atti illegittimi o infondati, può essere attivato da-
gli Uffici finanziari anche in pendenza di giudizio, ovvero in caso di non
impugnabilità. Nel potere di autotutela, deve intendersi compreso anche
quello di disporre la sospensione degli effetti dell’atto ritenuto affetto da
vizi911.
All’autotutela amministrativa è stata data attuazione con il D.M. n.
37/1997, in cui sono indicati gli organi dell’Amministrazione finanziaria
competenti per l’esercizio del potere in esame, e i criteri di economicità
sulla base dei quali si inizia o si abbandona l’attività dell’Amministra-
zione finanziaria.
12.1.1 Presupposti
L’autotutela amministrativa deve essere tempestivamente esercitata
laddove l’atto sia riconosciuto illegittimo, ovvero infondato e, al con-
tempo, sussista un interesse pubblico specifico, concreto e attuale all’eli-
minazione dello stesso.
L’illegittimità dell’atto o dell’imposizione concerne eventuali viola-
zioni di legge sul procedimento di formazione e di emissione del prov-
vedimento, sussistenti in via esemplificativa nei seguenti casi: a) errore
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Le Regioni, le Province e i Comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi
competenti per l’esercizio del potere di annullamento o di revoca, relativamente agli atti concer-
nenti i tributi di loro competenza.
CAPITOLO 12
GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
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di persona; b) evidente errore logico o di calcolo; c) errore sul presup-
posto dell’imposta; d) doppia imposizione; e) mancata considerazione di
pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti; f) mancanza di documen-
tazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza; g) sus-
sistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevo-
lativi, precedentemente negati; h) errore materiale del contribuente,
facilmente riconoscibile dall’Amministrazione912. L’infondatezza dell’atto,
invece, riguarda i vizi di merito riconducibili a errori nella valutazione
dei presupposti e delle circostanze di fatto.
Infine, l’interesse pubblico specifico, concreto e attuale, all’elimina-
zione dell’atto, deve prevalere rispetto a quello della stabilità delle situa-
zioni giuridiche. Siffatto interesse, in ambito tributario, sussiste quando
vi è la necessità di assicurare al contribuente una tassazione giusta e con-
forme alle regole dell’ordinamento, ovvero di eliminare, per tempo, un
contenzioso inutile e oneroso913.
12.1.2 Organi competenti ad esercitare l’autotutela
Negli atti dell’Amministrazione finanziaria deve essere tassativa-
mente indicato l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è pos-
sibile promuovere un riesame, anche nel merito, in sede di autotutela914.
Ai sensi dell’art. 1, del D.M. n. 37/1997, la competenza ad annullare, re-
vocare, ovvero rinunciare all’imposizione in caso di autoaccertamento
“spetta all’ufficio che ha emanato l’atto illegittimo o che è competente per
gli accertamenti d’ufficio ovvero in via sostitutiva, in caso di grave iner-
zia, alla Direzione regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio
stesso dipende”.
Il procedimento di riesame dell’atto impositivo da parte della Dire-
zione Regionale, è ammesso, in via sostitutiva, soltanto laddove il contri-
buente presenti alla stessa un’istanza in cui denunci la situazione di
grave inerzia dell’Ufficio finanziario competente. Al riguardo, la Dire-
zione Regionale della Lombardia, con la Circolare n. 11/28093 del 2000,
ha precisato come la situazione di grave inerzia si verifica quando, a se-
guito di un’istanza presentata dal contribuente, l’Ufficio finanziario non
riesamini l’atto impositivo entro un termine ragionevole, non comunichi
l’esito del controllo alla parte istante, ovvero si rifiuti di procedere al ri-
esame dell’atto denunciato, senza fornire alcuna motivazione. L’inerzia è
912
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 37/1997.
913
In tal senso, C.M. n. 195/1997.
914
Art. 7, comma 2, lett. b), della L. n. 212/2000.
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configurabile come grave, anche laddove concorrano almeno due delle
seguenti fattispecie: 1) sia intercorso un lasso di tempo irragionevol-
mente lungo tra la presentazione dell’istanza all’Ufficio finanziario com-
petente ad esercitare l’autotutela e la denuncia di grave inerzia presen-
tata alla Direzione Regionale da parte del contribuente; 2) l’ammontare
delle imposte, sanzioni e interessi superi un miliardo di euro; 3) l’atto ri-
sulti affetto da uno dei vizi elencati, in via esemplificativa, dal primo
comma dell’art. 2 del D.M. n. 37/1997.
12.1.3 L’iniziativa per l’annullamento dell’atto o la rinuncia
all’imposizione
L’istituto dell’autotutela può essere attivato: 1) su istanza presentata
dal contribuente; 2) in via autonoma dall’Ufficio finanziario; 3) su solle-
citazione del Garante del contribuente.
Il contribuente può richiedere agli organi competenti l’annullamento
dell’atto o la rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, pre-
sentando un’apposita istanza redatta in carta semplice. La presentazione
dell’istanza fa sorgere in capo all’Ufficio finanziario l’obbligo di riesami-
nare l’atto entro un termine ragionevole915 e, successivamente, di comu-
nicare al contribuente un provvedimento in cui sono indicate le ragioni
dell’esito del controllo. Tuttavia, l’invio dell’istanza, rivestendo esclusiva-
mente una funzione di impulso, non è idonea a sospendere i termini pe-
rentori per la proposizione del ricorso dinanzi alle Commissioni Tributa-
rie. L’istanza di parte deve essere spedita con raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero consegnata direttamente all’Ufficio competente a
esercitare il potere di autotutela. Nel caso di invio della richiesta a un Uf-
ficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla a quello che ha emesso
l’atto, dandone comunicazione al contribuente916. La domanda deve con-
tenere: a) l’indicazione dell’atto di cui si chiede l’annullamento o la re-
voca; b) un’esposizione sintetica dei motivi, di fatto e in diritto, a soste-
gno della propria tesi917; c) la documentazione idonea a provare
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La Direzione Regionale della Lombardia, con la Circolare n. 11/28093 del 2000, ha quan-
tificato in centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza da parte del contribuente, il termine entro
il quale gli Uffici finanziari devono procedere al riesame dell’atto, salvo casi eccezionali in cui sia
necessario valutare anche elementi istruttori.
916
Art. 5 del D.M. n. 37/1997.
917
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19740/2012, ha affermato come la sola assolu-
zione del contribuente dal reato tributario, senza che sia stato addotto alcun ulteriore e diverso
interesse pubblico, non è sufficiente ai fini dell’annullamento in autotutela dell’avviso di accerta-
mento.

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