Gli obblighi informativi precontrattuali nella Proposta di Regolamento per un 'Diritto comune europeo della vendita

AutoreAdriana Addante
Pagine17-60
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rivista di diritto privato Saggi e pareri
1/2014
Gli obblighi informativi precontrattuali
nella Proposta di Regolamento
per un “Diritto comune europeo della vendita
di Adriana Addante
SOMMARIO: 1. Il ruolo delle informazioni precontrattuali nel progettato diritto comu-
ne europeo della vendita (CESL). – 2. Struttura degli obblighi informativi CESL in
rapporto: alla recente direttiva sui diritti dei consumatori (Dir. 2011/83/UE). – 3.
Segue: ai principali progetti di armonizzazione del diritto contrattuale europeo. – 4.
La centralità dei contratti conclusi con mezzi elettronici. – 5. Garanzia di correttez-
za delle informazioni e buona fede. – 6. Rimedi avverso la violazione degli obblighi
precontrattuali di informazione – 7. Rapporto con la cd. Nota informativa standard.
– 8. Spunti per una riessione de iure condendo.
1. Il ruolo delle informazioni precontrattuali nel progettato diritto comune
europeo della vendita (CESL)
Le dierenti impostazioni riscontrabili a livello europeo, in ordine a contenuti
e modalità di trasmissione delle informazioni in fase prenegoziale, riettono il
peculiare sostrato giuridico delle singole esperienze nazionali e, più in generale,
della visione tendenzialmente liberista delle aree di common law, in rapporto a
quella più spiccatamente solidarista (social view) di molti ordinamenti continen-
tali. Sarebbe tuttavia riduttivo, oltre che anacronistico, considerare il complesso
rapporto dei doveri informativi con la disciplina dei limiti alla libertà contrattua-
le, in termini di semplice dicotomia, reputandosi più procuo un approccio di
carattere funzionale1.
Certamente frutto dell’evolversi della sensibilità giuridica, l’applicazione del
principio del caveat emptor, mitigata dall’apposizione di regole sempre più stringen-
ti in favore del soggetto reputato di volta in volta più debole, costituisce altresì il
risultato di precise valutazioni di stampo economico, volte a considerare l’inuenza
dell’informazione sul comportamento razionale del soggetto, non meramente sul
1 Cfr. T. Wilhelmsson, European rules on pre-contractual information duties? in ERA-Forum 7(1):16-25 (2006);
P. Giliker, Regulating Contractual Behaviour: e Duty to Disclose in English and French Law, in Eur. Rev.
Priv. Law, 2005, 621-640.
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singolo atto di consumo, ma sui conseguenti riessi dell’attività e della concorrenza,
in funzione di una più ecace e corretta strutturazione dei mercati2.
Alla funzione strettamente protettiva, pertanto, si aggiunge con forza talora pre-
ponderante, l’obiettivo di rendere uniformi e controllabili specici momenti dei
rapporti di scambio, che (in ragione delle modalità di svolgimento, della natura dei
beni o servizi scambiati, della posizione rivestita dalle parti) potrebbero rivelarsi
fattori distorsivi rispetto al menzionato obiettivo di eciente funzionamento del
mercato unico3.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, fra i numerosi strumenti di intervento di
matrice europea, segnatamente rivolti alla controparte nella qualità di consumatore,
spicca la tecnica del controllo del contenuto negoziale, mediante giudizio di vessatorie-
tà delle clausole contrattuali, ma ha assunto dimensione sempre più corposa la predi-
sposizione di vincoli formali di varia natura, concretantesi in via alternativa o cumula-
tiva: nell’imposizione di un contenuto minimo ed inderogabile di informazioni da
trasmettere, nella strutturazione di canoni di trasparenza delle modalità espressive, nel-
la delineazione del supporto sul quale le informazioni devono essere contenute, ecc.4.
2 Sulle molteplici funzioni dell’informazione in fase precontrattuale, anche in rapporto ai vizi del consenso, si
v. A.A. V.v., Mistake, Fraud and Duties to Inform in European Contract Law (e Common Core of European
Private Law), Ruth Sefton-Green (Ed.), Cambridge University Press, 2005, 14, ss., in cui, procedendo con
metodo comparatistico a riguardo delle soluzioni adottate in diverse esperienze europee, si individuano
perlomeno otto diverse funzioni dell’informazione: “(i) protecting consent, (ii) upholding the security of tran-
sactions, (iii) controlling fairness, (iv) upholding moral duty of truthfulness, (V) protecting reliance, (vi) imposing
standards of behaviour expected by the parties, (vii) setting objective standards and (viii) allocating risks”. In
ambito nazionale, Di Donna L., Obblighi informativi precontrattuali, Milano, 2008; Gallo P., Asimmetrie
informative e doveri di informazione, in Riv. dir. civ., 2007, 641.
3 Alessi R., Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, in Eur. dir. priv., 2000, 961. Si v. il recente Id.,
Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e
opzionale, in Eur. dir. priv., 2013, 2, 311. La promozione del diritto all’informazione in capo ai consumato-
ri è, a livello europeo, oggetto non soltanto di iniziative settoriali, ma anche di disposizioni di carattere ge-
nerale, fra le quali spicca l’attuale art. 169 (ex art. 153 del TCE), versione consolidata del TUE e TFUE e
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v. da ultimo, Bruxelles, 12 novembre 2012 pubblicata
on line nel febbraio 2013, con modiche rispetto alle versioni presenti in GU C 326 e C 327 del 26 ottobre
2012). Nel nostro ordinamento, la qualica di “fondamentale” del diritto ad un’adeguata informazione,
unitamente ad una corretta pubblicità, era prevista sin dalla l. 281/1998 ed attualmente codicata all’art. 2,
co. 2 cod. cons.
4 L’ampio ventaglio di possibilità sinteticamente richiamato è frutto, non soltanto del moltiplicarsi di norme
di diritto derivato a ciò espressamente dedicate (a partire dalla dir. 85/577, sui contratti conclusi fuori dai
contratti commerciali, dir. 90/314, sui pacchetti turistici, dir. 93/13, sulle clausole vessatorie, dir. 97/7, sui
contratti a distanza, dir. 99/44, garanzie nei beni di consumo, ecc.), ma anche del maturarsi, in tempi non
sospetti, ed in applicazione del principio di proporzionalità, di importanti risultati sul fronte giurispruden-
ziale. In merito è d’obbligo il riferimento alla nota pronuncia della Corte di Giustizia sul caso Cassis de
Dijon (CGCE 20 febbraio 1979, causa C-120/78, Cassis de Dijon, Racc. 1979, 649), ove i giudici, median-
te uno standard negativo, ossia di non imposizione, a livello nazionale, di uno specico obbligo contenuti-
stico, reputarono più opportuno percorrere la via del dovere informativo.
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Rispetto all’imposizione eteronoma di specici contenuti, si è tuttavia ritenuto
che le tecniche informative, variamente impiegate al ne di fornire al soggetto svan-
taggiato un più elevato livello conoscitivo, non rappresentino un limite all’autono-
mia privata, ma semmai consentano al soggetto svantaggiato di esplicare in modo
più consapevole la propria libertà negoziale5.
La fase precontrattuale risulta, peraltro, sovente caratterizzata da una logica di
procedimentalizzazione dell’informazione, derivante dal processo di progressiva
standardizzazione, con conseguente depotenziamento della fase delle trattative in
senso tecnico6.
D’altro canto, tuttavia, la mera trasmissione delle informazioni non conduce al
conseguimento certo degli obiettivi di tutela per i quali è preordinata, attesi i limiti
cognitivi propri del consumatore e la sua frequente incapacità di elaborare le infor-
mazioni stesse7.
Non un alluvionale usso di dati potrà giovare al consumatore, bensì un’accurata
selezione delle notizie più rilevanti per garantire una maggiore integrità del consen-
so; viceversa, laddove le informazioni dovessero essere destinate alla controparte
professionale, si porrà il dierente problema di conciliare l’obbligo di fornire ele-
menti imprescindibili per la formazione della volontà contrattuale, con il diritto al
riserbo su quanto sia stato frutto di dispendiose e complesse attività di raccolta ed
elaborazione da parte del professionista.
Il ricco quadro normativo europeo e di recepimento nei singoli ordinamenti
nazionali in capo alla gura del consumatore non trova, pertanto, corrispondenza
nei rapporti fra imprese, ove, attesa la supposta capacità del professionista di procu-
rarsi autonomamente le informazioni e l’ipotetico rivivere di una fase di trattative
prenegoziali, si opta per la valorizzazione delle rispettive sfere di libertà, in nome
della celerità e snellezza degli scambi.
Per quest’ultimo segmento, dunque, il legislatore europeo ha prevalentemente
orientato il proprio intervento a presidio di situazioni di macroscopica disparità di
5 Tale considerazione è espressa in dottrina, dopo attento esame delle peculiarità ascrivibili a ciascuna tecnica,
a seconda che, ad esempio, si verta intorno all’acquisizione di beni suscettibili di esame diretto, beni cono-
scibili con l’esperienza, beni fondati sulla ducia, Grundmann S., L’autonomia privata nel mercato interno:
le regole d’informazione come strumento, in Eur. dir. priv., 2001, 302.
6 Si leggano in merito le considerazioni di Grisi G., Gli obblighi di informazione, in Il contratto e le tutele. Prospettive
di diritto europeo, a cura di Mazzamuto S., Torino, 2002, 144-165. L’A., nell’enfatizzare il fenomeno della con-
trattualizzazione dell’informazione precontrattuale, evidenzia le ragioni che hanno condotto a tale fenomeno,
anche per eetto del progressivo svuotamento di quella netta contrapposizione fra fase delle trattative e fase della
formazione del contratto, che in tempi pregressi aveva una sua ragion d’essere e su cui si rinvia a Id., L’obbligo
precontrattuale di informazione, Napoli, 1990. Più di recente Romeo F., Dovere di informazione e responsabilità
precontrattuale: dalle clausole generali alla procedimentalizzazione dell’informazione, in Resp. Civ., 2012, 173.
7 G. Howells, e Potential and Limits of Consumer Empowerment by Information, in Journ. of Law and Socie-
ty, Vol. 32, n. 3, 2005, 349 e ss.

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