Gli effetti del fallimento per il fallito

AutoreNicola Rocco di Torrepadula
Pagine1367-1385
Nicola Rocco di Torrepadula
Gli eetti del fallimento per il fallito*
S: 1. Le tre categorie di eetti. – 2. Gli eetti patrimoniali: il c.d. spossessamento. – 3. Segue: i
beni sopravvenuti. – 4. La nuova impresa del fallito. – 5. L’inecacia degli atti. – 6. I beni non com-
presi nel fallimento. – 7. Il sussidio e la casa del fallito. – 8. Gli eetti processuali. – 9. Le limitazioni
a diritti del fallito.
1. Quando si parla di eetti del fallimento a carico del fallito si deve aver cura di
chiarire che non si tratta di conseguenze sanzionatorie, bensì di eetti che hanno un ri-
lievo patrimoniale, oppure utili per lo svolgimento della procedura. Nella Sezione I del
Capo II della legge fallimentare sono comprese diverse disposizioni che toccano vari
aspetti ed hanno subìto parecchie modiche per eetto della riforma.
Di regola si è soliti distinguere il discorso in tre parti: 1) gli eetti patrimoniali (artt.
42, 44, 45, 46 e 47 l.f.); 2) gli eetti processuali (art. 43 l.f.); 3) le limitazioni a diritti
del fallito (artt. 48 e 49 l.f.)1.
Se si comincia dagli eetti patrimoniali è possibile notare come, nonostante quanto
appena detto, questa disciplina non abbia registrato importanti novità2. Viene da chie-
dersi, allora, se ciò sia sintomo del fatto che essa ha nora funzionato.
Si può osservare subito come la disciplina sia volta alla cristallizzazione del patrimo-
nio del fallito da destinare al soddisfacimento dei creditori3. Rispetto a tale scopo si ar-
* Lo scritto, che contiene alcuni aggiornamenti, è stato pubblicato anche in J e F (diretto da), Il
nuovo diritto fallimentare. Novità ed esperienze applicative a cinque anni dalla riforma, Bologna, 2010, 215 ss.
1 Come si ricorderà l’art. 50 l.f., riguardante il registro dei falliti, è stato abrogato dalla riforma.
2 Rocco di Torr, Sub art. 42, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, diretto da A. Jorio e
coordinato da M. Fabiani, Bologna, I, 2006, 688. Va segnalato che neppure il decreto correttivo (d. lgs., 12
settembre 2007, n. 169) è intervenuto sulla materia.
3 V, Diritto fallimentare, I, Torino, 1994, 241 ss; C, Gli eetti del fallimento per il debitore, in S.
Ambrosini, G. Cavalli, A. Jorio, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, XI, 2,
Padova, 2009, 323; G, Gli eetti patrimoniali e personali del fallimento per il fallito, in Fallimento e altre
procedure concorsuali, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, I, Torino, 2009, 443; C, Gli eetti del fallimen-
to per il fallito, in Fallimento e concordati, a cura di P. Celentano e E. Forgillo, Torino, 2009, 406; P,
Gli eetti del fallimento sul fallito: breve commento alle novità introdotte dalla riforma, in Dir. fall., 2008, I, 699;
V – N, Gli eetti del fallimento per il debitore, in Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2009,
199; S, La crisi dell’impresa. Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Torino, 2009, 83; N,
Gli eetti del fallimento per il debitore e l’esdebitazione, in Le nuove procedure concorsuali, a cura di S. Ambrosini,
Bologna, 2008, 77; P, Gli eetti del fallimento per il fallito, in E. Bertacchini, L. Guadandi, S. Pacchi, G.
Pacchi, G. Scarselli, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2007, 131 ss.; T, Manuale del nuovo diritto
fallimentare, Padova, 2006, 189 ss.; R, Gli eetti del fallimento sulla persona del fallito, in Il diritto fallimen-
tare riformato, a cura di G. Schiano di Pepe, Padova, 2007, 139 ss.; G, Sub art. 42, in Il nuovo diritto delle
procedure concorsuali, Padova, 2006, 225; C – B Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2009,
108 ss.; M, in Aa.Vv., Diritto fallimentare. Manuale breve, Milano, 2007, 212 ss.; A – M,
Diritto fallimentare, Torino, 2008, 92; G, Diritto fallimentare, Torino, 2008, 101 ss.; P –
P, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 267; M A, Commentario breve alla
1368 Studi in onore di Umberto Belviso
ticolano, com’è noto, due strumenti, posizionati su piani diversi ma tra loro integrati: il
c.d. spossessamento (art. 42 l.f.) e l’inecacia degli atti successivi alla dichiarazione di
fallimento (art. 44 l.f.). Intorno ad essi ruotano (a supporto) le altre disposizioni (gli artt.
46 e 47 l.f., da un lato, e l’art. 45 l.f., dall’altro). Tutto serve a circoscrivere con esattezza
il patrimonio vincolato a favore dei creditori.
È lampante che tale operazione nisce per toccare sia la sfera del fallito, sia quella
dei terzi (in tal senso il titolo della sezione è fuorviante: “eetti… per il fallito”): il che
comporta la costante risoluzione del conitto tra creditori e terzi. Appare chiaro, altresì,
che il fallimento, volto com’è al soddisfacimento dei creditori, ore a questi ultimi una
tutela raorzata. Anche se è bene sottolineare che essa non è assoluta, com’è testimonia-
to dal fatto che, talvolta, si dà preminenza alle ragioni dei terzi. Ne è dimostrazione, ad
esempio, la disciplina della revocatoria fallimentare, che sottrae il terzo in buona fede
dalla sanzione della revocabilità dell’atto, oppure la fattispecie dell’esercizio della nuova
impresa da parte del fallito, in cui – come si vedrà – prevalgono i nuovi creditori rispet-
to a quelli antecedenti alla sentenza di fallimento.
2. Il primo degli strumenti in cui si traduce la disciplina degli eetti patrimoniali
del fallimento è dato – come visto – dal c.d. spossessamento4. In virtù della sentenza
dichiarativa di fallimento il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità dei suoi
beni (art. 42, comma 1, l.f.). La tutela che in questo modo si realizza è più forte di quel-
la prevista in via ordinaria5. L’art. 42 l.f. si pone sulla scia dell’art. 2740 c.c., laddove
consente l’apprensione di tutti i beni, presenti e futuri, dell’imprenditore (debitore), ma
al tempo stesso se ne distanzia, allorché esclude i creditori successivi (al fallimento) dal
soddisfacimento sui beni futuri6.
D’altro canto, l’ambito di operatività dello spossessamento risulta più ampio rispet-
to a quello del pignoramento, dato che, da un lato, coinvolge, appunto, i beni futuri (ed
in un certo senso anche quelli di terzi) e, dall’altro, non subisce gli stessi limiti di pigno-
rabilità ssati dal codice di procedura civile.
Si tratta, quindi, di una tutela forte che viene posta in essere attraverso una cristal-
lizzazione del patrimonio ed un duplice eetto: privativo a carico del fallito ed attribu-
tivo a favore del curatore7.
legge fallimentare, Padova, 2009, 200 ss.; Z, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure
concorsuali, Torino, 2008, 97; R  T, Sub art. 42, cit., 690 ss., per altri riferimenti.
4 F – B, Il fallimento, Milano, 1995, 313 ss.; B, Il Fallimento delle società, in Tratt.
dir. comm. e dir. pubbl. ec., diretto da F. Galgano, vol. 9, Padova, 1986, 291 ss.; J – S, voce
«Fallimento (eetti per il fallito)», in Enc. Giur., XIII, Roma, 1989, 1 ss.
5 Secondo P, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, 790, la perdita, da parte del fallito,
del potere di amministrare e disporre di quanto è oggetto dell’esecuzione sarebbe l’eetto di un pignora-
mento che riguarderebbe l’intero patrimonio, anziché un solo bene come nell’esecuzione singolare; v. anche
R, Sub art. 42, cit., 140.
6 J, Le crisi d’impresa. Il Fallimento, in Tratt. Iudica – Zatti, Milano, 2000, 342; C, Gli eetti del
fallimento sul fallito, in Le procedure concorsuali. Il Fallimento, II, a cura di G. Ragusa Maggiore e C. Costa,
Torino, 1997, 5 ss.; R  T, Sub art. 42, cit., 691.
7 Invero, a discapito di quanto può apparire a prima vista, questo secondo aspetto non ha un rilievo assolu-

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