Gli Effetti Dell'Annullamento Della Delibera Condominiale Di Autorizzazione Alla Stipula Di Un Contratto Pluriennale

AutoreFabio Ramadori
Pagine28-31
DOTTRINA
28
dott
1/2017 Arch. loc. cond. e imm.
GLI EFFETTI
DELL’ANNULLAMENTO DELLA
DELIBERA CONDOMINIALE
DI AUTORIZZAZIONE ALLA
STIPULA DI UN CONTRATTO
PLURIENNALE (*)
di Fabio Ramadori
L’ipotesi di annullamento della delibera condominiale
si conf‌igura quando si rileva un vizio procedimentale di
formazione della decisione assembleare (convocazione,
informazione, costituzione, discussione, votazione e ver-
balizzazione).
La delibera annullabile, così come il negozio annulla-
bile (art. 1445 c.c.), produce tutti i propri effetti f‌ino al
momento della pronuncia di una sentenza di annullamen-
to. Quando quest’ultima interviene, la delibera, operando
normalmente nei soli rapporti interni tra i condòmini, si
considera come se ab initio non fosse mai stata posta in
essere. La sentenza di annullamento riveste dunque eff‌i-
cacia retroattiva facendo sorgere l’obbligo per l’ammini-
stratore di uniformarsi, quando ne sia il caso, alle direttive
dell’assemblea e di adottare i provvedimenti conseguenti.
Quando si affrontano le problematiche connesse alla
stipula di un contratto pluriennale da parte di un condo-
minio, preliminarmente occorre verif‌icare se detta spesa
necessiti di preventiva autorizzazione alla stipula da parte
dell’assemblea all’amministratore o, se detta attività, rien-
tri nelle ordinarie competenze di quest’ultimo così come
enucleate dall’art. 1130 c.c.
A causa della durata del rapporto contrattuale che si
verrebbe ad instaurare tra il condominio ed il terzo, supe-
riore a quella annuale del mandato dell’amministratore, e
gli interessi perseguiti con il contratto stesso esorbitanti
dalla gestione ordinaria dello stabile, si può ritenere che
la stipula di un contratto pluriennale deve necessaria-
mente passare per la preventiva approvazione da parte
dell’assemblea (1).
In assenza di una preventiva delibera di autorizzazio-
ne, il contratto sottoscritto dall’amministratore non sarà
opponibile ai condòmini e dunque, in mancanza di succes-
siva ratif‌ica (2), il negozio compiuto dal mandatario ecce-
dente dai poteri ricevuti dal mandante non potrà def‌inirsi
né nullo né annullabile ma solo inopponibile nei confronti
del mandante.
Gli effetti del contratto sottoscritto dall’amministra-
tore in assenza di poteri si produrranno nel patrimonio
dello stesso quale mandatario, che li assume a suo carico
con l’obbligo di tenere indenne il condominio (mandan-
te) da qualsiasi pregiudizio che possa derivare per il suo
patrimonio dalla stipulazione e dalla esecuzione di quel
negozio. (ex multis, Corte di Cassazione 10 marzo 1995,
nr. 2802).
In sintesi, l’amministratore che sottoscriva in nome e
per conto del condominio dallo stesso amministrato un
contratto con un terzo fornitore esorbitante le proprie
attribuzioni e competenze oltrepassando la procura con-
feritagli ex ante dall’assemblea, dovrà accollarsi gli effetti
negativi che discenderanno a carico del mandante. Resta
salva, per il condominio, la possibilità di sostituire la deli-
bera affetta da patologie invalidanti con altra in ossequio
alla legge e al regolamento condominiale sul medesimo
punto.
Premesso quanto sopra, la questione che invece si an-
drà ad analizzare attiene all’ipotesi in cui la delibera di
autorizzazione dell’amministratore alla stipula di un con-
tratto pluriennale venga annullata a seguito di pronuncia
giudiziale.
La legge non prevede effetti rif‌lessi dell’annullamento
delle deliberazioni nei confronti dei terzi né può attribuir-
si ai condòmini che hanno concorso all’approvazione della
delibera dichiarata invalida, l’eff‌icacia di un’assunzione di
obblighi a titolo personale nei confronti dei terzi (Cass.
civ. 3 maggio 1976 n. 1561) (3).
Ciò in quanto, le manifestazioni di voto espresso dai
singoli condomini, essendo dirette a formare la volontà
dell’assemblea con effetto vincolante per tutti i condòmi-
ni, anche dissenzienti o assenti, impegnano i soggetti che
lo hanno espresso soltanto a condizione che si formi una
valida deliberazione assembleare.
Peraltro, in base al principio dell’apparenza accolto
dall’art. 2377, comma settimo, c.c. per le società per azio-
ni ed applicabile, per identità di ratio, anche in tema di
condominio, restano salvi, e sono, pertanto, azionabili nei
confronti del condominio e dei singoli condomini, i diritti
acquisiti da terzi in buona fede, in esecuzione della deli-
berazione impugnata, anteriormente al suo annullamento.
L’annullamento della delibera di autorizzazione alla
stipula di un contratto pluriennale non produrrà dunque
effetti diretti sul contratto stipulato dall’amministratore
con il terzo.
A venir meno, con la sentenza di annullamento della
delibera condominiale, è il potere dell’amministratore alla
stipula del predetto contratto. In altri termini, non si po-
trebbe più individuare nella delibera impugnata un confe-
rimento di poteri in capo all’amministratore in ordine alla
stipula del contratto pluriennale.
Orbene, da quanto sopra, emerge chiaramente quali
possono essere gli effetti connessi a tale situazione.
Evidente è che se l’amministratore non ha ancora
provveduto a dare esecuzione al mandato ricevuto in sede
assembleare, lo stesso non potrà più sottoscrivere alcun
contratto con terzi.

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