Gli atti

AutoreStefano Ambrogio
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GLI ATTI
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Gli atti del procedimento penale
Le regole alle quali il procedimento penale è sottoposto impongono
che lo stesso sia documentato in ogni fase e grado, al f‌ine di poter
verif‌icare la ritualità con la quale le fonti di prova sono state ac-
quisite nel corso delle indagini preliminari e di conservare il ricordo
di quanto si svolge dinanzi al giudice in ciascuna delle varie fasi.
Nel processo penale vige il principio di libertà delle forme nel sen-
so che la documentazione può avvenire in forma scritta, sintetica o
integrale, ovvero attraverso la fonoregistrazione o anche la videore-
gistrazione. Va sottolineato che il legislatore, al f‌ine di garantire una
fedele riproduzione della realtà, anche per le valutazioni da parte
del giudice di altra fase processuale, ha assicurato preminenza alla
verbalizzazione in forma integrale, prescrivendo ove possibile anche
la fonoregistrazione.
I protagonisti del processo devono essere posti in condizione di com-
prendere quanto avviene nel corso del suo svolgimento; per tale mo-
tivo, il legislatore ha f‌issato il principio generale per il quale l’attività
processuale dev’essere compiuta nella lingua nazionale, ovvero
la lingua italiana (art. 109 c.p.p.).
Per la medesima ragione, e per evidenti motivi di garanzia, l’art.109
c.p.p. prevede che l’imputato di nazionalità italiana, il quale appar-
tenga ad una minoranza linguistica riconosciuta (come la lingua
tedesca e la lingua ladina), sia interrogato nella lingua madre. Analo-
ga tutela è riconosciuta allo straniero che non parli e non comprenda
la lingua italiana, il quale deve essere assistito da un interprete. Il
mancato rispetto di tali regole costituisce una grave violazione del
diritto alla difesa ed è sanzionato espressamente con la nullità.
Il sordo, il muto ed il sordomuto, per le loro diff‌icoltà di comunicazione, possono aver bi-
sogno dell’interprete al f‌ine di comprendere l’a ccusa contro di loro formulata e di seguire
il compimento degli atti cui partecipano.
L’art. 119 c.p.p. aveva previsto la partecipazione dell’interprete solo nel caso in cui l’impu-
tato non fosse in grado di leggere e sc rivere, ma sul punto è intervenuta una sentenza di
illegittimità costituzionale che ha imposto a pena di nullità la nomina dell’interprete in
ogni caso (Corte cost. n. 341/1999).
Lingua
degli atti
Parte II | I soggetti e gli atti del procedimento penale
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Il legislatore ha ritenuto di dover dettare una disciplina specif‌ica per
la pubblicità degli atti processuali, al f‌ine di contemperare i due
contrapposti diritti alla riservatezza ed alla libertà di informazione e
di stampa.
Così, se in linea di principio è ammessa la pubblicazione degli atti (art.
114, 7° comma, c.p.p.) per consentire l’esercizio del diritto di cronaca,
specif‌ici divieti sono stati posti a tutela del singolo o della collettività.
Tali divieti possono così essere sintetizzati:
- divieto assoluto di pubblicare atti coperti da segreto istruttorio, così come def‌inito
dall’art. 329 c.p.p. (art. 114, 1° comma c.p.p.). In partico lare sono coperti dal segreto
tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia gi udiziaria, f‌ino a
quando l’impu tato non ne possa avere conoscenza e comunq ue non oltre la chiusura
delle indagini preliminari;
- divieto di pubblicare il contenuto di atti relativi ad una determinata fase, f‌ino a quando
quella fase non si sia conclusa (la s entenza n. 59/1995 della Corte costituzionale ha
ammesso, però, la pubblicazio ne degli atti del dibattimento anche prima della p ronuncia
della sentenza);
- divieto di pubblicare a tti che possono offendere il comu ne senso del pudore ovvero
l’interesse dello Stato o la riservatezza dei testimoni o la loro sicurezza: si tratta delle
ipotesi in cui è prevista la celebrazione del dibattimento a porte chiuse (art. 472 c.p.p.);
per gli stessi motivi, il legislatore ha vietato la pubblicazione degli atti, salvo autorizzazione
del Ministro della giustizia, che può essere concessa dopo 10 anni dall’irrevocabilità della
sentenza (art. 114, 4° e 5° comma c.p.p.);
- divieto di pubblicare le generalità e le immagini dei minori testimoni, persone offese o
danneggiate dal reato, salva l’autorizzazione del tribunale per i minori rilasciata nei casi in
cui vi sia un interesse del minore, che tuttavia abbia g ià compiuto almeno 16 anni (art.
114, 6° comma c.p.p.);
- divieto di pubblicazione di immagini lesive della dignità dell’imputato, salvo il consenso
di quest’ultimo (art. 114, comma 6 bis).
Nel caso di violazione del divieto di pubblicazione, l’art. 115 c.p.p. dispone una
sanzione disciplinare per gli impiegati pubblici (si pensi, ad esempio, ai magistrati o agli
assistenti giudiziari) e per i p rofessionisti abilitati dallo Stato (si pensi agli avvocati) i qu ali
rivelino atti coperti da segreto istruttorio o dei quali era comunque vietata la pubblicazione
per motivi di ordine pubblico o di buon costume.
La sanzione disciplinare non escl ude, ma si somma alla sanzione penale prevista dall’art .
684 c.p., per il quale “Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa
d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge
la pubblicazione è punito con l’arresto f‌ino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 euro
a 258 euro”.
Fatti salvi i divieti di pubblicazione, l’interessato ha, in ogni fase del
procedimento penale, il diritto di richiedere copie di atti proces-
suali, ovvero estratti o certif‌icati:
- per estratto s’intende una riproduzione parziale di un atto (ad
esempio, il solo dispositivo di un’ordinanza);
Pubblicità
degli atti
processuali

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