Il giusto e l'utile. Considerazioni sui rapporti tra diritto al processo ed esigenze dell'economia (Parte II)

AutoreGiulio Borella
Pagine368-379
368
dott
4/2013 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
IL GIUSTO E L’UTILE.
CONSIDERAZIONI SUI
RAPPORTI TRA DIRITTO
AL PROCESSO ED ESIGENZE
DELL’ECONOMIA (PARTE II) (*)
di Giulio Borella
SOMMARIO
1. Il potere legislativo. 2. Il potere esecutivo. 3. Il potere giuri-
sdizionale. 4. L’Avvocatura. 5. Conclusioni.
1. Il potere legislativo
Si è già visto in apertura, a commento dell’art. 24 Cost.,
come la Carta assegni allo Stato dei compiti ben precisi, tra
i quali quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico
o sociale che possano, di fatto, minare la partecipazione
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica
e sociale del paese, per cui è compito dello Stato anche
rimuovere gli ostacoli di tal guisa che impediscano un
effettivo accesso alla giustizia.
Questo per quanto riguarda la fase a monte del proces-
so, ma, come visto, l’accesso alla giustizia è anche diritto
al processo e, come detto, proprio sul piano processuale il
legislatore ha talvolta adottato, talaltra tentato di adotta-
re, misure lesive dei diritti dei cittadini.
Le ragioni sono note: esse risiedono nella pesante mole
dell’arretrato e nei tempi lunghissimi della giustizia, che,
oltre a porsi in diretto contrasto con l’art. 6 Cedu e l’art.
111 Cost., sono sintomo di ineff‌icienze organizzative del-
l’intero sistema e costituiscono ormai una vera piaga per
la stessa competitività del paese.
D’altro canto la cronica situazione di crisi della f‌inan-
za pubblica limita la ricerca di soluzioni strutturali e di
ampio respiro, oltre che la predisposizione di adeguate
risorse economiche, materiali, umane.
Ad aggravare la situazione occorre osservare che, in
maniera strisciante, si va facendo strada, a livello istitu-
zionale, l’idea che il problema della giustizia risieda nel-
l’abnorme domanda di giustizia, cui lo Stato non riesce a
rispondere, piuttosto che nella struttura del sistema della
giurisdizione.
Di qui la scelta - travestita delle giustif‌icazioni più di-
sparate - di adottare misure dissuasive, incentrate talora
sullo spropositato aumento dei costi della giustizia, talal-
tra sull’interposizione di formalismi inutili, talaltra ancora
sulla devalorizzazione dell’attività del difensore, al f‌ine di
scoraggiare i cittadini dall’intraprendere azioni legali o al
f‌ine di stroncare quelle in essere, impedendone il naturale
sfogo in una decisione, di merito.
L’art. 91 c.p.c. è stato così oggetto di plurimi interventi
di restyling, dall’eccezionalità della compensazione delle
spese, alla soccombenza della parte che abbia rif‌iutato una
proposta conciliativa, rivelatasi adeguata, con un chiaro
intento punitivo verso la parte soccombente, quando è a
tutti noto che il diritto di difendersi in giudizio implica an-
che quello di resistere, con ogni mezzo possibile, all’altrui
iniziativa, e che il difensore ha il dovere di adottare tutti
gli strumenti di assistenza in favore del suo cliente, con
l’esclusione naturalmente delle iniziative illecite, essendo
rimessa solo al suo foro interno la scelta del limite entro cui
è disposto a spiegare la propria attività, anche in favore di
iniziative - più spesso di difesa che di azione - infondate.
L’art. 96 c.p.c. prevede che il giudice, anche d’uff‌icio,
possa condannare la controparte al pagamento, in favore
dell’altra, di una somma equitativamente determinata,
norma che si va sempre più uniformemente interpretando
come ispirata ad una logica punitiva (1), col problema
della legittimità costituzionale - rispetto all’art. 26 Cost. e
al principio di legalità - di una disposizione che rimette al
mero arbitrio del giudice la quantif‌icazione concreta della
sanzione (legittimità costituzionale tra l’altro che non si
saprebbe come sollevare, atteso che la questione, dovendo
passare il vaglio di rilevanza, non potrebbe che manife-
starsi ed essere sollevata in sede di decisione, ma, dopo
la risposta della Corte, il giudice remittente non potrebbe
più decidere la causa, avendo anticipato il proprio giudizio
in sede di motivazione dell’ordinanza).
Si tratta di interventi formalmente volti a sanzionare
l’abuso del processo ad opera di una delle parti, ma, come
si sa, il conf‌ine che divide il legittimo esercizio del diritto
di difesa dalla f‌inalità meramente dilatoria è incerto e ri-
schia, nelle applicazioni concrete, col coincidere con la
mera soccombenza (2).
Sempre sotto il prof‌ilo dei costi si può rammentare il
progressivo aumento del contributo unif‌icato.
Nella versione originaria della L. 488/1999 e collega-
to D.P.R. 115/2002 il contributo era di euro 62,00 per lo
scaglione più basso, euro 930,00 per quello più alto, con
numerose esenzioni; oggi, a seguito degli ultimi interventi
correttivi della L. 183/2011 - che ha anche previsto l’au-
mento della metà del contributo unif‌icato per le impu-
gnazioni, il raddoppio per i ricorsi in Cassazione, nonché
il pagamento di un contributo unif‌icato autonomo per
domande riconvenzionali e chiamate di terzi -, euro 37,00
per lo scaglione più basso - ma solo perché è stato previsto
il pagamento anche per cause di valore inferiore ad euro
1.100,00, che prima erano esenti -, euro 1.466,00 per quello
più elevato (3).
Trattasi di una tassa ineliminabile, perché è ovvio che
la macchina della giustizia ha dei costi che, almeno in par-
te, chi la mette in moto deve sobbarcarsi, ma ciò non può
trasformarsi in pretesto per lo Stato per fare cassa, ovvero
per dissuadere il cittadino dal far valere i propri diritti, o
per punirlo in caso di soccombenza.

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