La disciplina delle cause di giustificazione. Eccesso colposo e scriminanti putative

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine231-236

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@1 Rilevanza delle scriminanti esistenti

La prima regola in materia di scriminanti è fissata dall’art. 59, 1° comma, c.p., secondo il quale "le circostanze che […] escludono la pena sono valutate a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti".

Poiché le scriminanti escludono l’antigiuridicità, ossia il contrasto tra il fatto e l’ordinamento giuridico (vedi Cap. 15, par. 2), il fatto scriminato non può costituire reato neanche quando l’agente, ignorando l’esistenza della situazione scriminante, credeva di commettere effettivamente un reato. Non occorre, in altre parole, che il soggetto sia consapevole dell’esistenza della scriminante.

Ad esempio, con riferimento alle scriminanti previste dagli artt. 52 (legittima difesa) e 54 (stato di necessità) c.p., la situazione di fatto che consente al soggetto di agire in difesa di determinati interessi giuridicamente protetti va intesa come situazione oggettivamente esistente, apprezzabile da un osservatore esterno.

@2 Le scriminanti putative

La seconda regola in materia di scriminanti è prevista dall’art. 59, 4° comma, c.p., che prevede l’efficacia scusante delle scriminanti putative, cioè erroneamente ritenute esistenti dall’agente (si pensi, ad esempio, al gioielliere che uccide colui che, per scherzo, finge una rapina con un’arma giocattolo).

Tale norma, precisamente, stabilisce che "se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo". Perciò, se il soggetto ritiene, per errore, che la sua condotta sia

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giustificata dall’esistenza di una scriminante, quest’ultima, pur non ricorrendo nella realtà, sarà ugualmente valutata a suo favore, a meno che l’erronea supposizione del soggetto sia stata determinata da colpa, nel qual caso il soggetto risponderà del reato commesso a titolo di colpa (purché, ovviamente, si tratti di un reato punibile come reato colposo).

@3 L’eccesso colposo

Infine, l’art. 55 c.p. prevede la punibilità dell’eccesso colposo nelle scriminanti, stabilendo che "quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i...

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