Giurisrudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine173-181

Page 173

@TRIBUNALE CIVILE DI BARI Sez. III, 17 ottobre 2006, n. 2582. Est. Colella - A.A. e S.F c. Winterthur Assicurazioni spa.

Precedenza - Incroci stradali - Doveri del conducente favorito - Previsione delle imprudenze altrui - Inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza da parte di chi si immette su strada privilegiata - Inclusione.

Nell'obbligo di tenere un comportamento prudente ed accorto da parte del conducente di un autoveicolo è compreso quello di prevedere le imprudenze altrui ragionevolmente prevedibili e tale deve considerarsi anche l'inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza da parte di chi da una strada secondaria s'immette su una strada privilegiata, pur dopo essersi temporaneamente fermato sulla linea di stop. Infatti a differenza dell'obbligo imposto al conducente che si immette nel flusso della circolazione di dare la precedenza alle autovetture in transito, o dell'obbligo di dare la precedenza in un'area d'incrocio alle vetture provenienti da destra, quello derivante dal segnale di stop ha un contenuto esteso all'arresto del veicolo, che assume un significato ben preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto. (1).

    (1) Nello stesso senso di cui alla prima parte della massima de qua v. Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 1989, Camata ed altri, in questa Rivista 1990, 592; Cass. pen., sez. IV, 6 ottobre 1989, P.G. e Buti, ivi 1990, 510 e Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 1986, Armani, ivi 1987, 108. In genere sull'obbligo di arrestare la marcia e cedere la precedenza in presenza di un segnale di stop, in prossimità di crocevia, v. Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 1984, Taggi p.c. in proc. c. Canini, ivi 1985, 114.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione notificato in data 21 e 27 settembre 1998 A.A. e S.F. convenivano in giudizio C.F. e C.G., nonché la Winterthur Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante, perché fosse accertata l'esclusiva responsabilità di C.F. nella produzione del sinistro verificatosi in data 28 ottobre 1996 ed i convenuti fossero condannati in solido al risarcimento del danno biologico e morale derivato ad A.A. e delle spese mediche da questa sostenute, quantificati nella misura di euros 135.978.685 nonché del danno materiale riportato dal motociclo Piaggio Solit di proprietà di F.S., quantificato in lire 785.000, oltre interessi e svalutazione.

Esponevano le attrici: che il giorno 28 ottobre 1996 alle ore 21,30-22,00 circa, la signorina A. percorreva la via Giulio Petroni in Bari con direzione periferia della città, a bordo del ciclomotore Piaggio Solit di proprietà della madre S.F. che in corrispondenza dell'incrocio con via Papa Benedetto XIII sopraggiungeva l'autovettura Y 10 condotta da F.C. e di proprietà della madre C.G., che non rispettava il segnale di stop imposto ai veicoli provenienti da via Papa Benedetto XIII, omettendo di dare la precedenza al motociclo che aveva già impegnato l'incrocio; che nel tentativo di evitare l'impatto con la Y 10 e nonostante la manovra richiesta dalle circostanze, la sig.na A. rovinava con il motorino sul veicolo investitore, ferendosi e venendo ricoverata presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico di Bari, ove le venivano diagnosticate una frattura della branca ileo-ischio-pubica di sinistra ed una contusione escoriata al ginocchio sinistro; che a causa di dette lesioni la sig.na A. rimaneva immobilizzata per un periodo di quaranta giorni decorso il quale cominciava a deambulare con difficoltà rimanendo affetta da esiti di frattura dell'ischio ed ileo-pubico sinistra scomposta venendo in seguito dall'ortopedico consigliata di sottoporsi a visita ginecologica; che lo specialista dott. C., nella propria perizia di parte, aveva concluso che alla danneggiata, in conseguenza dei postumi delle lesioni sarebbe stato precluso il parto per via naturale.

C.F. e C.G. rimanevano contumaci mentre si costituiva la Compagnia di Assicurazioni chiedendo il rigetto della domanda.

Contestava nel merito che vi fosse stata collisione tra i due veicoli e deduceva che il sinistro si era verificato per colpa della sig.na A., giacché quest'ultima aveva impegnato l'incrocio ad elevata velocità, così perdendo l'equilibrio e rovinando sull'asfalto nel tentativo di decelerare con imperizia e negligenza, allorché il conducente della Y 10, dopo essersi arrestato al segnale di stop, aveva ripreso la marcia nel tentativo di proseguire.

Contestava altresì il quantum del risarcimento richiesto dalla A. e, con riferimento al ciclomotore rappresentava che lo stesso andava quantificato in lire 526.992, come accertato dal perito di fiducia dell'assicurazione.

Chiedeva quindi dichiararsi l'esclusiva responsabilità dell'A. nella determinazione del sinistro e in via gradata accertarsi un eventuale concorso di responsabilità.

Acquisito il verbale della Polizia Municipale di Bari intervenuta sul posto alle ore 22,15 espletate l'istruttoria e la Ctu medico-legale sulla persona dell'A. all'udienza del 9 giugno 2004 i procuratoriPage 174 delle parti precisavano le rispettive conclusioni, riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi.

La causa veniva quindi riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - La domanda è fondata e merita accoglimento.

La presenza del segnale verticale di stop per le autovetture provenienti da via Papa Benedetto XIII all'incrocio tra detta via e la via Giulio Petroni percorsa dal ciclomotore, non ha costituito oggetto di contestazione tra le parti e risulta peraltro attestata dai rilievi eseguiti dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto.

Il sinistro, com'è dato rilevare da detti rilievi planimetrici, si è verificato al centro di detto incrocio essendo rinvenuto il ciclomotore in posizione di quiete nei pressi della parte posteriore sinistra della Y10 ed essendo state rilevate tracce di scarrocciamento sulla strada percorsa dal ciclomotore.

Invero la ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli agenti di Polizia Municipale secondo cui il conducente del ciclomotore percorrente la strada con diritto di precedenza giunto a circa 15-20 metri dall'incrocio con via Papa Benedetto XIII per evitare la collisione con il veicolo Y10 che proveniva dalla destra azionava il dispositivo frenante perdendo l'equilibrio e rovinando sulla sede stradale con la fiancata sinistra, fermandosi a pochi centimetri dalla fiancata sinistra dell'autovettura - effettuata sulla scorta della posizione dei veicoli al momento dei rilievi e delle dichiarazioni rese dai conducenti dei due mezzi - appare contraddittoria rispetto alla stessa descrizione della natura dell'incidente riportata alla pagina 3 dello stesso verbale, in cui risulta sottolineata la voce «collisione tra veicoli in marcia».

Tale ricostruzione della dinamica del sinistro peraltro, non costituisce prova facente fede fino a querela di falso poiché con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di Polizia, tale efficacia deve riconoscersi solo alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti nonché agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti non sussistendo invece né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla ritenzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione della loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento.

Pertanto il verbale non può che costituire piena prova fino a querela di falso solo in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro arrivo.

Dai rilievi effettuati è dato evincere che una manovra di frenatura finalizzata ad evitare la collisione, fu posta in essere dalla conducente del motociclo viaggiante sulla strada con diritto di precedenza, una volta che questa aveva già impegnato l'incrocio (com'è dato rilevare dalla localizzazione delle tracce di frenata) ed evidentemente appena vedutasi detta conducente che l'autovettura Y10 aveva impegnato l'incrocio senza ri spettare il segnale di dovuta precedenza.

Il teste S.D., che seguiva il motociclo con la propria autovettura, ha affermato esservi stato un impatto tra i due veicoli, allorché il ciclomotore aveva già impegnato l'incrocio, mentre la Y10 fuoriusciva da via Papa Benedetto XIII senza rispettare il segnale di stop.

Benché l'impatto tra i veicoli possa sembrare smentito dal fatto che alcun danno risulta essere stato rilevato dai verbalizzanti, a differenza che sul ciclomotore, non ha invero molta rilevanza, ai fini dell'ascrivibilità della responsabilità del sinistro, che vi sia stato o meno un impatto (più o meno lieve) tra i veicoli posto che risulta accertato che il sinistro ebbe a verificarsi a causa del mancato rispetto del segnale di dare precedenza incombente sul conducente dell'autovettura Y10 non risultando in alcun modo dimostrato che il ciclomotore percorresse la strada ad elevata velocità ed avesse perso l'equilibrio per ragioni del tutto indipendenti dalla condotta di guida del convenuto.

Dai dati obiettivi a disposizione risulta per converso dimostrato che la conducente del ciclomotore una volta avvedutasi del pericolo costituito dall'immissione nell'incrocio dell'autovettura pur avendo posto in essere tempestiva ed opportuna manovra di frenatura non è riuscita ad evitare il verificarsi del sinistro, finendo contro l'autovettura che le si era parata davanti, sulla circostanza che la ragazza è scivolata fino a fermarsi vicino alla macchina del C., si vedano le dichiarazioni rese dallo stesso alla Polizia Municipale, mentre non appare attendibile la dichiarazione dello...

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