Giurisprudenza processuale penale europea

AutoreStefano Maffei
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@1. Trattamenti inumani e degradanti per un detenuto sottoposto al 41 bis nel carcere di Pianosa.

CORTE EUR. DIR. UOMO Sez. II, 18 ottobre 2001. Indelicato c. Italia, ricorso n. 31143/96, Pres. Rozakis.

Trattamenti inumani e degradanti - Diritti di libertà inderogabili - Obbligazioni positive - Violazione dell'articolo 3 CEDU.

Il ricorrente, cittadino italiano, fu arrestato in data 6 maggio 1992, nell'ambito di un'inchiesta relativa al reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti. Con provvedimento del 5 giugno 1992, il Ministro della giustizia ordinò la sottoposizione del detenuto al regime speciale di cui all'articolo 41 bis della legge n. 354/1975. In data 20 giugno 1992, il ricorrente fu quindi trasferito nel carcere dell'isola di Pianosa, nella sezione Agrippa, dove rimase fino al 2 settembre 1997. Il ricorrente sostiene di essere stato sottoposto, nel corso di tale periodo ed insieme ad altri detenuti, ad un'ampia serie di maltrattamenti. In particolare, afferma di essere stato più volte minacciato, insultato e picchiato dalle guardie penitenziarie. Denuncia, inoltre, l'utilizzo di pratiche denigratorie e umilianti quali l'obbligo per i detenuti di abbassare lo sguardo di fronte al personale di guardia o di fare docce gelide nel pieno della notte, oltre che la costante presenza di una luce accesa all'interno delle celle. Sostiene, infine, di aver perduto quattro denti e di essere stato denutrito durante l'intera permanente a Pianosa.

Non sortirono esito alcuno, inizialmente, né la denuncia presentata dalla moglie del ricorrente in data 10 settembre 1992, né la richiesta di trasferimento al carcere di Palermo. Nel 1994, tuttavia, le fotografie delle 262 guardie che avevano prestato servizio nel carcere di Pianosa vennero mostrate al ricorrente che riconobbe due presunti autori dei maltrattamenti subiti. Tali guardie furono rinviate a giudizio di fronte al Tribunale di Livorno. Il processo di primo grado si concluse il 2 febbraio 1999, con una pronuncia di condanna per il reato di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 c.p.) ad una pena di un mese e 15 giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, e al pagamento a favore del ricorrente di una somma di 12 milioni di lire per danni e interessi: il 3 febbraio 2000 la Corte d'appello di Firenze, riqualificando il fatto come violenza privata aggravata dall'abuso d'autorità, annullò la sentenza di primo grado e ordinò la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica di Livorno, presso cui il procedimento è tuttora pendente.

Il 5 settembre 1992 il magistrato di sorveglianza di Livorno consegnò al Ministero della giustizia, oltre che ad altre autorità amministrative e penitenziarie, una relazione sulle condizioni di vita dei detenuti nel carcere di Pianosa. Tale relazione, che si basava su un'ispezione svolta nel mese di agosto del 1992, sottolineava, in particolare, le ripetute violazioni dei diritti dei detenuti e numerosi casi di maltrattamento che avevano avuto luogo così nella sezione Agrippa come in altre aree dell'istituto. La relazione denunciava in forma circostanziata l'insufficienza delle condizioni igieniche, la sistematica censura della corrispondenza diretta ai detenuti oltre che episodi di maltrattamenti fisici e psichici a carico di taluni di essi. In seguito allo scandalo provocato dalla diffusione di tali informazioni, il Procuratore della Repubblica di Livorno effettuò una visita nell'istituto penitenziario. Al termine di essa, dichiarò alla stampa di non aver trovato riscontro alcuno circa la fondatezza di tali allegazioni.

Il 30 luglio 1992, a seguito di una diversa ispezione, l'amministrazione penitenziaria della Toscana informò il dipartimento per l'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia (DAP) del fatto che, secondo fonti meritevoli di fiducia, gravi episodi di maltrattamento avevano avuto luogo all'interno del carcere di Pianosa. Tale relazione menzionava, in particolare, l'episodio di un detenuto portatore di handicap trasportato all'interno dell'istituto su una carriola, con il beneplacito delle guardie penitenziarie. Il direttore generale del DAP, in una nota indirizzata al Ministro della giustizia, sostenne che gli episodi in esame e quelli riportati dal magistrato di sorveglianza di Livorno si riferivano al trasferimento d'urgenza nel carcere di Pianosa di 55 detenuti, nella notte tra il 19 e il 20 luglio 1992; da qui l'insorgenza di notevoli problemi pratici, anche alla luce dei lavori in corso per la ristrutturazione dell'istituto. Il 28 ottobre 1992, lo stesso direttore generale riportò al Ministero della giustizia le conclusioni di un gruppo di esperti nominati dal DAP. A seguito dell'interrogatorio dei detenuti, tali esperti avevano concluso nel senso per cui le accuse di maltrattamento erano del tutto destituite di fondamento, con la sola eccezione dell'episodio del detenuto portatore di handicap, da attribuirsi all'assenza di sedie a rotelle all'interno del carcere di Pianosa.

Alla luce di tali fatti, il ricorrente lamenta di aver subito una violazione dei suoi diritti ex articolo 3 CEDU.

I presunti maltrattamenti.

La Corte ricorda che l'articolo 3 CEDU consacra uno dei valori fondamentali di una società democratica. Persino nelle circostanze più difficili, quali quelle della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, la Convenzione proibisce in maniera assoluta la tortura e i trattamenti inumani e degradanti. Tale divieto è del tutto indipendente dal comportamento della vittima e la natura del reato contestato al ricorrente è, pertanto, ininfluente per l'esame relativo all'eventuale violazione di tale norma. Per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 CEDU, un maltrattamento deve avere un coefficiente minimo di gravità. L'apprez-Page 118zamento di tale coefficiente minimo non può che dipendere dall'insieme delle circostanze del fatto concreto; in particolare dalla durata del trattamento, dai suoi effetti fisici e mentali, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima. Quando un individuo si trova in stato...

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