Giurisprudenza processuale penale europea

AutoreStefano Maffei
Pagine607-610

Page 607

@1. Liberazione condizionale e pericolo di reiterazione dei reati

CORTE EUR. DIR. UOMO Sez. Plenaria, 28 maggio 2002 Stafford c. Regno Unito, ricorso n. 46295/99, Pres. Wildhaber.

Diritti dell'uomo - Diritto alla libertà e alla sicurezza - Detenzione a seguito di pronuncia di condanna penale - Pena dell'ergastolo - Provvedimento di liberazione condizionale - Violazione dell'art. 5 comma 1 lett. a) CEDU

FATTO - Dopo essere stato condannato all'ergastolo nel 1967 per omicidio volontario, il ricorrente, cittadino del Regno Unito, fu liberato condizionalmente nell'aprile del 1979. Le condizioni della liberazione prevedevano l'obbligo di non allontanarsi dal territorio del Regno Unito e di collaborare con un supervisore (parole officer), incaricato di vigilare sul suo comportamento in stato di libertà. Subito dopo il rilascio, il ricorrente abbandonò il Regno Unito per trasferirsi in Sudafrica. Di conseguenza, nel 1980 il provvedimento di liberazione condizionale venne revocato e il ricorrente dichiarato latitante. Nel 1989, il ricorrente fu arrestato nel Regno Unito, dopo esservi rientrato grazie ad un passaporto falso. In virtù della precedente revoca della liberazione condizionale, il ricorrente fu nuovamente incarcerato.

Nel novembre 1990, la commissione per la liberazione condizionale (Parole Board) richiese il rilascio del ricorrente. Tale richiesta fu accolta dal Segretario di Stato e, nel successivo mese di marzo, il ricorrente fu rimesso in libertà. Nel 1993, tuttavia, il ricorrente fu nuovamente arrestato per il reato di contraffazione di assegni e condannato, all'esito del relativo procedimento penale, a 6 anni di reclusione. Di conseguenza, il Parole Board richiese la revoca del precedente provvedimento di liberazione condizionale e la sua revisione allo scadere di tale periodo. Il Segretario di Stato accolse tale richiesta, revocando il provvedimento a norma dell'articolo 39(1) del Criminal Justice Act 1991. Nel 1996, dopo aver esaminato il fascicolo del ricorrente, il Parole Board richiede nuovamente il beneficio della liberazione condizionale. Tale richiesta menzionava, tra l'altro, come «negli anni precedenti, il ricorrente avesse già effettuato una transizione dal carcere allo stato di libertà, senza incorrere nella commissione di reati violenti. Il rischio di reiterazione di tali reati è pertanto ragionevolmente contenuto». Giudizio positivo venne inoltre espresso sia sul comportamento carcerario del detenuto che sul mantenimento dei suoi rapporti famigliari.

Con lettera datata 27 febbraio 1997, il Segretario di Stato respinse la richiesta del Parole Board. Tale lettera menzionava la gravità delle violazioni della fiducia accordata in passato al ricorrente e sottolineava l'esigenza di un periodo ulteriore di due anni in semilibertà, per consentire una più adeguata valutazione del rischio di reiterazione del reato.

Il 10 giugno 1997, il ricorrente fu autorizzato a promuovere ricorso in via giudiziaria avverso la decisione del Segretario di Stato. Nel frattempo, secondo le norme relative all'esecuzione delle sentenze penali, la condanna per i reati di frode venne interamente espiata al 1 luglio 1997. In data 26 novembre 1997, la Corte d'appello confermò la decisione del Segretario di Stato, sostenendo come il diritto inglese attribuisca a quest'ultimo un'ampia discrezionalità in materia e la revoca di un provvedimento di liberazione condizionale sia ammissibile anche a seguito della commissione di reati non violenti. Tale decisione fu successivamente confermata dalla House of Lords. A seguito di indipendente richiesta, il ricorrente fu rimesso condizionalmente in libertà il 22 dicembre 1998.

RICORSO - Il ricorrente afferma che la restrizione di libertà da lui subita nel periodo 1 luglio 1997 - 22 dicembre 1998 costituisce detenzione arbitraria a norma dell'articolo 5(1) CEDU. Al 1 luglio 1997 deve considerarsi interamente espiato l'elemento punitivo connaturato alla sentenza di omicidio. Inoltre, dal 1979 il ricorrente aveva trascorso numerosi anni in stato di libertà senza incorrere nella commissione di alcun reato violento. La decisione di prolungare la reclusione al di là dei 6 anni comminati dalla condanna per frode è ammissibile solo a fronte del rischio di commissione di reati di analoga natura.

DIRITTO - L'art. 5(1) CEDU dispone, per la parte qui rilevante che «Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente».

In relazione al parametro della legalità della detenzione, la Convenzione si riferisce in prima battuta alla legislazione nazionale e impone l'obbligo di rispettarne i requisiti formali e sostanziali. Ciò impone di verificare che ogni restrizione della libertà personale abbia fondamento giuridico nel diritto nazionale. Tuttavia, non è esclusa l'analisi relativa alla «qualità» del diritto nazionale. Sotto questo profilo, qualunque restrizione di libertà deve in ogni caso assicurare la protezione dell'individuo dal rischio di provvedimenti arbitrari (cfr., Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, RJD 1996-III, § 50).

Nel caso di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT