Giurisprudenza processuale penale europea

AutoreStefano Maffei
Pagine87-89

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@1. Impossibile la citazione del Presidente Chirac quale testimone nel corso dell`istruttoria

FRANCIA COUR DE CASSATION

Assemblea plenaria, 10 ottobre 2001. Pres. Canivet

Procedimento penale a carico del Presidente della Repubblica - Competenza dell`Alta Corte di giustiziaAtti compiuti al di fuori dell`esercizio delle funzioniSospensione del corso della prescrizione in pendenza di mandato - Citazione del Presidente della Repubblica quale testimone - Incoercibilità dell'obbligo di comparire.

Ricorso in cassazione per violazione del principio costituzionale dell`uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, degli articoli 62 e 68 della Costituzione del 1958 e degli articoli 80, 80-1, 81 e 82-1 del codice di procedura penale, avverso la sentenza emessa dalla Chambre de l`instruction di Parigi in data 29 giugno 2001, con la quale era stata confermata l`ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Parigi che, in data 14 dicembre 2000, si era dichiarato incompetente a citare di fronte a sé il Presidente J. Chirac in un procedimento penale a carico di ignoti per episodi di favoreggiamento, malversazione a danno dello Stato e altre irregolarità finanziarie.

Considerato che l`articolo 68 della Costituzione francese, alla luce del disposto dell`articolo 3 e del titolo III della Costituzione stessa, deve essere interpretato nel senso per cui il Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo per assicurare il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato, non può essere sentito in qualità di testimone assistito né essere imputato citato o rinviato a giudizio per reati comuni di fronte all`autorità giurisdizionale penale durante tutta la durata del proprio mandato;

Considerato che il Presidente della Repubblica non è sottoposto all`obbligo di comparire in qualità di testimone a norma dell`articolo 101 c.p.p., poiché tale obbligo è accompagnato dall`articolo 109 di tale codice da una misura coercitiva penalmente sanzionata;

Considerato che l`Alta Corte di Giustizia non è competente a conoscere se non del reato di alto tradimento commesso dal Presidente della Repubblica nell`esercizio delle proprie funzioni, i procedimenti per ogni altra violazione della legge penale di fronte alle autorità giurisdizionali ordinarie non possono essere iniziati o proseguiti durante la durata del mandato presidenziale;

Considerato che in tale periodo è comunque sospeso il termine per prescrizione dell`azione penale;

Considerato che nonostante la Chambre de l`instruction abbia erroneamente dichiarato l`incompetenza dei giudici istruttori a procedere all`audizione di J. Chirac, invece dell`assoluta illegittimità della richiesta promossa dalla parte civile, la pronuncia della Chambre de l`instruction non è tuttavia censurabile nella sostanza poiché i magistrati istruttori, competenti ad istruire procedimenti a carico di ogni altra persona, non possono procedere ad un simile atto di indagine;

Verificata la regolarità formale della pronuncia impugnata;

Per questi motivi, la Corte di cassazione in assemblea plenaria rigetta il ricorso.

A norma dell`articolo 67 della Costituzione francese del 1958 «è istituita un`Alta Corte di Giustizia che si compone di membri eletti dall`Assemblea Nazionale e dal Senato, tra i propri componenti e in numero uguale, dopo ogni elezione generale o parziale. L`Alta Corte di Giustizia elegge al suo interno il proprio presidente». Secondo il successivo art. 68, «il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell`esercizio delle proprie funzioni se non per alto tradimento. Non può essere posto in stato d`accusa se non a seguito di decisione dalle assemblee legislative, assunta con votazione a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. La competenza per il giudizio spetta all`Alta Corte di Giustizia». Alla luce della normativa costituzionale, il quesito sollevato di fronte alla Suprema Corte francese era di facile soluzione. Il Presidente della...

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