Giurisprudenza processuale penale europea
Autore | Stefano Maffei |
Pagine | 395-398 |
Page 395
@1. Presunzione di innocenza e riparazione dei danni morali e materiali
CORTE EUR. DIR. UOMO Sez. III, 11 febbraio 2003 Hammern c. Norvegia ricorso n. 30287/96, Pres. Costa
Diritti dell'uomo - Giusto processo - Procedimento penale- Presunzione di innocenza - Riparazione del danno causato dal procedimento penale - Violazione dell'art. 6 comma 2 Cedu.
FATTO. - Il 1 settembre 1992 il ricorrente venne incriminato per abuso sessuale di minorenne, con riferimento alla denuncia presentata dagli amministratori di una scuola materna, presso cui il ricorrente prestava servizio, all'epoca dei fatti, in qualità di assistente. Le accuse riguardavano presunti abusi sessuali nei confronti di oltre 36 bambini iscritti a tale scuola. A seguito di tali accuse, il ricorrente trascorse 46 giorni in custodia cautelare e la sua abitazione fu perquisita in tre occasioni. Il processo si svolse di fronte al Tribunale di Frostating e durò complessivamente 43 giorni, dal 15 novembre al 31 gennaio 1994. Al termine del processo il ricorrente fu prosciolto con formula piena.
Nei mesi seguenti, il ricorrente formulò una domanda per la compensazione dei danni subiti in relazione al procedimento instaurato nei suoi confronti, a norma degli artt. 444/446 del codice di procedura penale norvegese. Il tribunale investito della questione era composto per due terzi da giudici che avevano preso parte al processo di merito, secondo le disposizioni della legge norvegese.
Nella decisione emessa il 28 febbraio 1995, il tribunale ordinò allo Stato norvegese di corrispondere al ricorrente la somma di 45,000 corone (circa 5.700 Euro) a titolo di danni pecuniari (ex art. 445 c.p.p.), oltre a 125,000 corone (circa 16.000 Euro) per danni morali (ex art. 446 c.p.p.). Al contrario, il tribunale respinse la richiesta di risarcimento aggiuntivo ex art. 444 c.p.p., sulla base dell'osservazione secondo cui il ricorrente non era stato in grado di dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati.
Il ricorrente propose appello contro la decisione. Tale appello fu rigettato in data 8 giugno 1995 dal Comitato d'appello dell'Alta Corte norvegese. Nelle motivazioni del provvedimento, il Comitato affermò, citando alcuni precedenti giurisprudenziali, che "nei procedimenti per risarcimento del danno spetta all'accusato l'onere della prova di non aver commesso il fatto, secondo il bilancio delle probabilità [...]".
Il legislatore norvegese, infatti, ha stabilito che i danni connessi a procedimenti penali terminati con un proscioglimento ovvero un'archiviazione debbano essere sofferti dall'accusato, a meno che questi non sia in grado di dimostrare la propria estraneità ai fatti.
Il Comitato d'appello prese quindi in considerazione l'argomento del ricorrente, secondo cui la decisione del Tribunale di Frostating era viziata da pregiudizi sulla sua presunta responsabilità penale. In particolare, il ricorrente aveva contestato i passaggi in cui il tribunale affermava che: "Dalla perizia medica effettuata risulta un'elevata probabilità che almeno 10 tra i bambini citati nell'atto di accusa siano stati sottoposti ad abuso sessuale. I periti hanno inoltre categoricamente escluso l'ipotesi di autosuggestione. Inoltre, gli stessi bambini hanno riportato ai propri genitori e ad uno psicologo, nel contesto di un esame protetto, gli episodi di abuso riconducibili al ricorrente. L'ambito spazio-temporale di una scuola materna, inoltre, si presta alla perpetrazione di abusi sessuali di difficile individuazione".
Secondo il Comitato d'appello, tali motivazioni non sono in contrasto né con la legge norvegese né con il principio della presunzione di innocenza, poiché sono esclusivamente finalizzate alla verifica dello standard probatorio richiesto per concedere il risarcimento. Il Comitato d'appello ribadisce, infine, che il diniego del risarcimento ex art. 444 c.p.p. non ha alcun effetto giuridico, diretto o indiretto, sul provvedimento di proscioglimento a suo tempo pronunciato.
RICORSO. - Il ricorrente sostiene che i giudici norvegesi, nel respingere la richiesta di risarcimento ex art. 444 c.p.p., abbiano violato il principio della presunzione di innocenza ex art. 6 comma 2 Cedu, sulla base di pregiudizi relativi alla sua responsabilità penale. Tale norma, come noto, dispone che "ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a...
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