Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1429-1440

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@TRIBUNALE DI MONZA 9 febbraio 2009, n. 289. Est. Pastore - Imp. C.P.

Misure di prevenzione - Singole misure - Sorveglianza speciale - Prescrizione di non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne - Interpretazione.

Il divieto di associarsi abitualmente con persone che hanno riportato condanne o sono sottoposte a misure di sicurezza, previsto dall'art. 5, L. 27 dicembre 1956, n. 1423, deve intendersi come divieto di unirsi con frequenza alle suddette persone; ne discende che il precetto può dirsi violato non per l'isolato accompagnarsi con pregiudicati, bensì per la frequenza di tali compagnie, nei casi, cioè, in cui i rapporti, gli incontri, i contatti con detti individui siano ripetuti e plurimi, ancorché discontinui. (L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5; L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9) (1).

(1) Giurisprudenza da ritenersi consolidata. In aggiunta ai precedenti citati in motivazione si veda Cass. pen., sez. I, 23 aprile 2008, Danisi, in questa Rivista 2009, 362. Si veda anche Cass. pen., sez. I, 22 maggio 2000, Sgobba, ivi 2000, 1077, per la quale, ai fini della violazione della prescrizione de qua, non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con decreto emesso in data 25 settembre 2008 il Gup in sede disponeva ex art. 429 c.p.p. il giudizio nei confronti dell'odierno imputato C.P. per rispondere del reato in epigrafe indicato; nel corso del dibattimento, celebratosi presente l'imputato, si è proceduto all'ammissione delle prove documentali e dichiarative indicate dalle parti: le prime rappresentate dall'acquisizione - già agli atti del fascicolo per il dibattimento e utilizzabili anche sull'accordo delle parti a fini probatori - del provvedimento applicativo della misura della sorveglianza speciale di P.S. (decreto n. 6/2001 M.P. emesso in data 18 maggio 2001 dal Tribunale di Milano, Sezione Autonome Misure di Prevenzione), dal verbale di notificazione dello stesso in data 20 marzo 2007 (con indicazione del periodo residuo in anni uno, mesi dieci e giorni 15) e, acquisito all'odierna udienza, dal certificato penale del Ca. risultato effettivamente gravato da condanne per gravi reati contro il patrimonio e in materia di armi e sostanze stupefacenti; le prove dichiarative rappresentate dall'esame testimoniale di uno dei pubblici ufficiali operanti i controlli alla base dell'odierna imputazione - Ag. di P.S. del Comm.to di P.S. di Sesto San Giovanni, B.S. - come indicato nella relativa lista dal P.M. per cui, proceduto all'esame dell'imputato e data altresì lettura degli atti consentiti, all'esito le parti hanno concluso come da separato verbale e come riportato in epigrafe.

Rileva il giudicante come le prove assunte in pubblico dibattimento non permettano di ritenere accertata con il necessario rigore la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto in rubrica giacché risulta non adeguatamente provata (né suscettibile di ulteriore approfondimento istruttorio) la circostanza della ripetitività da parte del C. della frequentazione del soggetto pregiudicato (nella fattispecie, il Ca. G. o, eventualmente, anche di altri individui gravati da condanne penali) risultando, all'esito dell'espletata istruttoria, non smentita la prospettazione difensiva dell'isolato (e del tutto occasionale) incontro del prevenuto con il predetto pregiudicato.

Invero: dall'esame testimoniale dell'operante Ag. B.S. e dal decreto emesso il 18 maggio 2001 dal Tribunale di Milano/Sezione Autonoma Misure di Prevenzione nei confronti del C.P. emerge che l'odierno imputato risultava - alla data dei controlli in questione - ancora sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per la durata di anni quattro con obbligo di soggiorno nel comune di residenza (Sesto San Giovanni) e con la prescrizione - tra le altre - di "non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza"; secondo la deposizione dell'Ag./P.S. B.S., l'imputato veniva dallo stesso controllato mentre si trovava a bordo dell'autovettura BMW condotta dal proprietario, identificato in Ca. G. che risultava dai relativi accertamenti un soggetto gravato da precedenti (penali e di polizia), rinvenendo altresì gli operanti all'interno del baule della vettura due caschi integrali da motociclista di cui il C. rivendicava la proprietà; gli operanti, pertanto, verificata la pendenza a ca- rico del C. del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Sesto San Giovanni (in forza del citato decreto n. 6/2001 M.P. del Tribunale di Milano, Sezione Autonome Misure di Prevenzione), ed accertata la condizione di pregiudicato del Ca. (come da certif. penali in atti), procedevano alla segnalazione e denuncia del C. per violazione della relativa prescrizione - così come espressamente indicata nel provvedimento - che gli

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vietava di "associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza" (cfr. verb. di trascriz. delle dichiaraz. test. B. e provvedimento citato).

L'imputato, a sua volta, dopo avere premesso di essere stato perfettamente a conoscenza delle prescrizioni impostegli dal provvedimento in questione, ha precisato a sua discolpa di essersi limitato a chiedere un passaggio in macchina al Ca., soggetto dallo stesso conosciuto non già per abituale frequentazione ma per mera conoscenza "di vista" ("ci siamo conosciuti come tanti ragazzi si conoscono, negli Happy Hour") e casualmente incontrato in un bar del paese, approfittando della sua vettura per raggiungere un altro bar dove aveva appuntamento con una ragazza; l'imputato ha aggiunto di ignorare le precedenti condanne del Ca. e di avere portato con sé i due caschi da motociclista solo per lasciarli nella propria abitazione avendo nel frattempo "prestato" la propria moto al fratello (cfr. verbale di trascrizione delle dichiarazioni rese all'odierna ud. dibattimentale).

Ciò premesso, va rilevato come, alla luce degli accertamenti appena esposti sia emersa soltanto la circo- stanza di un incontro tra il C. ed il pregiudicato Ca. nel giorno del controllo di P.G. senza alcun ulteriore elemento da cui desumere un carattere di ripetitività della reciproca frequentazione che consenta di ritenere una "abituale associazione" a tale soggetto pregiudicato; invero, non può non condividersi l'univoco orientamento della suprema Corte secondo cui «In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni accessorie al provvedimento impositivo della sorveglianza speciale, indicate al terzo comma dell'art. 5 L. 1423/56 e soggette in caso di inosservanza alla sanzione ..., sono costituite dal generico obbligo di "non dare ragioni di sospetto" e dallo specifico divieto di "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne". Ne consegue che, pur al di fuori di relazioni con carattere di stabilità e di comportamenti connotati da abitualità, l'incontro con pregiudicati può integrare il reato purché assuma carattere di ripetitività tale da cagionare allarme nell'autorità di P.S. non essendo ragionevolmente assoggettabile a sanzione una condotta del tutto insolita o dipendente da normali e non programmate vicende della vita di relazione» (Cass. pen., sez. I, 3 dicembre 1999 n. 13886, Russo); e ciò in ragione del fatto che «Il divieto di associarsi abitualmente con persone che hanno riportato condanne o sono sottoposte a misure di sicurezza ..., va inteso come divieto di unirsi con frequenza alle suddette persone, onde il precetto può dirsi violato non per l'isolato accompagnarsi con pregiudicati, bensì per la frequenza di tali compagnie» (Cass. pen., sez. I, 15 dicembre 1997, n. 11572).

Orbene, non v'è dubbio che la presenza di due caschi integrali da motociclista non giustificata da alcuna legittima circostanza, posto che si trovavano nel baule di un'autovettura in marcia con due uomini a bordo e ne veniva rivendicata la proprietà dal passeggero con pretestuose ed indimostrate motivazioni, ben può "dare ragione di sospetti" e cagionare l'allarme dell'autorità di P.S. soprattutto allorquando sia accompagnata dall'ulteriore elemento della riferibilità di tali oggetti (notoriamente utilizzabili per il travisamento) a due individui entrambi pluripregiudicati per gravi reati contro il patrimonio (rapine a mano armata comprese), però è altrettanto vero che tale circostanza, sicuramente idonea ad indurre sospetti, non è però di per sé sola sufficiente per consentire di inquadrare l'effettivo incontro tra il C. ed il Ca. nell'ambito di una vera e propria reciproca frequentazione caratterizzata, cioè, da reiterazione degli incontri stessi, tale dunque da integrare quella "abitualità" dell'associazione richiesta dalla norma incriminatrice oggetto del capo di imputazione, risultando provato - allo stato - soltanto un incontro che, isolatamente considerato e verificatosi, non rileva per integrare il reato in esame.

A fronte delle superiori risultanze processuali gli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria così come fin qui illustrati non risultano gravi, univoci e concordanti in ordine alla sussistenza del reato in esame dal quale dunque l'imputato va mandato assolto perché il fatto non sussiste. (Omissis).

@TRIBUNALE DI TRENTO 30 settembre 2009, n. 613. Pres. ed est. Forlenza - Imp. Giuliana.

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