Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine69-80

Page 69

@TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA 26 ottobre 2009, n. 933. Est. De Bellis – IMP. B. M.

Appropriazione indebita - Elemento oggettivo - Appropriazione - Condizioni - Smarrimento - Estremi - Fattispecie

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite), è necessario che il legittimo detentore (la parte offesa), al momento dell’appropriazione si trovi nell’impossibilità di ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi. Ne consegue che non può parlarsi di smarrimento nel caso in cui la cosa possa essere rintracciata dal detentore con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata inavvertitamente lasciata. (Facendo applicazione del principio di diritto appena espresso, nel caso di specie, consistente nell’impossessamento da parte di terzi di un portafogli lasciato inavvertitamente da un automobilista vicino alla cassa di un autogrill, il giudice di primo grado ha ritenuto configurato il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite, in considerazione del fatto che la parte offesa era immediatamente ritornata all’interno dell’autogrill dove ricordava benissimo di aver lasciato il portafogli). (C.p., art. 624; c.p., art. 647) (1)

    (1) Conforme Cass. pen., sez. V, 16 novembre 1998, De Antonis, in questa Rivista 1999, 385, secondo cui è richiesta la sussistenza di tre presupposti per la configurabilità del delitto di cui all’art. 647 c.p.: che la cosa rinvenuta sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore; che sia impossibile per il legittimo detentore ricostruire sulla cosa il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi; che siano assenti segni esteriori pubblicitari tali da consentire di identificare il legittimo possessore.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione in data 08/11/2008 il Pubblico Ministero disponeva la citazione a giudizio di B. M. quale imputato del reato descritto in epigrafe (reato di cui all’art. 624 c.p.) .

All’udienza, previa verifica della regolarità della notifica del decreto di citazione, veniva dichiarata la contumacia dell’imputato, non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, veniva dichiarato aperto il dibattimento e le parti avanzavano le rispettive richieste di prova.

Si procedeva poi all’istruttoria dibattimentale mediante escussione dei testimoni indicati dal P.M. ed ammessi con ordinanza.

Il Pubblico Ministero ed il difensore concludevano come da verbale.

All’esito questo Giudice affermava la penale responsabilità dell’imputato, in ordine al reato ascritto, alla stregua delle risultanze processuali.

Dall’istruttoria sono infatti emerse le seguenti circostanze.

Il teste e parte offesa D.L. riferiva di essersi fermato a fare benzina in autostrada in un’area di servizio. Effettuato il pagamento, dimenticava il portafoglio davanti alla cassa dell’autogrill.

Giunto in auto si accorgeva del fatto di non avere più con sé il portafogli e tornava dentro all’autogrill, ma il portafogli non c’era più.

Il portafogli gli veniva restituito il giorno dopo, in quanto era stato ritrovato in una cassetta postale nell’ufficio postale di Aulla.

Precisava il D.L. che all’interno del portafogli non c’era denaro, ma solo documenti e carte di credito.

Il teste L. M., in servizio alla Polizia di Stato, riferiva di avere compiuto accertamenti successivi al fatto: esaminando la registrazione dell’interno dell’autogrill si poteva osservare la parte offesa che pagava e subito dopo un uomo che prelevava un portafogli dal banco e poi, uscito dall’autogrill, saliva su una autovettura modello BMW X5, di cui non si leggeva però la targa.

Anche attraverso l’aiuto di una fonte confidenziale, le indagini venivano indirizzate verso l’odierno imputato. Si acquisiva così una fotografia del B.M. , verificando che si trattava proprio della persona che si vedeva nel filmato e che si era impossessata del portafogli. L’imputato, fra l’altro, era per l’appunto proprietario di una autovettura modello BMW X5.

Venivano prodotti sia un cd contenente la registrazione dei fatti sia un album contenente alcuni fotogrammi estrapolati dalla predetta registrazione.

Veniva poi prodotto dal difensore il verbale dell’interrogatorio reso dall’imputato in fase di indagini preliminari: in detto atto l’imputato ammetteva di aver preso il portafogli; sosteneva tuttavia di averlo fatto per errore, essendo sua abitudine poggiare il proprio portafoglio sul bancone e avendo dunque ritenuto che si trattasse del suo portafoglio.

Questa tesi difensiva non è in realtà plausibile.

Dalla visione dell’intero filmato, più chiara dell’esame dei singoli fotogrammi estrapolati e stampati, si vede in-Page 70nanzitutto che l’imputato arriva alla cassa avendo già in mano una banconota, e già questo smentisce l’affermazione che fosse sua abitudine depositare il proprio portafogli sul bancone.

In secondo luogo risulta del tutto evidente la volontarietà della sottrazione, in quanto il portafogli si trovava in posizione scostata rispetto alla cassiera e l’imputato dapprima si sposta in direzione del portafogli, mette la mano sopra lo stesso e lo solleva dal bancone; a questo punto rivolge lo sguardo nella direzione in cui si era allontanata la parte offesa e solo allora, rassicurato, ripone il portafogli nella tasca posteriore dei pantaloni, il tutto prima ancora di pagare.

Si osserva peraltro ad abundantiam che a rigor di logica - se il gesto fosse stato automatico - nella predetta tasca posteriore avrebbe dovuto essere già presente il portafogli dell’imputato, e questi dunque avrebbe dovuto avvertire resistenza all’inserimento nella stessa tasca di un secondo portafogli.

Appare del tutto anomalo d’altronde che l’imputato non abbia inteso consegnare il portafogli a forze di polizia ma abbia preferito abbandonarlo dentro una cassetta postale.

Irrilevante appare il fatto che non sia stato sottratto niente e che il portafogli sia stato “restituito”: è del tutto plausibile che l’imputato cercasse del denaro e non avendolo trovato abbia ritenuto inutile conservare il possesso del portafogli.

Per altro verso ancora, non si può non considerare la personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche specificamente per reati contro il patrimonio.

Deve essere disattesa anche l’ulteriore argomentazione difensiva, con cui si è ipotizzato che il fatto sarebbe al più qualificabile come appropriazione indebita di cosa smarrita, reato sanzionato meno severamente.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 647 cod. pen. (appropriazione di cose smarrite), è necessario infatti che il legittimo detentore (la parte offesa), al momento dell’appropriazione si trovi nell’impossibilità di ricostituire sulla cosa smarrita il primitivo potere di fatto per ignoranza del luogo ove la stessa si trovi. Ne consegue che non può parlarsi di smarrimento nel caso in cui - come nel caso in esame - la cosa possa essere rintracciata dal detentore con relativa facilità, sulla base di uno sforzo di memoria che consenta una ricerca mirata nel luogo in cui è stata inavvertitamente lasciata (così da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 20/12/2005). Difatti nel caso che ci occupa la parte offesa era immediatamente ritornata all’interno dell’autogrill, dove ricordava benissimo di aver lasciato il portafogli.

Il fatto è pertanto correttamente qualificabile come furto.

Alla luce dell’istruttoria svolta, si può dunque ritenere provata la responsabilità dell’imputato per il reato contestato, al di là di ogni ragionevole dubbio.

La situazione personale dell’imputato - gravato da numerosi precedenti penali - non lascia indurre alla concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art.62 bis c.p. .

Valutati, quindi, tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. , pena adeguata al fatto pare quella di mesi dieci di reclusione e € 300 di multa (pena base mesi sei di reclusione e € 180 di multa, pena aumentata di due terzi ex art. 99 comma 4 c.p.).

Non sussistono, attesi i precedenti penali dell’imputato, i presupposti di cui all’art. 164 c.p. per la concessione della sospensione condizionale della pena, formulando, così, una prognosi negativa con riguardo al fatto che il condannato possa, per il futuro, astenersi dal commettere ulteriori reati, anche della stessa specie.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. (Omissis)

@CORTE DI ASSISE DI APPELLO PENALE DI TRIESTE. 1 ottobre 2009. Pres. Reinotti – Est. Reinotti – Imp. B.A

Imputabilità - Capacità di intendere e di volere - Accertamento - Patologia psicotica e disturbo della personalità - Indagine genetica - Rilevanza - Fattispecie

In tema di accertamento della capacità di intendere e di volere del soggetto agente, qualora l’indagine psichiatrica abbia evidenziato una importante patologia di stampo psicotico, in un soggetto con disturbo di personalità con tratti impulsivi-asociali e con capacità cognitive-intellettive ai limiti inferiori della norma, possono risultare importanti ulteriori indagini (diagnosi descrittiva, diagnosi di sede, diagnosi di natura) tali da restituire un quadro coerente e credibile della condizione mentale dell’imputato. A tal fine può essere utile la somministrazione di test neuropsicologici ed il ricorso alla risonanza magnetica funzionale dell’encefalo. Particolarmente indicative possono risultare le indagini genetiche, alla ricerca di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT