Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1285-1296

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@TRIBUNALE DI CROTONE Decr. 3 luglio 2009. Est. Mingrone - Ric. Bevilacqua

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Condizioni di ammissione - Autocertificazione - Autentica da parte del difensore - Legittimità - Necessità di allegazione della copia di un documento di identità dell’istante - Esclusione.

In tema di gratuito patrocinio, posto che la domanda di ammissione al beneficio, secondo quanto stabilito dall’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve contenere, a pena di inammissibilità, «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera O) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76», deve reputarsi necessaria e sufficiente l’autenticazione da parte del difensore della sottoscrizione apposta dal richiedente alla domanda medesima. Non è, invece, affatto necessaria l’allegazione della copia di un valido documento di identità dell’istante, trattandosi di una formalità non prevista né richiesta dall’art. 46 del D.P.R. 445/2000, esplicitamente richiamato dall’art. 79 del D.P.R. 115/2002, che appunto stabilisce i requisiti, previsti a pena di inammissibilità, della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46).

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il Gup del Tribunale di Crotone, con ordinanza del 20 maggio 2008, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dall’art. 79 comma 1 lett. c) T.U. 30 maggio 2002 n. 115, in base al quale l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46 comma 1, lett. O) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76».

Il giudice ha ritenuto che nel rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. O) D.P.R. 445/00 occorresse il rispetto delle forme e modalità imposte dall’art. 38 comma 3 stesso D.P.R. per il quale «le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori esercenti di pubblici servizi, sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo» e che nel caso di specie tali formalità non erano state rispettate dall’istante, il quale aveva solo redatto l’autocertificazione senza allegare la copia fotostatica del documento di identità.

Il Gup al riguardo ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza dell’11 giugno 2003 n. 34914, ha ritenuto che debba escludersi che alla formalità di autenticazione della detta autocertificazione possa provvedere il difensore il quale è soltanto legittimato ad autenticare la sottoscrizione dell’istanza di ammissione al beneficio, essendo la dichiarazione munita di propria autonomia pur essendo poi incorporata nella detta istanza.

Avverso il provvedimento del Gup ha proposto opposizione l’imputato il quale ha sostenuto che il giudice di prime cure sarebbe caduto in errore affermando che nel rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. O) D.P.R. 445/00 occorresse il rispetto delle forme e modalità imposte dall’art. 38 comma 3 stesso D.P.R., atteso che l’art. 46 del D.P.R: 445/00, disciplinante le «dichiarazioni sostitutive di certificazioni», non richiama l’art. 38 dello stesso decreto a differenza di quanto stabilito dall’art. 47 che disciplina il diverso caso delle «dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà» e che richiama espressamente le «modalità di cui all’art. 38».

Nell’atto di opposizione, inoltre, si sottolinea come tale errore interpretativo sia stato originato dalla stessa sentenza della Suprema Corte nella quale si è ritenuto, erroneamente, che la dichiarazione sostitutiva di certificazione, richiesta dall’art. 79 comma 1 lett. C) del D.P.R. 115/02, deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 comma 1 in relazione all’art. 38 dello stesso D.P.R. 445/00.

Ritiene questo presidente che l’opposizione sia giuridicamente fondata e vada pertanto accolta.

Invero si osserva che effettivamente per dettato legislativo espresso l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere a pena di inammissibilità «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. O) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a taliPage 1286 fini, determinato secondo le modalità indicate nell’art. 76».

La legge, pertanto, richiamando soltanto l’art. 46 e non l’art. 47, rende applicabile al documento di dichiarazione sostitutiva di certificazione la disciplina dettata per tale forma dal detto art. 46. Orbene l’art. 46, a differenza dell’art. 47, non richiama affatto quale modalità da osservare quelle dell’art. 38 (il quale disciplina appunto il caso delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà), ma prevede soltanto che «sono comprovati con dichiarazioni anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, i seguenti stati, qualità personali e fatti...» elencandoli dettagliatamente.

Il mancato richiamo delle modalità di presentazione specificamente previste dall’art. 38 per le istanze o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, trova la sua ratio nel fatto per cui la dichiarazione sostituisce, appunto, una certificazione amministrativa, sempre acquisibile, mentre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è previta per attestare tutti gli stati, qualità personali e fatti non espressamente previsti dall’art. 46 e che sono a diretta conoscenza dell’interessato, sicché la dichiarazione sostituisce un atto di notorietà e non un atto certificabile, e tanto richiede una maggiore sacralità della dichiarazione stessa con il richiamo espresso dall’art. 38 il quale prevede, appunto, che la dichiarazione debba essere sottoscritta dinanzi al dipendente ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa, inoltre, che effettivamente concorre a tale interpretazione anche il dettato letterale della norma atteso che l’art. 79 del D.P.R. 115/02 richiama soltanto l’art. 46, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed in particolare la lettera O) (disciplinate la dichiarazione sostitutiva della certificazione della situazione reddituale o economica), e non fa alcun richiamo all’art. 47 delo stesso decreto, il solo che preveda l’applicazione dell’art. 38.

Né può estendersi comunque anche al caso delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni la disposizione prevista dall’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, atteso che tale articolo si riferisce in modo chiaro solo alle istanze presentate alla P.A. e alle dichiarazioni dell’atto di notorietà.

Ritenuto, pertanto che la domanda appare ammissibile e che è necessario, ai fini della pronuncia nel merito, acquisire il certificato del casellario giudiziale relativo all’imputato per i suoi precedenti penali. (Omissis).

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@TRIBUNALE DI PISA 26 maggio 2009, n. 663. Est. D’Auria - Imp. Ferrini

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - Elemento oggettivo - Condotta elusiva di una misura cautelare a tutela di un credito - Immobile sottoposto a sequestro conservativo - Atto di alienazione - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

La stipula dell’atto di vendita di un immobile sottoposto a sequestro conservativo non costituisce elusione di una misura cautelare imposta a tutela di un credito e non dà luogo, quindi, alla configurabilità del reato previsto dall’art. 388 c.p., dal momento che l’immobile non viene, in conseguenza di detta stipulazione, sottratto alla sua funzione di garanzia, a salvaguardia della quale l’ordinamento vieta soltanto gli atti di disposizione materiale, dei quali solo può risentire la cautela nei confronti del creditore, e non quelli di disposizione giuridica dei beni sequestrati, dei quali si limita a stabilire la inefficacia nei confronti del creditore. (C.p., art. 388) (1).

    (1) La sentenza citata in motivazione Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2001, Nardi, è pubblicata integralmente in questa Rivista 2001, 542.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – Con decreto di giudizio immediato del 25 settembre 2008 Ferrini Stefano veniva citato a giudizio innanzi a questo giudice monocratico per rispondere del reato indicato in epigrafe.

All’udienza del 14 maggio 2009 è stata celebrata l’istruttoria dibattimentale con l’escussione del teste Pardini Paolo e con l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. All’esito della discussione, sono state rassegnate le conclusioni in cui al verbale.

Ritiene il giudice che gli esiti dell’espletata istruttoria impongano di mandare assolto il Ferrini dall’imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste. In particolare, al prevenuto è elevata contestazione in ordine al delitto di cui al comma 3 dell’art. 388 c.p. per aver sottratto un immobile sottoposto a sequestro conservativo trasferendolo a terzi con...

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