Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine977-981

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@TRIBUNALE DI CAMERINO 28 aprile 2009. Est. Potetti - Imp. L.P.D

Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Accertamento - Stato di alterazione - Presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi fisiologici del conducente - Sussistenza - Prova penale - Testimoniale - Ammissibilità (Limiti di) - Apprezzamenti personali - Persona particolarmente qualificata per specifica preparazione professionale - Divieto di esprimere apprezzamenti personali - Esclusione - Fattispecie in tema di accertamento del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Circolazione stradale - Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti - Art. 187, comma 1, c.s. - Particella «dopo» inserita nella descrizione della condotta - Interpretazione

Il reato di cui all’art. 187 c.s. risulta integrato dalla concorrenza di due elementi, dei quali l’uno obiettivamente rilevabile dalla polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti. (Nuovo c.s., art. 187) (1).

Il divieto di esprimere apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.) non sussiste per il testimone che sia persona particolarmente qualificata per specifica preparazione professionale e sia interrogato su questioni inerenti tale specializzazione, giacché in tal caso l’apprezzamento è connaturato al fatto.(Nella fattispecie il giudice ha ritenuto utilizzabile ai fini della decisione l’apprezzamento del sanitario incaricato di accertare lo stato di alterazione da sostanze stupefacenti di un conducente). (C.p.p., art. 194; nuovo c.s., art. 187) (2).

Allo stato attuale dell’art. 187 c.s., comma primo, la particella «dopo», inserita nella descrizione della condotta, esprime unicamente una relazione cronologica (e non un nesso causale, come avveniva nella precedente formulazione dell’articolo) fra l’assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa e la guida in stato di alterazione. (Nuovo c.s., art. 187) (3).

    (1, 3) Nel senso che il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.s.) non può essere accertato in base a soli elementi sintomatici, essendo invece necessario che venga accertato con le modalità indicate dal comma terzo dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifica che richiede conoscenze tecniche specializzate per l’individuazione e la quantificazione della sostanza, v. Cass., sez. IV, 18 ottobre 2007, De Rosa, in Arch. giur. circ. 2003, 662; Cass., sez. IV, 3 luglio 2006, Marchetti, ivi 2007, 261 e Cass., sez. IV, 14 giugno 2006, Verdi, ibidem. Sull’argomento trattato dalla sentenza in epigrafe, v., in dottrina, L. BENINI, G.A. DIBIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna 2009, pp. 131 ss.

    (2) Il medesimo principio è stato affermato, pur con riferimento a fattispecie differenti, da Cass., sez. II, 29 marzo 2007, Mocci, in questa Rivista 2008, 81 e Cass., sez. V, 3 novembre 2004, ivi 2006, 134.

MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. – Premesse in diritto. Il reato di cui all’art. 187 c.s. risulta integrato dalla concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dalla polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conduente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a pescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti (v. Corte cost. n. 277/04).

  1. – Risultanze istruttorie. Lo stato di alterazione... Posto quanto sopra, nel nostro caso l’elemento consistente nell’accertamento tecnico della presenza di tracce di sostanze stupefacenti nell’organismo dell’imputato sussiste.

    Infatti, è in atti una certificazione sanitaria circa l’accertata presenza di metaboliti cannabinoidi urinari.

    È dubbio, invece l’elemento dell’alterazione fisica e/o psichica dell’imputato.

    Per l’esistenza di tale stato di alterazione vi è in atti un verbale riconducibile all’art. 354 c.p.p., sintomatico di tale stato di alterazione (midriasi e reazioni inconsulte).

    Inoltre, l’operante di P.G. escusso in dibattimento ha riferito ancora di indizi di tale stato di alterazione (midriasi, tremore, movimento a scatti, linguaggio sconnesso).

    Viceversa, per la non esistenza di tale stato di alterazione depone una certificazione sanitaria (confermata in dibattimento dal sanitario redigente) nella quale si attesta una obiettività neurologica nella norma, condizioni generali buone, non obiettivabili alterazioni.

    Il sanitario redigente, escusso in dibattimento, ha precisato che l’esame obiettivo che porta a negare lo stato di alterazione dell’imputato nell’occasione dePage 978 qua consistette, in sintesi, in test comportamentali circa la lucidità dell’imputato.

    Detto sanitario, tenuto conto dell’orario in cui venne redatta la suddetta certificazione sanitaria (circa un’ora e un quarto dopo che l’imputato era stato intercettato dai carabinieri) ha ritenuto improbabile che all’orario in cui venne controllato dai carabinieri l’imputato potesse trovarsi in stato di alterazione per effetto dell’uso di sostanze stupefacenti.

    Questo apprezzamento del sanitario è utilizzabile ai fini del decidere, anche se si tratta di teste.

    Infatti, il divieto di esprimere apprezzamenti personali (art. 194 c.p.p.) non sussiste per il testimone che sia persona particolamente qualificata per specifica preparazione professionale e sia interrogato su questioni inerenti tale specializzazione, giacché in tal caso l’apprezzamento è connaturato al fatto (v. Cass., sez.IV, sent. n. 36721/04, in Guida al diritto 2004, n. 39, p. 88; conf. Cass. n. 42634 del 2004, in Cass. pen. 2006, n. 5,sub n. 750, nonché Cass. n. 12942 del 2007, sub n. 675, in Cass. pen. 2008).

    In conclusione, dal contrasto fra gli elementi sopra esposti si evince il dubbio sullo stato di alterazione psico-fisica dell’imputato al momento in cui venne controllato dai carabinieri.

    Si consideri, oltretutto, che l’accertamento...

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