Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine645-649

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@TRIBUNALE DI LA SPEZIA Ord. 16 giugno 2009. Est. De Bellis - Imp. R.S. ed altro

Giudizio immediato - Richiesta - Termine - Termine di 180 giorni introdotto dall’art. 453, comma 1 bis, c.p.p. - Natura meramente ordinatoria - Fondamento.

Il termine di 180 giorni, decorrente dall’esecuzione della custodia cautelare, stabilito dall’art. 453, comma 1 bis, c.p.p., introdotto dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, è da considerarsi, quanto alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato da parte del P.M., di natura meramente ordinatoria. (C.p.p., art. 453) (1).

    (1) Nulla in termini.

IN DIRITTO. – Il tribunale, nella persona del giudice dott. Mario De Bellis, all’udienza monocratica del 16 giugno 2009 nel proc. 08/2009 mod. 16 nei confronti di R.S. e B.C., pronunciando sull’eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato proposta sul presupposto che l’art. 453 comma 1 bis c.p.p. quale introdotto dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 ha previsto che la richiesta di rito immediato debba essere proposta nel termine di 180 giorni dall’esecuzione della custodia cautelare, laddove invece R.C. è stato sottoposto a misura cautelare in data 2 aprile 2008 e B.C. in data 1 aprile 2008, e la richiesta di giudizio immeidato è stata presentata solo in data 24 ottobre 2008, dunque a più di 180 giorni di distanza;

Osserva: che la giurisprudenza, nell’affrontare l’analoga questione, proposta relativamente al termine di 90 giorni previsto dall’art. 454 comma 1 c.p.p. si è pronunciata nel senso di ritenere tale termine meramente ordinatorio (cfr. sez. III, sent. n. 41579 del 4 ottobre 2007 «Il termine di novanta giorni stabilito dall’art. 454, comma primo, c.p.p. per la richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. ha carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini, mentre ha natura ordinatoria quanto alla materiale presentazione della richiesta del rito», e negli stessi termini anche sez. I, sent. n. 32722 del 4 luglio 2004; sez. I, sent. n. 26305 del 27 maggio 2004); detta interpretazione deve ritenersi corretta anche in relazione al nuovo termine di 180 giorni introdotto dall’art. 453 comma 1 bis c.p.p., trattandosi di termini identicamente regolanti la presentazione della richiesta di rito abbreviato. (Omissis).

@TRIBUNALE DI PISA Ord. 25 maggio 2009. Pres. ed est. De Pasquale - Ric. Calderani

Difesa e difensori - Patrocinio dei non abbienti - Onorario e spese del difensore - Spese e onorari imputabili alla procedura esecutiva per la riscossione dell’onorario - Diritto alla liquidazione - Esclusione.

Il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, non ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 115 del 2002. (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 116) (1).

    (1) La sentenza in rassegna illustra, in parte motiva, i differenti orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’argomento. La citata sentenza Cass. pen., S.U., 26 giugno 2008, Albanese, è pubblicata per esteso in questa Rivista 2008, 551. In dottrina si veda CALDERANI MASSIMILIANO, L’art. 116 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e la sua evoluzione giurisprudenziale, in questa Rivista 2009, 287.

IN DIRITTO. – Visto il ricorso di opposizione proposto il 20 ottobre 2008 dall’avv. Massimiliano Calderani del Foro di Pisa avverso il provvedimento in data 20 settembre - 20 ottobre 2008 del giudice della sezione distaccata di Pontedera, che, in relazione all’istanza di liquidazione delle prestazioni del professionista per la difesa d’ufficio di Xhika Altin, imputato nel proc. penale n. 303/05, aveva liquidato euro 461,25 oltre accessori a titolo di onorari, ma aveva invece negato i costi di recupero delle spese tentato dal professionista nei confronti del patrocinato sia pure ritenendo il tentativo indispensabile per l’accoglimento dell’istanza di liquidazione; ritenuto che l’opponente ha richiesto la liquidazione dell’ulteriore somma di euro 1.188,56 (801,56 liquidati nella sentenza del Giudice di pace di Pontedera, 387,00 per il precetto) oltre gli onorari per il pignoramento nella misura ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese del procedimento; sciogliendo la riserva posta all’udienza del 20 maggio 2009; ritenuto, che sinora questo presidente, in conformità alla prevalente giurisprudneza di merito (mentre non vi erano ancora state decisioni della Cassazione), non ha accolto opposizioni analoghe sulla base delle seguenti argomentazioni: l’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, che stabilisce che la liquidazione sia limitataPage 646 all’onorario e alle spese spettanti al difensore d’ufficio senza fare alcun riferimento alle spese della procedura civilistica per il recupero del credito, stante il suo carattere di norma eccezionale (rispetto al principio generale in base al quale il difensore d’ufficio deve essere retribuito dalla persona che fruisce della sua opera professionale), non è suscettibile di interpretazione estensiva; in particolare, la competenza del giudice del procedimento penale non può che intendersi limitata alla determinazione del compenso dovuto al difensore di ufficio in quel procedimento (art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115) e quindi non può essere estesa, oltre i limiti dettati dalla predetta norma, fino a ricomprendervi i diritti e gli onorari dovuti nella procedura civilistica del credito professionale, che potranno costituire ovviamente oggetto di rivalsa nei confronti del cliente; una diversa opinione, sul fondamento che il mancato esito del tentativo di recupero nei confronti dell’assistito è indispensabile per l’accoglimento dell’istanza di liquidazione, non convince, in quanto si tratta di un’attività pur sempre estranea al procedimento penale, per cui deve affermarsi che l’adempimento dell’onere, posto dal legislatore a carico del difensore interessato, per ottenere il trattamento riservatogli dall’art. 116, non fa derivare automaticamente la conseguenza di far gravare sull’erario anche il relativo peso economico;

ritenuto che il professionista opponente, ampiamente argomentando per contrastare la suindicata impostazione e sostenendo il diritto a pretendere anche i costi dell’attività di recupero infruttuosa, ha, in particolare, dedotto che l’opposizione in esame fonda su Cass., S.U., n. 25931/2008 e su recenti altre pronunce della Cassazione penale (in particolare, sez. IV, 14 gennaio 2008, Gritti);

ritenuto, anzitutto, che Cass., S.U. n. 25931/2008 ha pronunciato sul diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese, maturati dall’avvocato o da un suo sostituto nel procedimento contenzioso, conseguente all’opposizione di un decreto di pagamento, reso ai sensi dell’art. 83 D.P.R. n. 115 del 2002, ma – come...

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