Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@TRIBUNALE CIVILE DI TORINO Sez. IV, 4 giugno 2009, n. 4297. Est. Salvetti - X. (avv.ti Ambrosio e Catelano) c. Y. e Z. Spa (avv. Zarba)

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Derivante da sinistro stradale - Danno biologico e morale - Liquidazione congiunta - Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano - Applicazione - Adeguamento al caso concreto.

In tema di sinistro stradale con lesioni gravi, alla luce di quanto statuito dalle SS.UU. nelle sentenze nn. 26972-26975 del 2008, la liquidazione del danno non patrimoniale deve avvenire in modo congiunto e comprendere sia il danno biologico sia quello morale in senso lato. A tale fine occorre fare riferimento alle nuove Tabelle per la quantificazione del danno non patrimoniale predisposte dal Tribunale di Milano che hanno adeguato i valori monetari finora utilizzati nella liquidazione del danno biologico tenendo conto, in via presuntiva, di ogni altra conseguenza in termini di dolore e sofferenza soggettiva. Il valore così ottenuto, potrà essere personalizzato, con un incremento del 10%, in considerazione dell’afflittività delle menomazioni, con particolare riferimento, come nel caso di specie, alla perdita della funzione sessuale ed alla segnalata usura in termini di maggior affaticamento per le attività lavorative e sportive comportanti la prolungata stazione eretta. (C.c., art. 2059) (1).

    (1) La sentenza in oggetto si segnala per essere la prima ad aver applicato le Tabelle 2009 per la liquidazione del danno non patrimoniale predisposte dal Tribunale di Milano e pubblicate sul sito www.latribuna.it, nella parte relativa all’aggiornamento della Rivista. È opprtuno evidenziare che nella motivazione della sentenza in oggetto il giudicante si riserva, tuttavia, di personalizzare il trattamento liquidatorio ottenuto con le tabelle, sulla base delle allegazioni delle parti e delle prove raggiunte. La sentenza Cass. civ., S.U., 11 novembre 2008, n. 26973, trovasi pubblicata in questa Rivista 2009, 25, con nota di M. BONA, Danno biologico e pregiudizi morali nelle sentenze delle Sezioni Unite: un deciso «no» alla reductio ad unum. Della suddetta decisione G.B. PETTI ha fornito una Guida sinottica al preambolo comune delle Sezioni Unite, pubblicata ivi 2009, 669. Numerosi i contributi dottrinari a commento dell’intervento delle SS.UU. Fra essi si evidenziano: A. FITTANTE, Il risarcimento del danno da responabilità extracontrattuale alla luce della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, n. 26972, in questo stesso fascicolo; G. GUS-SONI, Micro-permanente e danno morale, in questa Rivista 2009, 583; D. POTETTI, Sintesi, elaborazione e osservazioni sulla sentenza delle Sezioni Unite civili, n. 26973 del 2008, in tema di danno non patrimoniale, ivi 2009, 369 e G. CAS-SANO, La giurisprudenza della Cassazione in tema di danno non patrimoniale ed esistenziale dal 2006 alle Sezioni Unite 26972/2008, ivi 2009, 93.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con ricorso ex art. 102/2006 depositato il 26 settembre 2008 il sig. ... evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Torino il sig. ... e la ... chiedendone la solidale condanna – nella rispettiva qualità di titolare, oltre che conducente e società assicuratrice dell’autovettura Fiat Marea tg. AS 499 ZM – al risarcimento dei danni riportati dalla propria persona e da proprio motociclo Yamaha RM 02 MT 03 tg. CX 30413 in conseguenza del sinistro occorso in Torino, alle ore 15,30, circa del 29 maggio 2006, allorché il ricorrente, che percorreva la carreggiata centrale del corso Potenza alla guida del proprio motociclo, giunto all’intersezione con la via Foligno veniva a collisione con la Fiat Marea condotta dal convenuto che attraversava l’incrocio con il semaforo rosso.

Il ricorrente allegava che, per effetto dell’urto, fosse stato disarcionato dalla moto, avesse sorvolato il cofano dell’autovettura antagonista e fosse caduto rovinosamente al suolo subendo gravissime lesioni personali (frattura anello pelvico con lesione vescicale, lussazione tarso-metatarsale dx), incidenti anche sull’attività lavorativa specifica di infermiere specializzato, nonché sulle funzioni uro-genitali, con perdita della funzione erettile e conseguente impossibilità ai rapporti sessuali e, produceva alcuni documenti, tra i quali copia della lettera raccomandata tempestivamente inviata all’assicurazione di controparte.

In data 11 novembre 2008 si costituiva in giudizio la ..., chiedendo il rigetto della domanda avversaria, contestata nel merito, in quanto sosteneva che fosse stato il motociclista ad impegnare l’incrocio con luce semaforica sfavorevole. La convenuta contestava altresì la quantificazione avversaria della domanda risarcitoria.

Anche la parte convenuta produceva alcuni documenti.

Il sig. ..., invece, non si costituiva e veniva dichiarato contumace all’udienza del 22 gennaio 2008, in cui venivano ammesse le istanze istruttorie delle parti e disposta l’acquisizione del verbale dei rilievi della Polizia municipale di Torino relativi al sinistro.

In data 13 maggio 2008 si costituiva anche ..., con conseguente revoca della sua declaratoria di contumacia.

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All’udienza del 29 maggio 2008 era espletato l’interrogatorio formale dei conducenti e venivano escussi due testi.

L’istruttoria comportava infine l’espletamento di C.T.U. medico-legale e psichiatrica, all’esito della quale alle parti era assegnato su richiesta un termine per il deposito di brevi note conclusive ai sensi dell’art. 429 c.p.c.

Precisate le conclusioni definitive all’udienza del 3 giugno 2009, la causa era discussa ex art. 420 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – L’azione è proponibile, avendo il ricorrente prodotto in copia la lettera raccomandata con i requisiti di cui agli artt. 145-148 cod. ass., inviata alla compagnia assicuratrice della controparte.

In rito, correttamente la lite è stata introdotta con ricorso ex art. 3 della legge 102/2006, trattandosi di richiesta risarcitoria per lesioni conseguenti ad un sinistro stradale da circolazione di veicoli.

Nel merito, all’esito dell’istruttoria, risulta acclarato che il sinistro sia avvenuto in data 29 maggio 2006, verso le ore 15,40, dunque in pieno giorno, all’intersezione del corso Potenza, composto da quattro carreggiate separate da spartitraffico rialzati, con al via Foligno, piccola via a carreggiata unidirezionale, intersezione regolata da semaforo funzionante, in condizioni di traffico intenso e buona visibilità. Risulta altresì certo che l’urto sia avvenuto fra la struttura anteriore del motociclo e la fiancata anteriore sinistra dell’autovettura (cfr. verbale della P.M. acquisito).

Non sono state rilevate tracce di frenata.

Non altrettanto pacifica appare la dinamica dei fatti, con riferimento al colore della luce semaforica al momento della collisione, avvenuta al centro della semicarreggiata a tre corsie percorsa dal motociclo (direzione corso Grosseto).

Ognuno dei conducenti, infatti, sia nell’immediatezza dei fatti, innanzi alla polizia municipale, sia in sede di interrogatorio formale, ha insistito per la versione a sé favorevole, avendo sostenuto, il sig. ... di avere impegnato l’incrocio tenendo la corsia centrale della semicarregiata del corso, comporta da tre corsie con luce semaforica verde ed avendo dichiarato il sig. ..., a sua volta, di essere ripartito da sosta semaforica allo scattare del verde, tesi opposte ovviamente incompatibili fra loro e non conciliabili con riferimento ad ipotetiche anomalie del funzionamento del semaforo, non rilevate, anzi escluse, dai verbalizzanti.

I due interrogatori, in cui ciascuna delle parti ha reso dichiarazioni completamente a sé favorevoli, si annullano dunque a vicenda e non hanno valenza probatoria alcuna.

Scarse certezze si desumono altresì dalle deposizioni testimoniali.

Da un lato, infatti, la teste De Toma Stefania, dichiaratasi estranea alle parti e sentita nel presente processo, ha avallato la tesi attorea affermando che sia stata la Marea a passare con il rosso, circostanza della teste percepita direttamente in quanto viaggiava alla guida della propria auto sulla corsia di destra della stessa semicarreggiata di corso Potenza percorsa dal motociclista ed ha visto con stupore transitare l’autovettura davanti a sé, confermando, con qualche lacuna mnemonica dovuta, a suo dire, al tempo trascorso, sia la dichiarazione resa illo tempore alla polizia municipale sia quella resa nel processo civile radicato innanzi al Giudice di pace di Torino da Autocarrozzeria Bavoso (presumibilmente quale cessionaria dei diritti risarcitori relativi all’autovettura da parte di ...) nei confronti di ... e della sua compagnia assicuratrice Genialloyd, in cui l’attuale ricorrente è rimasto contumace (cfr. verbale proc. R.G. 19912/97 G.d.P. prodotto da parte convenuta).

Dall’altro, il sig. Del Mastro Raffaele, sentito solo dal giudice di pace, ha reso una deposizione di segno esattamente contrario, confermando che la Marea era appena ripartita con il verde e che il motociclista aveva attraversato l’incrocio con il rosso (cfr. verbale G.d.P. cit.).

Lo stesso ha dichiarato il teste Maugeri Domenico, che viaggiava quale trasportato a bordo dell’auto.

Il teste Scibilia, giunto in loco solo dopo che la collisione era già avvenuta, non ha reso dichiarazioni utili.

Circa la valutazione di siffatto non uniforme materiale probatorio va osservato che, se la De Toma è l’unica teste effettivamente assunta nel presente processo cosicché la sua deposizione è l’unica fornita di valenza probatoria piena, tuttavia ciò non esclude che, non trattandosi di prova legale, essa possa anzi debba essere valutata dal giudice liberamente a norma dell’art. 116 c.p.c. sulla base del suo prudente apprezzamento, nonché che il giudicante possa avvalersi anche delle prove assunte in un diverso processo, una volta acquisitone regolarmente il verbale nel contraddittorio delle parti, specie se, come nel caso concreto, si...

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