Giurisprudenza di merito

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine451-466

Page 451

@TRIBUNALE PENALE DI CASSINO 19 febbraio 2009. Est. Lanna - Imp. Cassetta ed altri

Responsabilità da sinistri stradali - Nesso di causalità - Accertata violazione di norme cautelari - Presunzione di sussistenza del rapporto di causalità - Esclusione - Fattispecie in tema di omicidio colposo.

In materia di omicidio colposo da incidente stradale, l’accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti generali di comune prudenza non può di per sé far presumere l’esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l’evento dannoso che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l’incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o è stato, comunque, determinato esclusivamente da una causa diversa. (Nella specie, in cui la morte del trasportato di uno dei veicoli, determinata dall’urto della vettura con veicoli fermi sulla corsia di sorpasso in conseguenza di precedenti scontri, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest’ultima, del limite di velocità, in quanto pur in assenza di tale violazione, il fatto si sarebbe egualmente verificato). (C.p., art. 40; c.p., art. 589) (1).

    (1) Conformemente v. la citata sentenza Cass. pe., sez. IV, 31 ottobre 2008, P.G. in proc. Spoldi, in questa Rivista 2009, 306.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. – A seguito di decreto che dispone il giudizio, emesso dal G.u.p. in data 23 novembre 2006, si procedeva nei confronti di Cassetta Nicola, Borysevich Bogdan e Benformato Alessandro, tutti in epigrafe generalizzati, chiamandoli a rispondere del reato in rubrica precisato. In data 15 marzo 2007, regolarmente instaurato il contraddittorio, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse dal Giudice, ex art. 495 c.p.p., le prove richieste dalle parti. Dopo il differimento, per i motivi chiariti nei relativi verbali, delle udienze fissate per i giorni 21 giugno e 4 ottobre 2007, si giungeva al 28 febbraio 2008, allorquando si procedeva all’audizione dell’ingegner Viola Marco, perito incaricato dal G.i.p. in sede di incidente probatorio, nonché del vice Sovrintendente della Polizia di Stato Nardone Angelo, in servizio presso il distaccamento della Polizia Stradale di Cassino; vi era poi rinuncia all’esame dell’ulteriore teste di p.g. indicato in lista dal P.M. e, inoltre, veniva unita al fascicolo la consulenza autoptica redatta dalla dottoressa Antonella Conticelli, al cui esame, pertanto, le parti rinunciavano. In data 3 luglio 2008, veniva ascoltato l’ingegner Dell’Orco Mauro, consulente tecnico della

Difesa. Previa rinuncia anche all’ultimo teste addotto, conclusa l’istruttoria dibattimentale e dichiarata, ex art. 511 c.p.p., l’utilizzabilità degli atti inseriti nell’incarto processuale, le parti, nel corso dell’odierna udienza, formulavano ed illustravano le conclusioni sopra riportate.

Questo Giudice ritiene che, dall’istruttoria dibattimentale espletata, sia emersa una granitica provvista probatoria a carico dei solo Borysevich Bogdan, in relazione all’incolpazione a lui mossa; nei confronti degli altri imputati, invece, sarà emessa sentenza assolutoria.

Giova precisare, per ciò che attiene alla ricostruzione storica ed oggettiva della vicenda, le seguenti circostanze. Il tragico evento per il quale si procede si verificò alle ore 02,00 circa del giorno 26 giugno 2004, in agro del Comune di Mignano Monte Lungo, per la precisione al chilometro 688+239 dell’autostrada A1, nella carreggiata sud, dunque in direzione Napoli. La situazione climatica era al momento ottimale, essendovi una buona visibilità, in relazione all’ora notturna; il manto stradale era del tutto asciutto ed il traffico poco intenso.

Il furgone Mercedes MB 100 targato 141 13 IB, alla guida del quale si trovava Borysevich Bogdan, percorreva la corsia di marcia centrale, mentre la Volkswagen Polo targata AK 541 RP, condotta da Cassetta Nicola, si trovava in fase di sorpasso, sulla corsia posta all’estrema sinistra della medesima carreggiata. Dopo aver percorso un certo tratto di strada praticamente a cavallo della linea di separazione tra la corsia centrale e quella di sorpasso, il furgone Mercedes si spostò gradualmente sulla sinistra, invadendo la corsia già occupata dalla Polo. Il primo urto, dunque, avvenne tra la parte anteriore centrale destra della Polo e la parte posteriore sinistra del furgone.

Quest’ultimo, dopo lo scontro, venne agevolmente accompagnato dal guidatore verso destra, riuscendo così a raggiungere la corsia di emergenza. La Volkswagen, invece, assunse un andamento marcatamente sinistrorso, subendo un moto rotatorio antiorario, fino ad impattare, con la parte laterale sinistra, sul muretto c.d. new jersey che delimita la carreggiata. A seguito di tale urto, subì lo scoppio del pneumatico anteriore sinistro, che si afflosciò, così consentendo che il cerchione, ora a diretto contatto con il fondo stradale, potesse incidervi delle chiarissime tracce. E dopo aver sbattuto sul new jersey, la Polo ricevette una spinta in senso opposto, subendo una traslazione, finoPage 452 a predisporsi con la parte anteriore in posizione esattamente contraria, rispetto a quella di originaria percorrenza. La Polo dunque, in questo preciso istante, era rivolta in direzione Roma, presumibilmente sulla linea che divide le ultime due corsie di sinistra della carreggiata.

Giunse immediatamente dopo, sulla corsia di sorpasso, una Fiat Punto condotta da tal Santopaolo Ciro, il quale, pur azionando prontamente il sistema frenante, urtò contro la Polo, come detto posizionata con la parte anteriore in senso contrario al normale senso di marcia. L’impatto interessò la parte anteriore angolare sinistra della Punto e la parte anteriore sinistra della Polo. Per effetto dello stesso, quest’ultima vettura fu nuovamente rigirata in direzione Napoli, ossia secondo il senso di percorrenza della carreggiata.

Ma trascorsi pochissimi istanti, provenendo anch’essa dalla corsia di sorpasso, piombò sul luogo del fatto anche la Fiat Bravo condotta da Benformato Alessandro. Questi tentò una disperata manovra di svolta verso l’estrema sinistra della carreggiata, verosimilmente in un ultimo tentativo di disimpegnarsi, visto che, in sostanza, l’intera sede stradale risultava occupata da veicoli fermi o immediatamente usciti da uno scontro e, comunque, privi di controllo. La Fiat Bravo, però, subì una imbardata, ossia un principio di rotazione sul proprio asse verticale, con conseguente scarroccio verso sinistra, già in una condizione priva di possibilità di correzione; e la parte posteriore sinistra della vettura andò a collidere contro il new jersey. Essendo tale muretto leggermente obliquo alla base, ne risultò sollevata in aria l’intera auto, la quale si capovolse ed iniziò a ruotare ribaltata, capovolta su sé stessa. Cappottandosi più e più volte, intraprese così un moto rotazionale e traslatorio verso destra, protrattosi per circa cento metri e terminato nella scarpata sita oltre la corsia di emergenza.

E proprio in tale fase Benedetto Michele, di anni tredici, fu sbalzato dall’interno della stessa Fiat Bravo, ove si trovava. Quando fu ritrovato giaceva in terra, ormai cadavere, a ridosso della linea di demarcazione esistente tra la corsia di emergenza e quella di marcia lenta. La dottoressa Conticelli, in sede di relazione tecnica, ne ricondusse facilmente la morte ad «una paralisi cerebrale» indotta dal «gravissimo trauma cranioencefalico» subìto durante il sinistro.

Si può anche aggiungere che l’operazione descrittiva consistente nel sezionare astrattamente l’incidente, così offrendone una visione atomistica, per singole fasi, può essere consentita soltanto per ragioni di economia narrativa, ossia al solo fine di rendere più facilmente intellegibile lo snodarsi degli accadimenti; ma l’intero, convulso turbinare dei veicoli, in realtà, si svolse in non più di quattro secondi, stando proprio alla ricostruzione effettuata dal perito (ud. 28 febbraio 2008, pag. 7).

Questo il riassunto del luttuoso episodio, nella sua scarna essenzialità.

Sotto il profilo tecnico-giuridico, versandosi in tema di responsabilità colposa, si deve orientare l’analisi degli accadimenti concreti secondo un criterio ipotetico e valutativo, ossia giudicare se si sia verificata un’inosservanza di regole doverose di comportamento, cui il soggetto agente sarebbe stato tenuto e la cui osservanza avrebbe evitato il verificarsi dell’evento.

L’individuazione della responsabilità per colpa, infatti, si risolve nel rilievo che un determinato soggetto abbia realizzato un fatto-reato, involontariamente, ma pur sempre mediante violazione di regole doverose di condotta, siano esse tipizzate dal legislatore, ovvero scaturenti dall’indifferenza rispetto a modelli di comportamenti socialmente accettati.

Occorre, però, che tale fatto-reato egli potesse evitare mediante l’osservanza, da lui esigibile, di tali precise regole di condotta. Infatti, l’inutilità del comportamento alternativo corretto esclude la colpa stessa e ciò si verifica allorquando sussista la prova che l’evento si sarebbe verificato anche tenendo la corretta condotta o, quantomeno, nel caso in cui non si raggiunga la prova dell’utilità, dell’efficienza del comportamento corretto a scongiurare l’evento.

Ebbene, in coerenza con i più rigorosi dettami dell’esperienza umana e giuridica, lo scrivente reputa che siano stati raccolti elementi di conoscenza e valutazione dotati di rara consistenza, univocamente deponenti nell’indicare come il Borysevich non si sia assolutamente conformato, durante la guida, al modello astratto di soggetto mediamente esperto e prudente; non altrettanto, però, è a dirsi con riferimento agli altri imputati.

Sarà davvero utile prendere in considerazione, anzitutto, la scaturigine dell’intera filiera di avvenimenti sopra riportati: tutto nasce, e su tale punto non può davvero residuare...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT